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Trust, Lamberto Mattei: “se costuituito all’estero trascrivibile in Italia solo con deposito notarile”

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Roma – Qualora l’atto istitutivo di un trust sia stato stipulato all’estero, in difetto di deposito di detto atto presso un archivio notarile o presso un notaio italiano, non è trascrivibile nei registri immobiliari l’atto stipulato in Italia per identificare gli immobili devoluti in trust.

E’ quanto ritenuto dal tribunale di Firenze con uno specifico  decreto del 31 ottobre 2023 che così si è espresso: “l’art. 106 n. 4 della Legge notarile stabilisce che nell’archivio notarile sono depositati e conservati gli originali e le copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; la norma persegue il fine che l’atto formato all’estero, prima di essere utilizzato in Italia, sia assoggettato ad un controllo di legalità formale e sostanziale da parte di un notaio (o di un conservatore di un archivio notarile, n.d.r.); è pacifico che l’atto istitutivo del trust cui fa riferimento l’Atto identificativo in questione non è stato depositato in Italia; non vi è quindi ragione di trascrivere un atto quale quello di cui al reclamo che non ha una sua autonoma individualità e che è finalizzato esclusivamente ad individuare i beni oggetto di devoluzione con un atto istitutivo di trust che al momento non può essere usato in Italia“.

Ai fini di un’adeguata comprensione della decisione si ricostruiscono di seguito la vicenda che ha portato alla pronuncia e il quadro normativo in cui la stessa si inserisce.

I fatti in narrazione: 
Un cittadino italiano, residente a Firenze e proprietario di immobili siti in Firenze, ha istituito un trust – e a tale trust ha devoluto gli immobili di cui è proprietario – con atto autenticato nelle firme da un notaio di Lugano (Confederazione Elvetica) e regolarmente munito di apostille, per il suo utilizzo al di fuori della Confederazione Elvetica, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Ha richiesto quindi ad un notaio di Cremona di ricevere un “Atto identificativo di immobili devoluti in trust” con il quale individuare ai fini della trascrizione gli immobili dallo stesso devoluti nel predetto trust.

Il notaio ha manifestato al richiedente dubbi circa la trascrivibilità di un atto del genere, ma alla fine lo ha comunque ricevuto, avendo tuttavia cura di precisare nell’atto stesso che lo stipulante ha dichiarato:
“- di essere stato esaustivamente edotto da me notaio circa le argomentazioni giuridiche a sostegno della possibilità di non ottenere la trascrizione del presente atto;
– di aver pienamente compreso quanto da me notaio spiegato, senza riserva o eccezione alcuna, dispensandomi sia da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo sia dal richiedere la relativa trascrizione e facendo sin da ora istanza, quale richiedente autonomo ed in proprio della formalità derivante dal presente atto, di eseguire detta formalità con riserva ex art. 2674-bis c.c.”;
tale precisazione è stata riportata nella Sezione D della nota di trascrizione.
La trascrizione dello “Atto identificativo di immobili devoluti in trust” è stata quindi richiesta direttamente dalla parte.

A fronte di tale istanza il Conservatore dei registri immobiliari di Firenze ha rilevato, ai sensi dell’articolo 2674-bis cc, l’esistenza di gravi e fondati dubbi circa la “… trascrivibilità di un mero atto identificativo di immobili devoluti in trust non essendo una tale trascrizione prevista da alcuna norma” (così testualmente nella motivazione dell’esecuzione della formalità con riserva).

Tuttavia stante la richiesta, fatta in atto e riportata nella sezione D della nota, di esecuzione della formalità con riserva, la trascrizione è stata eseguita con riserva.
Avverso tale riserva è stato proposto reclamo al tribunale di Firenze ai sensi degli articoli 2674-bis codice civile e 113 ter disposizioni attuative.

La decisione del Tribunale di Firenze
Con il reclamo è stato chiesto al tribunale di rendere definitiva la trascrizione eseguita con riserva in quanto l’istituto del trust è stato recepito in Italia con la convenzione dell’Aja dell’1° luglio 1985, ratificata con legge n. 364/1989, “trattasi, dunque, di istituto che gode di piena cittadinanza nel nostro ordinamento, del quale consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale afferma la trascrivibilità, in particolare laddove abbia ad oggetto beni immobili, ai sensi dell’art. 12 della citata convenzione”.

Il Conservatore ha evidenziato al giudice adito che, come emerge chiaramente dalla motivazione formulata al momento dell’esecuzione con riserva della formalità, i dubbi manifestati non attengono alla trascrivibilità degli atti di devoluzione di beni in trust, la cui trascrivibilità è ormai pacifica, ma alla trascrivibilità “… di un mero atto identificativo di immobili devoluti in trust non essendo una tale trascrizione prevista da alcuna norma”.

Infatti, quello presentato per la trascrizione non era l’atto con cui i beni sono stati devoluti nel trust, ma un diverso atto che provvede unicamente alla loro identificazione. L’atto con cui il trust è stato istituito – e con il quale allo stesso sono stati devoluti i beni immobili indicati nella nota di trascrizione – è stato invece autenticato dal un notaio di Lugano (Confederazione Elvetica) e munito di apostille secondo la Convenzione de l’Aja del 5 ottobre 1961, per il suo utilizzo al di fuori della Confederazione Elvetica, ma non è stato depositato né presso un archivio notarile né presso un notaio italiano.

Al riguardo è necessario precisare che perché un atto notarile estero sia utilizzabile in Italia, quindi anche per l’aggiornamento dei pubblici registri, deve preventivamente essere depositato presso un archivio notarile o presso un notaio italiano.
Difatti l’articolo 106, n. 4, della legge n. 89/1913 (legge notarile) dispone che nell’archivio notarile sono depositati e conservati gli originali o le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in paese estero prima di farne uso nello Stato, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia.

Inoltre l’archivio notarile o il “notaio dovrà procedere alla verifica della sua correttezza formale e sostanziale, al fine di poterlo ricevere in deposito e renderlo così utilizzabile nel nostro ordinamento; un atto che non superi tale controllo non può essere oggetto di deposito”.

L’atto istitutivo del trust non essendo stato depositato presso un archivio notarile o presso un notaio italiano non solo non è utilizzabile in Italia, ma non è neanche stato assoggettato al previo controllo di legalità da parte di un pubblico ufficiale italiano imposto dalla legge notarile, controllo necessario anche al fine di rendere l’atto titolo idoneo per la trascrizione.

La previsione della Legge notarile è infatti in piena sintonia con il dettato dell’articolo 2657 codice civile – che nell’individuare nella sentenza, nell’atto pubblico e nella scrittura privata autenticata i titoli in forza dei quali può essere eseguita la trascrizione – assicura che gli atti che veicolano le informazioni nei registri immobiliari abbiano superato il vaglio di legittimità operato da un pubblico ufficiale italiano (normalmente il giudice o il notaio), all’evidente fine di tutelare chi su detti registri fa affidamento.

Secondo il Conservatore quindi poiché con l’atto di cui è stata chiesta la trascrizione si procede esclusivamente all’identificazione dei beni immobili devoluti nel trust con l’atto formato all’estero e non depositato presso un archivio notarile o presso un notaio, tale atto non è certamente trascrivibile in quanto:

  • è “attuativo” di una devoluzione realizzata con un atto non utilizzabile in Italia
  • non rientra in nessuna delle previsioni di cui agli articoli 2643 e seguenti del codice civile, in quanto non costituisce, non trasferisce, non modifica diritti reali e non costituisce vincoli di destinazione gravanti su beni immobili.

Alla luce di tale ultimo rilievo, quand’anche l’atto fosse “attuativo” di una devoluzione fatta con atto formato o depositato in Italia non sarebbe comunque trascrivibile, stante il principio di tipicità che informa il sistema della pubblicità immobiliare e che consente la trascrizione dei soli atti per i quali tale adempimento è previsto.

Il tribunale di Firenze ha “ritenuto che le argomentazioni del Conservatore sono senz’altro condivisibili” e ha concluso, come già avanti anticipato, affermando che “non vi è quindi ragione di trascrivere un atto quale quello di cui al reclamo che non ha una sua autonoma individualità e che è finalizzato esclusivamente ad individuare i beni oggetto di devoluzione con un atto istitutivo di trust che al momento non può essere usato in Italia.

La pronuncia – spiega il Fisco – salvaguarda il principio che emerge dall’articolo 2657 cc, secondo il quale la trascrizione può eseguirsi in forza di atti che abbiano superato un controllo di legalità effettuato da un pubblico ufficiale italiano e finalizzato all’accertamento della loro conformità all’ordinamento interno a garanzia dell’affidabilità dei registri immobiliari.”

Lavoro sportivo, Lamberto Mattei: “pubblicata circolare dell’Ispettorato Nazionale”

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Roma 30 Ottobre 2023 – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una specifica circolare la n. 2 del 25 ottobre u.s.  ha  di fatto fornito le prime indicazioni al personale ispettivo, in seguito al riordino e alla riforma in materia del lavoro sportivo, per gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, in vigore dal 1° luglio 2023, visto il D.Lgs n.36 2021 in attuazione dell’Art. 5 della legge 8 agosto 2019, n.86, modificato dal D.Lgs. n.120 del 2023.

La circolare riportando l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, riprende in sostanza, sostiene l’Asi,   quanto viene stabilito dalla norma in merito ai  lavoratori sportivi,  “l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività̀ sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività̀ sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

“Siamo di fronte ad un documento abbastanza esaustivo – commenta il dottore commercialista Lamberto Mattei” – un atto dovuto che fornisce chiarimenti applicativi ad una molteplicità di punti particolarmente degni di nota. Il nostro team è  al lavoro per valutare gli effetti della circolare e per continuare ad elaborare proposte al governo migliorative”.

Di seguito la circolare integrale consultabile e/o scaricabile

Circolare-INLn.-2-del-25-10-2023

 

Bozza manovra, Lamberto Mattei: “previsti pignoramenti lampo con prelievi diretti dai Conti correnti”

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Roma –  Il sistema dei pignoramenti sarà velocizzato, e questo avverrà consentendo al fisco di prelevare i soldi direttamente dai conti correnti dei contribuenti debitori. Questo vuol dire che l’Agenzia delle Entrate Riscossione avrà accesso diretto ai conti e potrà effettuare pignoramenti lampo senza più dover aspettare i tempi dei debitori e chiedere informazioni agli istituti di credito degli stessi. E’ quanto prevede la manovra del governo. Ovviamente  il debitore deve essere informato del pagamento, altrimenti questo non sarà considerato valido: la notifica deve pervenire al debitore entro e non oltre 30 giorni dalla notifica inviata all’istituto di credito presso cui lo stesso detiene il conto corrente da cui saranno prelevati i soldi.

Stando a quanto riportato nell’articolo 23 della bozza di legge di bilancio 2024, le novità a contrasto dell’evasione saranno numerose, e prevederanno anche la razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento.

Salgono le aliquote delle ritenute sui bonifici effettuati per detrazioni da bonus edilizi (dall’8% all’11%) e quelle relative alle attività finanziarie o immobili ubicati all’estero (l’Ivafe va dal 2% al 4% e l’Ivie passa dallo 0,76% al 1,04%). Inoltre i crediti INPS potranno essere utilizzati solamente con F24 telematici e solo dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i contribuenti con importi a ruolo scaduti o avvisi di accertamento esecutivi per imposte erariali che superano i 100.000 euro, questi non potranno più effettuare compensazioni.

Sul tema di  compensazioni, invece, la nuova legge di bilancio prevede una stretta a livello generale, che riguarderà i maxi debitori, e una ad hoc per i contributi previdenziali INPS. I contribuenti che hanno accertamenti esecutivi e iscrizioni a ruolo complessivamente superiori a 100.000 euro non potranno più avvalersi della compensazione, mentre la compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi INPS potrà essere utilizzata a partire da 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

I datori di lavoro non agricoli potranno usufruire della compensazione a partire da 15 giorni dopo la scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati sulle retribuzioni. Al contrario, i datori di lavoro agricoli potranno utilizzare la compensazione dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

Contributi edilizi, focus con il commercialista Lamberto Mattei

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ROMA – Per quanto riguarda gli  interventi edilizi realizzati nel 2023 è possibile richiedere entro il 31 ottobre 2023 un contributo a fondo perduto. Esattamente, chi può presentare la richiesta e in quale misura viene concesso il contributo? Una domanda che molti utenti pongono e alla quale risponde il dottore Lamberto Mattei:

Il contributo a fondo perduto in questione  è quello previsto dal decreto legge n. 176/2022.  Consiste nell’erogazione di una deeterminata somma da corrispondere in  favore dei contribuenti che nel 2023 hanno sostenuto spese per interventi edilizi detraibili dall’Irpef con la percentuale del 90% (Superbonus), a condizione però che si trovino in determinate condizioni reddituali.

I requisitisono stati stabiliti con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023. In pratica, il contributo spetta alle persone fisiche che:

  1. al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi indicati nell’art. 119 del decreto legge n. 34/2020 (comma 8-bis, primo e terzo periodo)
  2. hanno avuto un reddito nel 2022 non superiore a 15.000 euro (per la sua determinazione va fatto riferimento a quanto indicato nel comma 8-bis.1 dello stesso articolo 119)
  3. sono titolari (alla data di inizio dei lavori), anche per quota, del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento (per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio).

L’immobile oggetto di intervento deve peraltro  essere adibito (alla stessa data di avvio dei lavori o, al più tardi, alla data di termine dei lavori) ad abitazione principale.

Aumentano le entrate tributarie e contributive: nei primi otto mesi 2023 +4,1%

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Roma 18 ott 2023  – Il dipartimento delle Finanze e la Ragioneria generale dello Stato, hanno redatto, il rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-agosto 2023. I primi otto mesi dell’anno, che mostrano una crescita di 21.659 milioni di euro (+4,1%) rispetto allo stesso periodo 2022, riflettono la variazione positiva delle entrate tributarie, già rilevata nel bollettino diffuso lo scorso 6 ottobre.

I dati del report, rispetto al richiamato bollettino, come di consueto, includono anche i principali tributi degli enti territoriali, le poste correttive e il gettito contributivo. In particolare, gli incassi contributivi nei primi otto mesi del 2023 sono risultati pari a 174.667 milioni di euro, in aumento di 5.181 milioni (+3,1%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

L’Inps gioca il ruolo principale, contabilizzando entrate in aumento di 4.759 milioni di euro rispetto al 2022 (+3,1%), per effetto sia dell’andamento dei contributi del settore privato (+3,8%) che di quello degli incassi delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici, i quali fanno segnare un aumento dell’1,9% se confrontati con il corrispondente periodo dell’anno precedente.

Le entrate contributive degli enti previdenziali privatizzati, invece, risultano pari a 7.213 milioni di euro, in aumento del 2,4 per cento.

Il grafico ascendente delle entrate tributarie e contributive, fanno sapere dal dipartimento delle Finanze, è in linea con quanto già indicato nella Nadef (Nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza) e incorporato nel calcolo dei tendenziali contenuti nello stesso documento.

Roma, Lamberto Mattei: “momento storico assurdo urge rilancio dell’artigianato con idee innovative”

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ROMA – Interessante trasmissione quella di ieri su Istituzioni e Cittadini, dove il dottore commercialista è stato ancora una volta ospite protagonista, unitamente agli architetti Carlo D’Aloisio Mayo e Nisio Magni. Diretta anche sul canale 83 di Teleromadue. Il noto commercialista romano Lamberto Mattei, ha esordito nel suo primo intervento con una relazione realista rispetto alla storia di Roma, evoluzioni nel centro storico e la situazione attuale delle attività produttive.Il settore dell’artigianato è in crisi, ma servono nella capitale azioni di forte rilancio. “Stiamo vivendo un momento storico assurdo, urge un serio rilancio dell’artigianato con l’attuazione di idee innovative, e consentire soprattutto ai giovani di imprendere e di aprire nuove attività”.

 Il centro storico ha perso moltissime attività di settore, molti titolari sono andati in quiescenza e non sono stati sostituiti da subentri. I dati, illustrati poi dagli architetti hanno evidenziato con l’ausilio di specifiche slide. 

Mattei ha centrato anche l’esigenza di riportare l’arte, attraverso la creazione di un contenitore unico, che sia riferimento per  l’attuazione di  idee innovative. Di seguito al link si può comunque seguire lo streaming della trasmissione che vede Roma protagonista, sotto una angolazione diversa. “Noi tecnici – spiega Lamberto Mattei durante una intervista rilasciata agli Uffici Stampa Nazionali – abbiamo il dovere non solo di parlare di questi argomenti, ma di proporre concrete forme attuative. Serve una sinergia con le istituzioni le quali devono recepire le esigenze rappresentate analiticamente e con dati alla mano, solo in questo modo riusciremo a dare un contributo fattivo, anche piccoli tasselli che messi insieme però potranno costituire un nuovo mosaico per il futuro”.

 

 

 

 

Extraprofitti, rimodulata la tassa con la modifica al decreto Omnibus

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Roma – La modifica più significativa, rispetto al Dl n. 104/2023 (decreto” Omnibus”), arrivata con legge n. 136 del 2023, di conversione del decreto legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, riguarda la tassa sugli extraprofitti delle banche, che viene rimodulata in modo che gli istituti di credito possano evitare di pagarla, destinando un importo pari a due volte e mezzo il valore dell’imposizione per rafforzare il proprio patrimonio. L’importo massimo del tributo passa dallo 0,1% allo 0,26% degli attivi, ma sono esclusi i titoli di Stato. Infine, i servizi erogati ai clienti non potranno subire rincari per effetto dell’adempimento del detto onere.

Articolo 5 – Credito d’imposta R&S nel settore della microelettronica
La legge non apporta modifiche di rilievo rispetto al decreto legge e riconosce un credito d’imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. La nuova norma dispone che il credito può essere (e non deve essere, come prevedeva il Dl n. 104/2022) certificato adottando le stesse regole che si applicano al “bonus ricerca e innovazione” (articolo 23, Dl n. 73/2022).
I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il titolare del dicastero dell’Economia e delle Finanze.
La disposizione di nuovo conio prevede, inoltre, l’istituzione, presso il Mimit, di un comitato tecnico permanente per la microelettronica, che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare eventuali crisi di approvvigionamento.

Articolo 24 – Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica
La disposizione contenuta nella legge conferma lo slittamento dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 del Superbonus 110% per i soli interventi effettuati da persone fisiche, su unità immobiliari unifamiliari, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, computo nel quale possono essere compresi anche i lavori “non agevolati”.

Articolo 25 – Crediti d’imposta non utilizzati derivanti da cessioni o sconti in fattura
La norma non subisce sostanziali modifiche rispetto al Dl e dispone che i titolari di crediti non ancora utilizzati, che derivino da cessioni o dallo “sconto in fattura” (articolo 121, comma 1, lettere a) e b) Dl n. 34/2020), siano tenuti, dal 1° dicembre 2023, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate – con modalità stabilite dal direttore dell’Agenzia – entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La disposizione precisa che, qualora la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.
Viene prevista anche la sanzione amministrativa tributaria di 100 euro, per il mancato adempimento comunicativo di cui sopra.

Articolo 26 – Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse
La legge modifica profondamente la tassa sugli extraprofitti delle banche.
La nuova norma introdotta, in particolare, prevede che l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale (nella versione del decreto “Omnibus” vi era il riferimento allo 0,1% del totale dell’attivo) con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.
Ciò posto, la novità probabilmente di maggiore portata applicativa, disposta dalla legge di conversione, è contenuta nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 26, che prevede che le banche, in luogo del versamento della tassa, possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta.
Qualora la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, la banca subirebbe una penale ossia dovrebbe versare l’imposta, maggiorata di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.
Infine, la norma dispone (altra novità rispetto al Dl n. 104/2023) che è fatto divieto alle banche di traslare nei confronti di imprese e clienti finali gli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata imposizione, spettando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilare sulla puntuale osservanza del divieto. L’Antitrust potrà operare anche con accertamenti a campione e dovrà riferire annualmente alle Camere, con apposita relazione (cfr articolo 26, comma 6-bis).

Mancata emissione di scontrini, al via la regolarizzazione a sanzione ridotta

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Roma – Con la pubblicazione del decreto “Energia” nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 settembre e in vigore dal 30 settembre, diventa operativa la norma che consente ai soggetti Iva di regolarizzare l’omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale (articolo 4, Dl n. 131/2023). Potrà beneficiare dell’opportunità, ad esempio, il commerciante che ha ricevuto il pagamento senza emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta.
La regolarizzazione riguarda le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997.Più nello specifico, la disposizione agevolativa può essere applicata alle irregolarità già constatate fino al 31 ottobre 2023 a patto che il ravvedimento sia effettuato entro il prossimo 15 dicembre. Restano fuori, invece, quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.
C’è da aggiungere, infine, che le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

Tax credit videogiochi, pubblicati gli elenchi dei beneficiari

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L’accesso al bonus presuppone, prevede la norma agevolativa, il riconoscimento del marchio “made in Italy” e il valore culturale dell’opera presentata dall’impresa

Roma  27 sett 2023 – E’ stato Pubblicato ieri , il decreto direttoriale , che comunica l’esito dell’istruttoria conclusiva sull’ammissibilità delle richieste definitive (a consuntivo) riguardanti l’attribuzione del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana e di valore culturale. .

Nel documento oltre ai nominativi dei beneficiari, sono stati resi noti anche il credito d’imposta definitivo riconosciuto. La pubblicazione del decreto sul sito del ministero della Cultura costituisce comunicazione ufficiale dell’assegnazione del contributo anche con riferimento alla procedura di cedibilità del tax credit come previsto dall’articolo 21 della legge n. 220/2016. Non sarà, quindi, inviato alcun ulteriore messaggio Pec che notifica singolarmente l’attribuzione del bonus.
Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento dell’agevolazione.

Il Dd non contiene le domande per le quali l’istruttoria è tutt’ora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della Dg Cinema e Audiovisivo.

Spese edilizie, contributi al 90%: entro ottobre l’invio delle istanze

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Roma – Giunge al termine l’iter attuativo dell’articolo 9, comma 3, del Dl n. 176/2022, istitutivo di un contributo a fondo perduto destinato alle persone fisiche con limitata capacità economica, che nell’anno 2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%, effettuati sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
A stretto giro, dopo l’emanazione del decreto Mef del 31 luglio 2023, pubblicato nella GU dello scorso 25 agosto, che ha individuato i possibili beneficiari e fissato i requisiti per l’accesso al contributo, arriva il provvedimento del 22 settembre 2023 firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, contenente  ogni dettaglio relativo alla gestione delle domande e all’erogazione dei contributi da parte dell’Agenzia.

Salvo alcune eccezioni – stabilite da ultimo con il Dl n. 104/2023 – la percentuale di detrazione dall’Irpef delle spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119 (istitutivo del Superbonus), comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge n. 34/2020 (il “Rilancio”), dal 1° gennaio 2023 è passata dal 110 al 90 per cento.
Con la norma in questione, il Governo ha inteso rifondere, almeno in parte, ai contribuenti che hanno sostenuto tali spese, la quota rimasta a loro carico in quanto non coperta dalla detrazione. A tal fine, sono state stanziate risorse finanziarie per 20 milioni di euro, che verranno ripartite tra gli aventi diritto in base alle istanze di richiesta del contributo da loro validamente presentate.

Per poter concludere l’erogazione dei contributi a fondo perduto entro la fine dell’anno in corso, il decreto Mef del 31 luglio ha stabilito che ai fini del contributo è possibile considerare le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al contributo, lo stesso decreto ha esteso quelli previsti per gli interventi detraibili al 90% di cui al terzo periodo dell’articolo 119, comma 8-bis, del Dl “Rilancio”, anche agli interventi di cui al primo periodo, escludendo al contempo dalla platea dei possibili beneficiari i contribuenti diversi dalle persone fisiche.

Il primo requisito riguarda l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la quale deve essere posseduta, almeno in quota, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e deve essere destinata a propria abitazione principale. Sono oggetto di contributo anche le spese relative a interventi edilizi detraibili al 90% effettuati su parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’abitazione principale fa parte e a questa attribuite in base ai millesimi.

Il secondo requisito riguarda la capacità economica del contribuente, che ha sostenuto la spesa: il reddito di riferimento dell’anno 2022 non deve superare 15mila euro.
Il provvedimento richiama, su questo, il comma 8-bis 1 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, che ha stabilito il meccanismo di determinazione del reddito di riferimento: dapprima occorre sommare il reddito complessivo (più precisamente, il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali) del richiedente e di alcuni familiari ivi individuati e poi dividere il risultato per un “numero delle parti”, ottenuto in base alla tabella 1-bis allegata al medesimo decreto legge.
In questo modo, si ottiene dunque una sorta di reddito medio del nucleo familiare del richiedente, che per poter ottenere il contributo non deve superare 15mila euro.

I familiari, i cui redditi vanno considerati, sono quelli previsti all’articolo 433 del codice civile. Indipendentemente se a carico del richiedente o meno, dovranno sempre essere considerati il coniuge e il componente dell’unione civile, anche se non facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e il convivente di fatto di cui alla legge Cirinnà. Per quanto riguarda gli altri familiari indicati al citato articolo (genitori, figli, suocera e suocero, generi e nuore, sorelle e fratelli), dovranno essere considerati solo se facenti parte del nucleo familiare del richiedente e solo se a suo carico.

Per quanto riguarda le spese detraibili al 90%, la cui quota non oggetto di detrazione (ossia il 10%) costituisce il contributo da richiedere, è necessario conteggiare – nei limiti degli importi massimi previsti dalle norme sulla detrazione Irpef per le diverse tipologie di interventi edilizi – gli importi pagati dal richiedente con il cosiddetto “bonifico parlante”, quelli degli sconti in fattura applicati dalle imprese a fronte della cessione del corrispondente credito d’imposta e gli importi pagati con bonifico dal condominio e attribuiti al richiedente in base ai millesimi dell’unità immobiliare.

In merito ai requisiti da possedere, le motivazioni del provvedimento richiamano i chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia con la circolare n. 13/2023 (punto 1.1.3).

Altro aspetto importante fissato dal decreto Mef del 31 luglio scorso è il limite massimo di spesa che può essere considerata ai fini del contributo: la spesa sostenuta tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, detraibile al 90% fino agli importi massimi fissati per i diversi interventi, potrà essere oggetto del contributo fino a un massimo di 96mila euro.
Se la spesa relativa agli interventi edilizi è stata sostenuta anche da altri soggetti comproprietari o titolari di altro diritto reale, il limite massimo di spesa che il richiedente potrà far valere deve essere ridotto in proporzione, moltiplicando il limite di 96mila euro per il rapporto tra la spesa da lui sostenuta e quella sostenuta complessivamente da tutti i soggetti.

Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti previsti, il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica di accesso al contributo: la finestra di trasmissione si aprirà il 2 ottobre e si concluderà il 31 ottobre 2023.
Solamente dopo il 31 ottobre 2023, l’Agenzia procederà alla ripartizione dei fondi stanziati in base ai contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate.

Se i contributi complessivamente richiesti con le istanze saranno inferiori ai fondi disponibili, tutti i richiedenti otterranno l’intero contributo richiesto.
Qualora, invece, i contributi richiesti fossero superiori ai fondi, due sono le situazioni che potranno presentarsi: se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma pari al contributo richiesto moltiplicato la percentuale determinata; se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente in base alla data del primo bonifico di sostenimento delle spese e, iniziando dalle istanze riportanti un bonifico disposto il 1° gennaio 2023, l’Agenzia procederà a erogare per ciascuna istanza una somma pari al 10% del contributo richiesto, fino a esaurire i fondi.
In prossimità dell’esaurimento dei fondi, se con il residuo non fosse possibile erogare il 10% dei contributi richiesti, con l’ultimo lotto di istanze riportanti la stessa data di primo bonifico, limitatamente a quel lotto, si procederà in ordine di presentazione delle istanze, fino al completo esaurimento dei fondi.

La percentuale stabilita con la ripartizione dei fondi verrà pubblicata entro il 30 novembre 2023, con provvedimento del direttore dell’Agenzia, e il pagamento dei contributi spettanti verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente, che i beneficiari avranno indicato nell’istanza.

Alla luce del meccanismo illustrato, non è quindi necessario affrettarsi a presentare la domanda; al contrario, poiché la verifica dei requisiti (in particolare, il reddito di riferimento), la determinazione della spesa oggetto del contributo e l’applicazione del limite massimo sono articolati e prevedono di acquisire diversi dati (ad esempio, dall’amministratore del condominio per le spese su parti comuni), è bene prendersi il giusto tempo e dedicare, poi, la massima attenzione nel compilare l’istanza, in modo da assicurarsi un’elaborazione positiva e senza intoppi.