Organi di controllo nelle società a r.l., i rischi tributari e stato dell’arte. Intervista al commercialista Lamberto Mattei

La scadenza è stata fissata a novembre per i decreti attuativi della disciplina di riforma dell’organo di controllo nelle società a r.l.: con la legge n. 155 del 19 ottobre 2017 sono stati estesi i casi di nomina obbligatoria, con nuove soglie e maggiori tutele per i soci.

Roma – Molte le incertezze per tante società a r.l. che cercano di dipanare la matassa degli organi di controllo introdotti per l’appunto nel 2017. Una confusione che regna sovrana a livello normativo-applicativo che riguarda misure adottate dal Parlamento con delega al Governo per la riforma della disciplina del settore crisi di impresa e insolvenza, su cui ricadono i rischi tributari. Su questo tema, abbiamo voluto sentire il commercialista Lamberto Mattei founder dello Studio Sarcc di Roma, da sempre in trincea per approfondire, capire e mettere a disposizionedelle aziendeimprese e professionalità ulteriori strumenti di approfondimento.

“L’organo di controllo nelle s.r.l. – spiega il commercialista Lamberto Mattei in una intervista rilasciata ai media nazionali – è un tema riguardante la disciplina civilistica interessata a breve a diversi mutamenti contenuti nello schema di decreto legislativo recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017, oltre a quelle riguardanti la generalità delle società. Nel caso di una singola società è previsto l’organo di controllo mentre nei casi di più società nei gruppi di imprese è prevista la figura del revisore.

D: Da ciò si desume che lo Stato voglia applicare le normative della pubblica amministrazione alle società private?

  1. Il punto di partenza è stato sicuramente mirato ad evitare, ove possibile, una confusione gestionale nei casi digestionedi impresa. Tanti, troppi amministratori unici, consigli di amministrazione hanno portato al fallimento o sull’orlo del precipizio società ed imprese a causa di una gestione dissennata e non approfondita. I commercialisti, in diversi casi purtroppo non essendo aggiornati sulle normative hanno contribuito anche loro parimenti a generare caos e problemi. Il governo dunque ha voluto mettere un riparo, ma restano tutti gli interrogativi e i dubbi sull’ìter procedurale da seguire e che stiamo per l’appunto studiando approfonditamente”.
  2. Lei dottor Mattei quale commercialista esperto di settore ha creato una task force di approfondimento su diverse normative di grande interesse
  3. Ritengo che oggi più che mai sia necessario agire in sinergia tra professionisti, ma soprattutto uno studio professionale ha il dovere di prevenire l’insorgenza di problematiche che nel caso di società a r.l. potrebbero diventare rilevanti, quindi cerchiamo con i nostri approfondimenti mirati di capire prima tutto, con le simulazioni delle varie ipotesi attuative della legge, che ricordiamo è sempre ad interpretazione.
  4. Lesocietàa r.l. rispetto a questa legge sono un pò nel pallone, come può essere riassunta questa situazione?
  5. Abbiamo elaborato una relazione che ci consente di avere un quadro rispetto all’attualestato dell’arte. Dobbiamo tener conto che le evoluzionilegislative subiscono variazioni anche con la politica che potrebbe avere indirizzi di governo diversi oggi, rispetto a quanto pianificato ieri.
  6. Dobbiamo quindi aspettarci modifiche sostanziali?
  7. Non credo si stravolga il tutto, ma il nostro compito è quello di monitorare costantemente lenormativeche seguono ed i passaggi formali riguardanti i decreti applicativi. Nel contempo siamo in grado allo stato attuale di fornire ogni elemento e valutazione su singole società, gruppi imprenditoriali ed altri settori.
    Questo comunque il sunto del nostro approfondimento:

Si evidenzia che quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 3 comma 2 e 374 comma 2 dello schema di DLgs. sia in vigore dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. A partire da tale data, l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, dovrà istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Nel caso specifico della srl, l’art. 376 comma 4 dello schema di decreto riformula l’art. 2475 comma 1 c.c., in forza del quale la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086 comma 2 c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale: salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della srl è affidata a uno o più socicon decisione dei soci, presa ai sensi dell’art. 2479 c.c.
Sulla predetta adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dovrà, naturalmente, vigilare l’organo di amministrazione, in virtù di quanto prescritto dal comma 6 dell’art.2475 c.c. – introdotto dall’art. 376 comma 5 dello schema – che impone l’applicazione dell’art. 2381 c.c., in quanto compatibile.

Il successivo art. 377 comma 1 dello schema di DLgs. dispone, invece, l’operatività dell’art. 2394 c.c., mediante l’introduzione di  uno specifico comma nell’art. 2476 c.c., secondo cui:
– gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
– l’azione può essere proposta dai creditori, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
– la rinuncia all’azione, da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione a cura dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi.

Le principali novità per le società a r.l.  sono comunque contenute nell’art. 378 dello schema – anch’esso applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento(art. 388) – che sostituisce il comma 3 dell’art. 2477 c.c., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:
– 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
– 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

In conclusione- spiega il commercialista Lamberto Mattei – con la legge numero 155 del 19 ottobre 2017, il Parlamento ha delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza, con inevitabili risvolti tributari. Il testo prevede anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo.  di In particolare, all’articolo 14 sono indicate una serie di modifiche anche al codice civile, per le quali dovranno essere emanati per la loro attuazione i relativi decreti attuativi nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore avvenuta il 14 novembre2017. Ad oggi tali decreti non risultano ancora emanati (o in corso di emanazione). La delega in concreto abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza amplia i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l.il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.

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