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Aprile 2019

Dal microcredito allo sviluppo del territorio, attesa per il workshop professionale in svolgimento nelle Marche il prossimo 11 maggio

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Fabriano (Ancona) – C’è attesa nel settore dei professionisti per  l’evento sul tema: “Dal Microcredito allo sviluppo del territorio”  che si svolgerà Sabato 11 Maggio 2019 alle ore 11 presso l’Hotel Gentile di Fabriano. Il workshop punta a chiarire con diversi approfondimenti di settore, una serie di vantaggi di natura operativa e fiscale su diversi fronti produttivi. In particolare il commercialista Lamberto Mattei, founder dello Studio Sarcc tratterà l’argomento:  CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – SOCIAL IMPACT FINANCE DALLA TEORIA ALLA PRATICA. 

La partecipazione è gratuita, per accreditarsi : https://atictutela.it/workshop/

Questo il dettaglio evento:

MODERA

Fiorentini Vittorio

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Antonio Fioravanti (Presidente Associazione ATIC)

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Dott. Salvatore Li Vecchi

  • dalle ore 14:40

Vantaggi del noleggio a lungo termine dal punto di vista operativo e fiscale.

ASSICURAZIONE

Dott. Giovanni Cosenza

  • dalle ore 15:00

Dalla parte dell’assicurato cosa scegliere e perché.

CREDITO CLASSICO

Dott. Francesco Valentino

  • dalle ore 15:30

Dal prestito personale al mutuo come comportarsi nei confronti delle banche.

MICROCREDITO

Dott. Nazzareno Di Stefano

  • dalle ore 15:50

Abolizione cella Confidi per le Marche e novità per accedere a 25.000 – 35.000 € senza garanzie reali.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – SOCIAL IMPACT FINANCE DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Dott. Lamberto Mattei

  • dalle ore 16:10

Cosa si intende per ricerca e condizioni per farne derivare un beneficio fiscale.

CREDITO AGEVOLATO

Dott. Jacopo Gianetti

  • dalle ore 16:30

Come accedere a fondi Regionali ed Europei con la clausola salvo buon fine.

ANALISI DEL DEBITO

Dott. Angelo Chitarrini

  • dalle ore 16:50

Dalle cartelle esattoriali al debito bancario cosa dobbiamo controllare.

VITTIME TUTELATE

Dott. Antonio Fioravanti

  • dalle ore 17:10

Come poter ottenere il giusto compenso per danni subiti da terzi.

 

Convegno a Roma sul Social Impact Finance, il commercialista Lamberto Mattei: “soddisfazione per gli esiti conclusivi”

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Roma – Il giorno 15 aprile 2019  si è svolto a Roma presso la Camera dei Deputati, in una cornice prestigiosa, nella sala del Refettorio presso il Palazzo San Macuto in Via del Seminario nel cuore di Roma, il secondo convegno organizzato  organizzato dallo Studio Associato SARCC, promosso, promosso dall’On.le Dott. Mauro D’Attis, Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione e dal Dott. Lamberto Mattei, commercialista esperto fiscale e del Contenzioso Tributario, responsabile altresì della Regione Lazio e Umbria del Popolo delle Partite IVA e FAG.RI.

Al convegno l’affluenza è stata altissima con oltre 100 partecipanti che hanno occupato tutti i posti a sedere ed ha partecipato l’On. Mauro D’ATTIS – Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione); l’On. Paolo BARELLI – X Commissione (Attivita’ Produttive, Commercio E Turismo) – Presidente della Federazione Italiana Nuoto, nonché l’On. Mario BACCINI – Presidente Ente Nazionale per il Microcredito.

Particolare ringraziamento, va dato alla segreteria dello Studio Associato SARCC, nella persona di John Rodenn Castillo e Dott.ssa Marta Monoscalco.

Al convegno sono stati presentati diversi argomenti di attualità che stanno interessando i professionisti, gli imprenditori, ed in particolare da ricordare:

Avv. Wu Xiaobin (Avvocato Foro di Roma), Heping Chen e Zhang Guoquan (Presidenti Federazione Ass. Comunità Cinese di Roma) con sede in Roma Via Emanuele Filiberto 24;

Dott. Fabrizio Desantis (Segretario Generale ULE – Unione Lavoratori Europei);

Dott. Andrea Taccini (Direttore Generale della C.B.S Group);

Antonio Guido (Capo della delegazione di Pomezia della Federalberghi di Roma);

Prof. Felice Arcuri, Responsabile Formazione e Credito di imposta del Parco Scientifico e Tecnologico, unitamente ai sig.ri Dott. Antonio Valentino, Coordinatore degli Account, Dott. Michele Pistillo, responsabile della comunicazione;

Stefania Floris, Marco Garofoli, Alessandro Paglia, Batolomeo Fantozzi,

Giuseppe Cipponeri, segretario nazionale del Popolo Partite IVA, da anni impegnato alla continua ricerca della natura critica che il territorio Italiano sta attraversando e alla più veloce risoluzione del problema;

Alfredo Giorgio Uccellini, imprenditore da anni nell’ambito dello sport con la gestione di vari circoli sportivi, proprietario del circolo sportivo Empire Sport & Resort;

Gherard Gjuta, Workinrete.net è la rete di imprese più vasta del Centro Italia. Nata nel 2016 con 11 aziende retiste fondatrici a distanza di soli due anni conta ben 56 aziende aderenti. È una rete di imprese ad adesione aperta ed eterogenea che ha come scopo quello di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di prodotti e servizi;

Pietro Tornaboni unitamente con il fratello Emanuele Tornaboni, imprenditori da anni nell’ambito dello sport con la gestione di vari circoli sportivi, proprietari del circolo sportivo Due Ponti Sporting Club SSD;

Salvatore Nobili, noto da oltre 50 anni nel settore delle auto d’epoca, tra i soci fondatori di Aci Storico: per la salvaguardia, la promozione, la valorizzazione di uno dei più importanti patrimoni culturali e industriali del nostro Paese.

Silvio D’Angiolillo, noto imprenditore nel settore commercio di abbigliamenti sportivi e titolare del Gruppo L’angolo dello Sport;

Giustino Cristofori unitamente con Luigi Perrone, noti imprenditori della capitale;

Giuseppe Cerbone, noto imprenditore in Umbria;

Giuseppe Vanacore unitamente con Ferdinando di Nardo, noto imprenditore della logistica;

Francesco Seguilan, Domenico Santecca, Marco Fazi, importanti professionisti nel settore finanziario e bancaria;

Sofia Glincheva, Craft Master nel settore del Trucco Semipermanente;

 

Al convegno sono stati presentati diversi argomenti di attualità che stanno interessando ed è stato moderato dal Dott. Lamberto Mattei, di cui sono stati trattati da professionisti del settore i seguenti argomenti:

  1. Promuovere Presso Le Istituzioni Pubbliche E Private E Nell’opinione Pubblica L’idea Della Total Quality – La Medicina A Fondamento Delle Politiche Sociali, Poverta’ E Rinuncia alle cure, con i seguenti relatori, Giuseppe TRIESTE (Presidente FIABA); Prof. Dott. Filippo FORDELLONE (Presidente PIMOS), e Dott.ssa Antonina TRICAMO (Associato STUDIO SARCC);
  2. Nuove Applicazioni Di Esdebitamento Delle Persone Fisiche, Vittime Del Dl 183/2015, Noto Come Salva Banca – Riforma Della Legge Fallimentare Attuata Dal Nuovo Codice Della Crisi D’impresa E Dell’insolvenza, i relatori sono stati il Bruno SODO (P4B NETWORK), Avv. Luigi FRATINI (Segretario Nazionale di SDEBITALIA) e l’Avv. Walter CILLAROTO (Associato STUDIO SARCC);
  3. Altro argomento di attualità e di particolare rilevanza sociale è dello Sportello Del Microcredito a favore Dell’universita’, dalla Ricerca alla formazione ed i relatori sono stati, Marco BAFFONI (Ente Nazionale Microcredito – Responsabile Territoriale Lazio) e Dott. Nazzareno DI STEFANO (ARIES Capital – Tutor Microcredito);
  4. Inoltre, si è trattato anche l’argomento del Credito D’imposta per Ricerca e Sviluppo, che sicuramente andrà a cambiare la visione degli imprenditori con i relatori, Dott. Stefano DI ROSA (Direttore Generale TECHNOSCIENCE – Parco Scientifico e Tecnologico) e Dott. Simone MORGANTI (Presidente Business & Technology Integration Services);

Altro argomento che è stato trattato è La Sostenibilita’ Degli Attuali Modelli Di Finanziamento Nel Mondo Dell’agricoltura, di cui i relatori sono stati Dott. Gianfranco GRIECI (Presidente Nazionale F.AGR.I), Dott. Giovanni MADDALONI (Presidente F.AGR.I Regione Lazio) e Dott. Michele TOZZI (Associato STUDIO SARCC);

È stata trattata anche Il Ruolo Nazionale Delle (Associazioni Difesa Consumatori E Ambiente) a Favore Dei Consumatori e degli utenti con il relatore Dott. Ubaldo PACELLA (Giornalista), Dott. Dario FERRARO (Presidente Lega Consumatori Pomezia), altro argomento utile è stato del Marketing Alberghiero, con il relatore Dott. Antonio GUIDO (Presidente Feder Alberghi Pomezia).

Importante è anche il progetto innovativo, con i relatori Dott. Stefano SFRAPPA (Presidente SINDACATO ITALIANO COMMERCIALISTI) e Dott. Alessandro CERATI (Consigliere Nazionale ANDC) i quali hanno trattato Il Ruolo Del Sindacato Nell’ambito Della Categoria Dei Commercialisti.

Altro argomento interessante sono stati Gli Adempimenti Per Imprenditori E Professionisti Al Fine Di Unirsi Ad Una Rete Di Impresa, con i relatori Avv. Cristina FLATI (Reti di impresa) e Arch. Barbara BONETTI (Manager di Rete – Casi di studio Reti transfrontaliere, Società di gestione EUROBLU). E’ presente anche il  Dott. William DE CARLO (Presidente Associazione POLICLIC), che ha presentato la nuova piattaforma di dialogo nazionale e internazionale per coinvolgere i giovani nel mondo universitario, per riconoscere ogni tipo di formazione intellettuale presente in società.

E per finire il convegno si è concluso con un argomento delle Societa’ Sportive Dilettantistiche, Modalita’ Operative Civili E Fiscali, In Particolare Rapporti Con Collaboratori Sportivi, ed i relatori sono stati il Dott. Giampaolo DUREGON (Presidente Nazionale ANIF) e Dott.ssa Doriana SANNIPOLA (Commercialista e Revisore dei Conti) e Dott. Caro Lucrezio MONTICELLI (Già Presidente del TAR Sardegna).

L’evento è stato particolarmente interessante in quanto si è svolto con un articolato dibattito tra i presenti ed anche con gli interventi di autorità politiche ed istituzionali, in primis con la partecipazione dell’On. Dott. Mauro D’Attis Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione).

Dal convegno è emerso che tutti i lavoratori autonomi, i titolari e non di aziende e di attività commerciali, e gli imprenditori hanno ancora la forza e la volontà di cambiare in meglio questo Paese e di far sentire la loro voce per combattere, a nome di tutti, le leggi inique e la burocrazia che portano solamente ad un disagio tutti i cittadini.

Dopo il dibattito, il convegno si è concluso con una promessa di un nuovo convegno ove parteciperanno anche le parti istituzionali che dovranno confrontarsi con gli operatori del settore, con gli imprenditori e con i cittadini.

Contenuti d’eccellenza al convegno sul Social Impact Finance, il commercialista Lamberto Mattei: “occasione di crescita e confronto ottimale”

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Roma – Grande interesse e apprezzamenti ha suscitato nei partecipanti, il convegno svoltosi nel pomeriggio di ieri lunedì 15 Aprile 12019 presso la Sala Refettorio della Camera dei Deputati. L’evento organizzato dallo Studio Associato SARCC di cui è founder il commercialista Lamberto Mattei è stato caratterizzato da una serie di interventi che hanno seguito il filo conduttore del Social Impact Finance. Mattei, ha moderato magistralmente l’evento apportando la concretezza che lo caratterizza e la conoscenza nei dettagli delle materie poste in trattazione. “Sono molto soddisfatto anche di questo convegno – ha affermato mattei alla Stampa – poichè per poter crescere c’è bisogno di confronto, di approfondimento in maniera tale che professionisti esperti su vari fronti possano apportare un arricchimento cognitivo e culturale alle materie che oggi piu’ che mai sono di interesse pubblico, colgo l’occasione – ha concluso Mattei – per ringraziare tutti gli autorevoli relatori per la chiarezza espositiva e per i contenuti esposti con grande competenza ed equilibrio, oltre ad un grazie a tutti i convenuti”.

 

 

 

 

Fatture elettroniche, tra errori, falsi, vizi e problematiche diverse. Mattei e Sannipola ecco l’analisi sui profili di incostituzionalità

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Roma – Molti sono gli aspetti che all’indomani dell’applicazione della norma che ha introdotto la fattura elettronica, fanno i conti con una realtà che è ben diversa da quella legislativa. Nel merito di un problema che sta riguardando moltissime categorie interessate il commercialista Lamberto Mattei, ha voluto approfondire i vari aspetti unitamente alla dr.ssa Doriana Sannipola.

“E’ indubbio che esiste una differenza sostanziale tra il processo di fatturazione elettronica tra privati rispetto a quella verso la pubblica amministrazione. La differenza sostanziale sta proprio nella possibilità data alla pubblica amministrazione di rifiutare la fattura elettronica emessa dal cessionario committente.”

Tale disparità di trattamento viola il principio di uguaglianza tra cittadini di fronte alla legge introducendo una forma di discrimine in campo economico tra pubblico e privato (Art. 3 Cost.).

Infatti, nel processo di fatturazione verso l’amministrazione pubblica, viene data la possibilità a quest’ultima di rifiutare la fattura, nel caso sia non corrispondente con quanto pattuito in sede contrattuale tra fornitore e l’amministrazione stessa o ci fossero degli errori nel contenuto della fattura stessa.

Transitando nell’intero processo di fatturazione PA nello SDI, in caso di rifiuto della fattura da parte della pubblica amministrazione, al fornitore viene recapitata una notifica attestante l’esito negativo del processo di emissione ed acquisizione della fattura stessa che pertanto viene considerata non emessa.

Al contrario, in un modo che si potrebbe definire sleale e discriminatorio, nel processo tra privati non è riconosciuta nessuna possibilità di rifiutare la fattura elettronica ricevuta nello SDI.

Nel caso in cui si riceva una fattura falsa (per truffe operate in rete), inesistente, sbagliata o dai contenuti che non corrispondono a quanto pattuito con la controparte, sarà necessario richiedere l’emissione di una nota di credito a storno totale o parziale della fattura con emissione di eventuale successiva fattura corretta. Ma nel caso di truffe in rete, come già stanno avvenendo dall’introduzione della FE B2B, ciò diviene praticamente impossibile.

Tutto il processo di correzione si deve svolgere al di fuori del SDI: solo la nota di credito e la eventuale fattura corretta transiteranno per lo SDI.

La fattura ricevuta e considerata errata dovrà essere registrata solo nel caso in cui l’operazione esista.

Per esempio, se si riceve una fattura in merito ad una cessione di beni effettiva, dove viene contestato il prezzo indicato in fattura, la stessa andrà registrata comunque in attesa di ottenere la nota di credito a storno totale e la fattura emessa correttamente.

Se, invece, la fattura ricevuta rappresenta un’operazione soggettivamente o oggettivamente inesistente siamo di fronte ad un caso di “fattura falsa” che non dovrà essere assolutamente registrata anche se con i nuovi sistemi di importazione digitalizzata dei dati negli archivi contabili aziendali tale errore diviene probabile ed anche penalmente rischioso.

Ciò purtroppo già si sta verificando per cui le aziende devono fare molta attenzione alla tipologia di fatture che ricevono attraverso lo SDI ed alle operazioni di importazione nei propri gestionali.

Nel caso in cui non si ottenga la correzione della fattura errata, il cessionario dovrà attivare la procedura prevista dall’art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Ciò consiste nell’emissione di una autofattura elettronica (e nel XML andrà indicato alla voce Tipo Documento TD20). Il cessionario che non regolarizza tale omissione entro 30 giorni dall’operazione è punito a sua volta con una sanzione pari al 100% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.

Si auspica che tale disparità di trattamento tra pubblico e privato, in violazione delle norme costituzionali e che costituisce anche un ostacolo di ordine economico, con aggravio di spese amministrative nella gestione della fatturazione elettronica tra privati, venga sanata quanto prima.

 

Social Impact Finance, interessante convegno organizzato a Roma dallo Studio Associato Sarcc presso la Camera dei Deputati

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Roma – L’appuntamento è per Lunedi 15 aprile 2019 alle ore 14 presso la sala del Refettorio della Camera dei Deputati, per un nuovo ed interessante convegno sul tema: “Social Impact Finance – Una piattaforma italiana per la finanza d’impatto”. Molti gli interventi dei qualificati relatori, l’evento sarà moderato dal commercialista Lamberto Mattei.  Per info e accrediti:  l.mattei@studiosarcc.it

Assistenza fiscale; il commercialista Lamberto Mattei: “pesanti sanzioni per il visto infedele di Caf e professionisti”

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Roma – Importanti novità sono arrivate nel settore dei Caf e professionisti che si occupano di assistenza fiscale. Con il D.L. 4/2019 (convertito con la L. 26/2019), oltre alle disposizioni su “reddito di cittadinanza” e “quota 100”, contiene anche alcune norme di natura fiscale. Tra queste ultime vi sono quelle relative al nuovo regime sanzionatorio in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Novità interessano Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale. Un tema sul quale lo staff del commercialista Lamberto Mattei ha disposto un approndimento cognitivo:

Innanzitutto, il legislatore conferma che, in linea generale, nell’ipotesi di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. Tuttavia, in base alla nuova disciplina, se il visto infedele viene rilasciato rispetto a un modello 730, quest’ultima sanzione non si applica, e il Caf o il professionista sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata (fatto salvo il caso in cui il visto infedele non sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).

Si ricorda che la normativa previgente stabiliva, invece, che, salva la presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione.

In secondo luogo, si stabilisce che, qualora l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale (o il professionista) può trasmettere una dichiarazione rettificativa, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazionedei dati relativi alla rettifica. Al ricorrere di questa ipotesi, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta riscontrata) può essere ridotta facendo ricorso al ricorso all’istituto del ravvedimento.

Si prevede, inoltre, che le sanzioni appena descritte non possono essere maggiorate ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997, vale a dire con l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

Lo stesso articolo 7-bis del decreto-legge interviene anche sul comma 3 dell’articolo 5 D.Lgs. 175/2014, in materia di presentazione del 730 precompilato, anche con modifiche, effettuata mediante un Centro di assistenza fiscale o un professionista.

Innanzitutto, si conferma che, in tale ipotesi, assoggettato al controllo formale è il Caf o il professionista, anche per quanto riguarda i dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Tuttavia, in base alla nuova versione della disposizione in esame, si prevede che il pagamentodelle maggiori imposte e degli interessi resti a carico del contribuente. Rimane invariata, invece, la norma secondo cui il controllo circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

Altre novità per i Caf sono introdotte dall’articolo 6, commi 8-bis e 8-ter, D.L. 4/2019 che interviene sul D.M. 164/1999. In primo luogo, viene modificato l’articolo 7, che disciplina il procedimento per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. In tale norma, infatti, viene abrogato il comma 2-ter e, quindi, si elimina la disposizione ai sensi della quale l’Agenzia delle entrate è tenuta a verificare ogni anno che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. Di conseguenza, per esigenze di coordinamento normativo, viene eliminato ogni riferimento al requisito abrogato contenuto nell’articolo 10, comma 3, D.M. 164/1999.

Infine, il comma 8-ter dell’articolo 6 D.L. 4/2019 abroga il comma 3, dell’articolo 35 D.Lgs. 175/2014. Ne consegue che viene soppressa la norma in base alla quale, per i Caf autorizzati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considerava soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel corso del primo triennio fosse stato almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%. Si ricorda che questa disposizione era applicabile anche ai Centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. in esame, con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017. (fonte:Ec News )

Il Transfer price: l’onere della prova tra Fisco e contribuente

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E’ vigente una normativa denominata “transfer price”, che però è conosciuta specificamente in un contesto di addetti ai lavori. Il transfer price costituisce da sempre un’annosa questione e un argomento di centrale importanza per tutte le imprese ad ampio respiro internazionale e riguarda, nello specifico, la determinazione della congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo praticati nello scambio di beni e/o servizi.

“In base al noto “principio di libera concorrenza”  – spiega il commercialista Lamberto Mattei – quando due o più imprese tra loro indipendenti pongono in essere tra di loro transazioni commerciali, le relative condizioni economiche e finanziarie devono essere generalmente determinate dalle forze di mercato.”

E quindi quando due o più imprese appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale intrattengono rapporti commerciali, gli stessi non devono essere influenzati da politiche di pianificazione fiscale intercompany tenuto conto che, in base al suddetto principio, enunciato dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, il prezzo stabilito nelle transazioni commerciali intercorse tra imprese associate deve corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.

E’ quanto emerge in una ricerca di staff pubblicata su Ecnews: in linea con le citate raccomandazioni internazionali, l’articolo 110, comma 7, Tuir prevede che: “Icomponenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma”.

Sullo specifico tema, nel mese di luglio 2017, l’Ocse ha pubblicato la nuova versione delle linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo e, successivamente, in data 14 maggio 2018, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato un apposito decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018, che detta le regole concrete per l’applicazione del citato principio di libera concorrenza.

Con riferimento ad un aspetto molto importante, riferito all’analisi di comparabilità, l’articolo 3, comma 2, del succitato decreto ministeriale prevede che le caratteristiche economicamente rilevanti (c.d. “fattori di comparabilità”) che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l’effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonché per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue:

  1. termini contrattuali delle operazioni;
  2. funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all’interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l’operazione e le consuetudini del settore;
  3. caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  4. circostanze economiche delle parti e condizioni di mercato in cui esse operano;
  5. strategie aziendali perseguite dalle parti.

Un ulteriore profilo di fondamentale importanza riguarda il controllo societario.

La normativa domestica di riferimento prevede infatti che, per procedere alla rettifica dei ricavi e/o dei costi non conformi al principio di libera concorrenza, occorre che le cessioni o gli acquisti di beni e servizi siano avvenute fra un’impresa italiana ed una società non residente nel territorio dello Stato tra le quali esista un rapporto di controllo, di natura diretta o indiretta.

In merito, l’articolo 2 D.M. 14.05.2018, ha precisato che:

1.  per “imprese associate” si intende: l’impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché:

  • una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o
  • lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;

2. per “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale” si intende:

  • la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa; oppure
  • l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.

Delineato brevemente l’assetto normativo di riferimento, giova ricordare che la CTR Lombardia, sezione 3, con la sentenza n. 376/2019 del 25.01.2019, si è espressa sul tema dell’onere della prova tra Fisco e contribuente, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Nello specifico, la ripartizione dell’onere della prova in caso di verifiche fiscali riguardanti i prezzi di trasferimento infragruppo, prevede che:

  • da un lato l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con “evidenti discrepanze” rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente;
  • dall’altro il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova ex articolo 2697 cod. civ., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (ex articolo 9, comma 3, Tuir).

Sulla base di tali principi, il giudice del gravame ha ritenuto che il contribuente avesse regolarmente assolto all’onere probatorio richiesto in tema di transfer price, tenuto conto che le funzioni e l’organigrammadella consociata estera (residente in Germania), descritti e documentati in atti, erano risultati tali da rendere conto, in modo esauriente, della particolarità della società del Gruppo non residente.

Inoltre, è stata dimostrata l’attendibilità del metodo CUP utilizzato, sia per quanto riguardava le regole del mercato, garantite dalla presenza di soci tedeschi indipendenti, sia per quanto riguardava l’effettivo svolgimento di funzioni incisive ed importanti, quali la gestione della clientela, la gestione dei progetti, delle gare, dei servizi di assistenza.

Infine, con specifico riferimento all’utilizzo dei soggetti individuati come comparabili, le società scelte da parte dell’Agenzia delle entrate non trattavano gli stessi prodotti o le stesse attività della consociata tedesca, in quanto operavano con codici attività diversi e in annualità lontane rispetto all’anno 2010, in contestazione. (fonte: EcNews – Marco  Bargagli)

Rottamazione cartelle, possibile estensione anche ai tributi regionali e degli enti locali

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Roma – Consentire anche alle Regioni e agli Enti locali di prevedere una rottamazione delle entrate non riscosse, a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017. Lo prevede, in sintesi, un nuovo articolo inserito nell’ultima bozza di dl Crescita, di cui Public Policy ha preso visione, arrivato sul tavolo del pre Cdm di ieri pomeriggio. Un tema sul quale il commercialista Lamberto Mattei ha svolto con il suo staff una ricerca su quanto sta avvenendo:

Nel dettaglio, il nuovo articolo prevede che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”.

Le Regioni e gli Enti locali dovranno quindi stabilire, con propri provvedimenti: il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

La bozza di ddl prevede quindi la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza, con immediata ripresa in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme. In questo caso la definizione agevolata non avrà effetto. Vengono escluse dalla definizione: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applicano limitatamente agli interessi. Per le Regioni e le Province a statuto speciali l’applicazione della norma avviene “in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”.