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Economia e finanza

Il dott. Lamberto Mattei iscritto negli elenchi ufficiali dei revisori dei conti per gli enti pubblici

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ROMA – Il Dottore commercialista Lamberto Mattei è stato iscritto  negli elenchi dei revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale. L’efficacia di tale provvedimento è dal 1 gennaio 2024.

In una intervista di inizio anno di Uffici Stampa Nazionali, Mattei ha sottolineato l’importanza crescente della parte tecnica della revisione contabile nella vita degli enti pubblici, con particolare attenzione al patto di stabilità interno e al rispetto di ogni parametro imposto dalla legge. La sua figura, in qualità di revisore, assume un ruolo fondamentale nel garantire la corretta gestione finanziaria degli enti locali.

“La struttura finanziaria di un ente pubblico – spiega è il pilastro su cui poggia l’efficienza e la sostenibilità delle sue attività. Le risorse finanziarie devono essere impiegate in modo oculato e in linea con le normative vigenti. Oggi più che mai dunque  in un contesto in cui la trasparenza e l’integrità sono valori chiave nella gestione pubblica, il ruolo del revisore dei conti è cruciale. La revisione contabile non è solo un esercizio formale, ma un meccanismo vitale per identificare e correggere potenziali irregolarità finanziarie, garantendo al contempo che gli enti locali siano in grado di adempiere ai loro obblighi finanziari.”

Il patto di stabilità interno, in particolare, rappresenta una sfida significativa. Mattei evidenzia come la sua attività di revisione si concentri sull’analisi approfondita delle finanze pubbliche, cercando di individuare soluzioni che permettano agli enti locali di rispettare i vincoli finanziari imposti dal patto, senza compromettere la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

 

Partite Iva, pubblicato il report del terzo trimestre 2023

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Nuove attivazioni registrate soprattutto in Lombardia (+11,2%), nella provincia di Trento (+9,7%) e in Sardegna (+8,6%). Viceversa, valori in calo in Puglia (-7,7%), Veneto (-4,3%) e Molise (-3,1%)

roma – E’ stato publicato il report delle nuove partite Iva aperte nel terzo trimestre del 2023. Complessivamente sono state 97.145 le neonate attivazioni, con un aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal consueto aggiornamento dei dati elaborato dall’Osservatorio sulle partite Iva e riportato nella sintesi disponibile in rete.

La natura giuridica delle nuove partite Iva mette al primo posto le persone fisiche artefici del 70% delle attivazioni, la metà di queste sono state richiesta da giovani fino a 35 anni. Seguono da lontano le società di capitali, con il 22% del totale, in fondo le società di persone che non superano il 2,7 per cento.
I “non residenti” (soprattutto società di commercio online) e quella delle “altre forme giuridiche”, rappresentano complessivamente il 5,3% del totale delle nuove aperture. Il confronto con il terzo trimestre del 2022 mostra che le persone fisiche (+3,2%) e le società di capitali (+4%), registrano un moderato incremento mentre scendono le rimanenti forme giuridiche.

Il focus sulla ripartizione geografica, evidenzia che quasi la metà delle richieste sono arrivate dalle regioni del Nord, che ottengono il 49,2% del totale, seguono il Sud e le Isole, con il 29,3%, sul terzo gradino del podio il Centro con il 21,1 per cento.
Gli aumenti maggiori si sono registrati in Lombardia (+11,2%), nella provincia di Trento (+9,7%) e in Sardegna (+8,6%). Viceversa, valori in calo soprattutto in Puglia (-7,7%), Veneto (-4,3%) e Molise (-3,1%).

Nessuna sorpresa dall’analisi sull’andamento per settore produttivo. Il commercio continua a essere il comparto più vivace, con il 19,2% del totale delle neonate partite Iva, seguito dalle attività professionali (16,4%) e dall’edilizia (10,1%). Rispetto allo stesso trimestre del 2022, i maggiori incrementi si notano nell’istruzione (+128,3%), alloggio e ristorazione (+10,6%) e nei servizi residuali (+7,6%). Richieste in calo, invece, soprattutto nei settori dell’agricoltura (-21,8%), attività manifatturiere (-8,8%) e commercio (-2%).

Nulla di nuovo anche nella ripartizione per genere delle persone fisiche. Come di consueto le nuove aperture sono state richieste in prevalenza dagli uomini (61%). La metà del totale è stata attribuita a giovani fino a 35 anni e il 31% a persone con età compresa tra i 36 e i 50 anni. L’aumento è generalizzato per tutte le fasce di età rispetto al trimestre luglio-settembre 2022, ma più evidente per la classe 36-50 anni (+5,7%).
Prendendo in considerazione il Paese di nascita è emerso che il 22,2% dei nuovi avvii sono stati conferiti a soggetti nati all’estero, in linea con quanto registrato nello stesso periodo del 2022.

Infine, 48.192 dei nuovi arrivati, pari al 49,6% del totale, hanno aderito al regime fiscale forfetario.

Entrate: Mef, +4,1% nei primi otto mesi del 2023

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ROMA – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che nei mesi gennaio-agosto 2023 le entrate  tributarie e contributive sono state rispettivamente pari a 356.999 milioni di euro e 174.667 milioni di euro, registrando una variazione complessiva del +4,1% (+21.659 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale andamento è in linea con quanto già indicato nella NADEF e incorporato nel calcolo dei tendenziali contenuti nel suddetto documento.

Partite iva in calo: -6% le nuove aperture nel 2° trimestre 2023

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Roma 13 sett 2023 – Leggero calo per le partite Iva aperte nel 2° trimestre 2023. Secondo l’Osservatorio sulle partite Iva il periodo analizzato evidenzia un – 6,1 per cento di nuove aperture rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Il 70%, è stato avviato da persone fisiche, di cui il 48,3% sono giovani fino a 35 anni, il 22,6% da società di capitali e il 2,9% da società di persone.

Come di consueto è il nord Italia ad avere più appeal: fra gli ulteriori dati diffusi, infatti,  il 47,1% delle nuove aperture è localizzato al nord, il 21% al centro e il 31,5% al sud e isole.

In relazione al settore produttivo, il commercio, con il 18,8% del totale, si conferma il campo di maggiore interesse, seguito dalle attività professionali (17,8%) e dall’edilizia (10,4%). Il settore in cui il calo è stato più evidente, invece, è l’agricoltura (-25,8%). A seguire le costruzioni  con -11,3% e i  servizi d’informazione con -10,1% per cento.

Inoltre sono 56.663, pari al 47,9% del totale, le nuove partite Iva che hanno aderito al regime forfetario.

Auto elettriche ai dipendenti: tassati i rimborsi per le ricariche

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ROMA 28 AGO 2023 – I rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Non rientrano, infatti, nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito stabilite dall’articolo 51 del Tuir.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 421 del 25 agosto 2023, fornita ad una società, la quale assegna ai propri dipendenti, in uso promiscuo, autovetture a trazione integralmente elettrica o ibrida, per le quali intende riconoscere, agli stessi dipendenti, il rimborso delle spese sostenute per la ricarica elettrica del veicolo assegnato effettuata presso la propria abitazione.
La società, in particolare, ritiene che le spese in argomento, da quantificare con criteri oggettivi, debbano essere escluse da imposizione fiscale (ex articolo 51, comma 4 lettera a), del Tuir) se rimborsate dall’azienda, in quanto costituiscono anticipazione per conto del datore di lavoro.
Inoltre, a parere dell’istante, anche gli oneri sostenuti dagli assegnatari per il costo delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco), se rimborsati dall’azienda, devono essere esclusi da tassazione.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che il richiamato articolo 51, in generale, sancisce il ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ammette che la stessa disposizione individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

Entrate tributarie in forte aumento nel primo semestre 2023

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Roma – E’ stato pubblicato il rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-giugno 2023. I primi sei mesi dell’anno, che mostrano una crescita di 13.485 milioni di euro (+3,6%) rispetto allo stesso periodo 2022, riflettono la variazione positiva delle entrate tributarie

I dati del report sono integrati rispetto al bollettino diffuso l’8 agosto scorso, in quanto includono anche i principali tributi degli enti territoriali, le poste correttive e il gettito contributivo. In particolare, gli incassi contributivi nei primi sei mesi del 2023 sono risultati pari a 126.248 milioni di euro, in aumento di 5.465 milioni di euro (+4,5%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
“L’Inps – spiega Lamberto Mattei dottore commercialista – riveste  il ruolo principale, contabilizzando entrate in aumento di 5.169 milioni di euro rispetto al 2022 (+4,7 per cento), per effetto sia dell’andamento dei contributi del settore privato (+5,6%) che di quello degli incassi delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici, i quali fanno segnare un aumento del 2,6% se confrontati con il corrispondente periodo dell’anno precedente.
Le entrate contributive degli enti previdenziali privatizzati, invece, risultano pari a 5.247 milioni di euro, in aumento del 2,9 per cento.

Al link il rapporto del MEF

Rapporto entrate tributarie primo semestre 2023

Welfare aziendale 2023: le news nel decreto lavoro

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Roma – Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. Con la circolare n. 23 di ieri 1° Agosto 2023,  vengono forniti chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 40 del Dl n. 48/2023 (decreto “Lavoro”) in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico. Tale disposizione ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Il documento di prassi precisa che il benefit in esame rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 5/2023. Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente con figli a carico possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3mila euro.

Con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo dell’agevolazione, la circolare chiarisce che il nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera limitatamente al periodo d’imposta 2023 e che, analogamente all’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis”, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Di conseguenza, viene precisato che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, entro il limite 3mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 189, della n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’Agenzia precisa, inoltre, che qualora il valore dei beni ceduti o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Come già precisato con la circolare n. 35/2022, il nuovo documento di prassi chiarisce che, al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione del citato articolo 12 del decreto “Aiuti-bis” – non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione di cui all’articolo 40 del decreto “Lavoro”.

Quanto ai requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 40 richiamato, la circolare specifica che beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente aventi figli fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir (che abbiano, cioè, un reddito non superiore a 4mila euro ovvero a 2.840,51 euro in caso di età superiore a ventiquattro anni, al lordo degli oneri deducibili).

Al riguardo, la circolare in commento chiarisce che:

  • la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023 e il superamento o meno del limite reddituale va verificato alla data del 31 dicembre 2023
  • l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi e anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del Tuir poiché, ad esempio, per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (Auu)
  • qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta comunque a entrambi poiché il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non aventi l’ulteriore requisito soggettivo relativo a figli che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuirla circolare stabilisce, in linea col dettato normativo, che continua ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir (soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, non estensibile ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente).

Per quanto riguarda le modalità applicative dell’agevolazione in discorso, il documento di prassi ricorda la necessità, prevista dalla norma, di una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
La dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. Si chiarisce, inoltre, che i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo procede al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Infine, con riguardo all’obbligo per il datore di lavoro di procedere, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in discorso, alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti, la circolare prescrive che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Arriva l’assegno di inclusione, sostituirà il reddito di cittadinanza: tutte le info!

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ROMA 1 AGO 2023 – Il c.d. “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l’Assegno di inclusione.


Cos’è

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.


A chi è destinato

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.


I diversi requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

Requisiti economici

Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Elementi che determinano il reddito familiare

Scheda ADI per gli elementi del reddito familiare

Requisiti patrimoniali

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

Ulteriori condizioni

Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.


La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, di cui all’art. 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:

Scala equivalenza scheda ADI

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.


Beneficio economico

L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.


Carta di inclusione

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“, con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.


Come richiederlo

L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l’INPS.


Variazione per attività lavorativa

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all’INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è comunicato all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.  Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.


Altre variazioni

È fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficioentro quindici giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.


Obblighi percorso scolastico

Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Tale disposizione riguarda i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione.


Patto di attivazione digitale

L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.


Percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (di cui all’art. 6 del Decreto Lavoro), vengono avviati ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale.

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.


Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Incentivi per chi assume

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesil’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.


Sanzioni e decadenza

Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l’Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni. È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione.

In sintesi, il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all’art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
  • non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Roma, il dott. Lamberto Mattei diventa componente dell’Istituto Nazionale Revisori legali

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ROMA 9 gen 2023 – Il dottore commercialista Lamberto Mattei, owner dello Studio Associato Sarcc di Roma (Monteverde), è stato nominato componente dell’Istituto Nazionale dei Revisori Legali. Il provvedimento a firma del Presidente Nazionale dott. Ciriaco Monetta, e dal segretario generale dott.ssa Katia Zaffonato è stato notificato al diretto interessato in osservanza del Decreto Ministeriale 1999-11-17.

“Accolgo questo incarico – ha spiegato Mattei – con grande senso di responsabilità, cosciente della particolare importanza del settore legale nel contesto della revisione contabile”

Il libro “Giochi e scommesse” di Mattei, Riccardi e Sacchetti approda su Fisco e Tasse!

By | Economia e finanza | No Comments

Roma – Il libro “Giochi e scommesse” Approda su Fisco e Tasse il prestigioso quotidiano on line di informazione finanziaria. Soddisfazione per il tris degli autori di questa opera che assume una connotazione storico-giuridico-letteraria di portata storica. Il settore infatti, particolarmente delicato è stato approfondito in ogni suo aspetto dal dottore commercialista  Lamberto Mattei, con i dott.ri Riccardi e Sacchetti i quali hanno anche relazionato sui contenuti nel corso di un evento svoltosi presso la camera dei deputati e alla quale hanno presenziato autorevoli esponenti del settore finanziario, professionisti e rappresentanti le più alte istituzioni governative.

“Il successo che sta facendo riscontrare il libro – spiega il dott. Lamberto Mattei – costituisce per noi un motivo di soddisfazione soprattutto per un aspetto sociale ed economico. L’aver realizzato un prodotto ritenuto così esaustivo ed utile, oltre all’aspetto professionale è importante anche sotto il profilo di utilità sociale, siamo grati a tutti per gli apprezzamenti che stiamo ricevendo da ogni dove”.

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I dettagli:

Giochi e scommesse: disciplina e adempimenti amministrativi e fiscali; eBook in pdf di 494 pagine.

Muovendo dalla disamina del complesso quadro giuridico, si è cercato di esaminare in maniera attenta il modello d’imposizione fiscale della raccolta delle giocate allo scopo di evidenziarne i tratti fondamentali e i profili di criticità in rapporto, in particolar modo, ai principi fondamentali della materia tributaria e, in dettaglio, ai principi costituzionalmente sanciti di riserva di legge e capacità contributiva.

Quello che ci interessa nel presente lavoro è di sviluppare un utile approfondimento intorno a tutta la disciplina che regola la tassazione di tali proventi conseguiti attraverso la gestione della raccolta del gioco lecito mettendo anche in evidenza taluni limiti che la normativa di settore purtroppo evidenzia.

È noto come la crescita del “fatturato” derivante dalla raccolta dei giochi e delle scommesse pubbliche – al netto delle criticità derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19 – sia andata, via via, amplificandosi nel corso degli ultimi anni e come, di pari passo, sia analogamente cresciuto anche l’interesse erariale nei riguardi di tale fenomeno.

In tale contesto, si è pure appalesata la crescita, purtroppo parallela e complementare, di molteplici e variegati fenomeni illeciti destinati ad assumere, nonostante il ragguardevole impegno dimostrato dagli Enti competenti, sempre maggior rilevanza anche a causa dell’irrefrenabile sviluppo conosciuto negli ultimi tempi dai sistemi informatici e telematici capaci di garantirne un’ampia ed incontrollabile diffusione territoriale di qualsiasi “conoscenza”.

Vi è, come si è cercato di evidenziare, un problema non solo di carattere “evolutivo”, ma soprattutto di carattere normativo che scaturisce dallo scarso interesse dimostrato in relazione alla materia del gioco in generale, circostanza questa che ha determinato la stratificazione, negli anni, di una disciplina di settore farraginosa, non adeguata e, per diversi aspetti, superficiale con riguardo ad un fenomeno, quello ludico, che ha importantissime implicazioni, non solo storiche e socio-culturali, ma anche economiche e finanziarie, peraltro di assoluto rilievo.

Nella sua comune accezione il gioco è inteso come una competizione con finalità ricreativa che si conclude con la vittoria di singoli o di gruppi secondo determinate regole. Il tema, sul piano giuridico generale, è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale (sia in materia civile che amministrativa) dove sono stati compiuti vari tentativi per trovare una nozione comune che consentisse, tra l’altro, di stabilire una linea di demarcazione tra le due figure di gioco di scommessa; linea di demarcazione che, come rilevato dai più importanti studiosi di diritto civile applicato alla materia in esame, non esiste in ragione del fatto che deve convenirsi sull’unitarietà della figura di modo che sia opportuno parlare di contratto di gioco e scommessa.

Sotto il profilo giuridico, convergono sulla materia tutte le discipline. Si interessa del gioco anzitutto il Legislatore del codice penale (artt. 718-723 c.p.), prevedendo sanzioni penali per l’esercizio di giochi d’azzardo in luoghi pubblici o aperti al pubblico e per l’esercizio abusivo di giochi non d’azzardo. Più rilevante ai fini che ci occupano in questo lavoro è la disciplina amministrativa e regolamentare prodotta in maniera disarticolata, e senza alcuna logica sistematica, rinvenibile in una moltitudine di provvedimenti di vario rango sparsi qua e là nell’ambito del nostro ordinamento normativo.

Sul piano privatistico, il tema del gioco è trattato dal codice civile (artt. 1933-1935 c.c.), laddove il Legislatore prevede, in via generale, che le obbligazioni che originano da attività di gioco o scommessa prive di autorizzazione non siano tutelate da azione legale, e che neppure si debba restituire quanto ricevuto a titolo di pagamento. In base al codice civile, alla riconducibilità tra le obbligazioni naturali dei rapporti giuridici di gioco fanno eccezione le obbligazioni attinenti alle competizioni sportive ed alle lotterie legalmente autorizzate.

Di qui, dunque, la distinzione tra giochi che l’ordinamento vieta ed il cui divieto risulta assistito da una sanzione penale, giochi non vietati, ma i cui rapporti obbligatori sono, tuttavia, sprovvisti di piena tutela sotto il profilo civilistico e giochi autorizzati che originano rapporti obbligatori perfetti e che trovano la loro disciplina nella legislazione speciale di settore.

L’esistenza dei menzionati divieti e la conseguente necessita di apposite autorizzazioni per l’esercizio del gioco hanno fatto sì che lo svolgimento della relativa attività sia da sempre stato caratterizzato da un regime di monopolio legale o di diritto, strumentale a consentire il mantenimento di un attento controllo sull’intero settore.

Sotto il profilo tributario, il presente lavoro ha innanzitutto permesso di rilevare come inizialmente il modello di tassazione dei giochi sia stato basato sull’archetipo del monopolio fiscale, in cui lo Stato operando in tale regime ha applicato prezzi ben superiori rispetto a quelli che si formerebbero in regime di concorrenza perfetta.

A tale imposizione sotto forma di monopolio fiscale, che affonda le proprie radici nella tradizione storica del nostro ordinamento tributario e che ha da sempre connotato il gioco del lotto, si sono affiancate, in tempi più recenti, forme di imposizione strutturate in modo diverso, che discostandosi in modo più o meno marcato dai caratteri tipici del monopolio fiscale, tendono ad attribuire rilievo allo svolgimento dell’attività di gioco in se considerata e al coordinamento dei fattori della produzione. In buona sostanza si sta verificando il denunciato superamento del monopolio fiscale a vantaggio di meccanismi di tassazione più confacenti al mondo dei giochi.

Ciò è avvenuto, tuttavia, sulla base di una normazione che, nel tempo, si è stratificata in modo eterogeneo ed asistematico, al di fuori di un disegno unitario e in assenza di principi generali di settore o, comunque, di norme strumentali volte a regolare la fase di attuazione del prelievo fiscale secondo meccanismi comuni ed omogenei.

In questo contesto si inseriscono, poi, le evoluzioni connesse alla rivoluzione digitale degli ultimi decenni, che hanno visto la nascita e la crescente diffusione dei giochi online, in cui l’elevato tasso di competitività del mercato ha, di fatto, indotto il Legislatore tributario ad attuare forme di prelievo fiscale relativamente modeste, specie se poste a confronto con quelle operate sui giochi c.d. tradizionali.

I tentativi, invero alquanto deludenti, posti in essere dal Legislatore tributario di operare la corretta imposizione in relazione ad attività imprenditoriali di raccolta delle giocate di vario tipo, quali vicende espressive di forza economica evidenziano, peraltro, come la riserva monopolistica allo svolgimento dell’attività appaia anche strumentale al perseguimento di finalità di finanziamento delle spese pubbliche, sotto forma di devoluzione all’Erario di parte dei corrispettivi delle operazioni commerciali.

Muovendo dalla disamina del complesso quadro giuridico dianzi illustrato, si è cercato di esaminare in maniera attenta il modello d’imposizione fiscale della raccolta delle giocate allo scopo di evidenziarne i tratti fondamentali e i profili di criticità in rapporto, in particolar modo, ai principi fondamentali della materia tributaria e, in dettaglio, ai principi costituzionalmente sanciti di riserva di legge e capacità contributiva.

Tralasciando ogni considerazione intorno all’esatta qualificazione giuridica delle molteplici fattispecie illecite perpetrabili nel comparto in esame, quello che ci interessa nel presente lavoro è di sviluppare un utile approfondimento intorno a tutta la disciplina che regola la tassazione di tali proventi conseguiti attraverso la gestione della raccolta del gioco lecito mettendo anche in evidenza taluni limiti che la normativa di settore purtroppo evidenzia. Emergono, infatti, dei profili di criticità, di carattere normativo e regolamentare, che, ove non esattamente considerati, sono in grado, come vedremo, di inficiare l’attività svolta dalla competente Amministrazione dei Monopoli a tutela del settore e a beneficio del corretto esercizio del gioco pubblico da parte di tutti i soggetti operanti nella filiera.

Indice prodotto

PREMESSA
1. IL RILIEVO DEL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE IN ITALIA
1.1 Evoluzione storica del fenomeno ludico
1.2 Il peso economico del settore dei giochi e delle scommesse
1.3 Le entrate erariali generate dal comparto dei giochi pubblici
1.4 I profili giuridici del gioco e delle scommesse
1.5 Gli aspetti sociali del gioco d’azzardo. Prescrizioni ai fini della prevenzione, riduzione e contrasto dei fenomeni di gioco compulsivo
2. LA DISCIPLINA GIURIDICA IN MATERIA DI GIOCHI E SCOMMESSE
2.1 La definizione del gioco e della scommessa
2.2 L’obbligazione civile del gioco: brevi cenni sulla disciplina codicistica
2.2.1 Il contratto di gioco in generale
2.2.2 Il contratto di gioco organizzato
2.2.3 Il Totalizzatore
2.3 Breve ricognizione della struttura giuridica dei singoli giochi pubblici
2.4 La disciplina amministrativa del gioco pubblico (cenni)
2.5 (Segue…) Le fonti della disciplina amministrativa del gioco pubblico
2.6 (Segue…) La competenza degli enti locali in materia di giochi
2.7 La disciplina tributaria del gioco pubblico (cenni)
2.8 Il gioco vietato: cenni sulle fattispecie penalmente rilevanti
3. IL MONOPOLIO STATALE IN MATERIA DI GIOCHI E SCOMMESSE
3.1 Il regime di monopolio
3.2 La legittimità costituzionale del monopolio sui giochi
3.3 Il regime monopolistico che sottende l’organizzazione e l’esercizio dei giochi e delle scommesse. Le ragioni dell’intervento statale in materia di giochi e scommesse
3.4 La compatibilità del sistema italiano dei giochi e delle scommesse con la disciplina europea
3.5 Il cardine del sistema italiano: l’affidamento in concessione
3.5.1 Brevi cenni sul concetto di concessione amministrativa
3.5.2 La concessione di servizio pubblico ed il genus della concessione di servizi di matrice europea
3.5.3 Il sistema concessorio ed autorizzatorio in materia di giochi e scommesse
3.5.4 La scelta del concessionario
3.5.5 L’esecuzione del rapporto di concessione
3.5.6 I Modelli del sistema concessorio
3.5.7 I canali distributivi del gioco pubblico
3.6 Il portafoglio italiano dei giochi pubblici con vincite in denaro
3.7 Registro unico degli operatori del gioco pubblico
4. L’APPARATO AMMINISTRATIVO DEDICATO AL SETTORE DEI GIOCHI
4.1 Gli organi dello Stato cui sono conferite le funzioni statali in materia di giochi e scommesse
4.1.1 L’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli
4.1.2 La Guardia di Finanza
4.1.3 La Sogei
4.2 I poteri ispettivi
5. APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
5.1 Le caratteristiche principali del settore
5.1.1 Introduzione
5.1.2 Il mercato degli apparecchi da gioco
5.1.3 La filiera del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento
5.1.4 Elenco degli operatori del settore del gioco c.d. “RIES”
5.1.5 La gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento
5.2 Evoluzione della regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento
5.3 (Segue…) L’evoluzione del regime autorizzatorio degli apparecchi da gioco
5.4 Le Amusement With Price (AWP)
5.4.1 Definizioni e caratteristiche generali degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., meglio noti come AWP, newslot o Slot Machines. Principali differenze rispetto alle VLT144
5.4.2 I soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco praticato mediante apparecchi AWP
5.4.3 (Segue) I poteri del concessionario di Stato
5.4.4 Procedure amministrative sottese al rilascio degli atti autorizzatori
5.4.5 Le procedure amministrative di gestione degli apparecchi in argomento.
5.4.6 La manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi da gioco tra le vicende connesse alla gestione degli apparecchi
5.4.7 Locali pubblici dove è consentita l’installazione delle AWP/VLT. Contingentamento apparecchi da gioco e limiti numerici alla loro installazione
5.4.7.1 Criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi
5.4.7.2 Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco
5.4.7.3 Luoghi autorizzati
5.4.7.4 Parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
5.4.7.5 Prescrizioni per l’installazione degli apparecchi
5.4.7.6 Sanzioni comminate per il superamento dei parametri numerico quantitativi
5.4.7.7 Ulteriori obblighi imposti dagli enti locali.
5.4.8 Gli obblighi espositivi ed il divieto di riprodurre il gioco del poker
5.4.9 Divieto di partecipare al gioco pubblico per i minori di 18 anni
5.4.10 Le procedure amministrative connesse all’apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche connesse al gioco lecito.
5.4.10.1 Luoghi sensibili e distanze minime
5.4.10.2 Orari di funzionamento
5.4.11 Tessera sanitaria
5.5 Le Video Lottery Terminal (VLT)
5.5.1 Definizione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S., meglio noti come VLT, videoterminali o videolotteries
5.5.2 La filiera delle VLT
5.5.3 Procedure amministrative sottese al rilascio degli atti autorizzatori
5.5.3.1 Cenni sull’affidamento delle attività e delle funzioni per la realizzazione e conduzione della parte della rete telematica relativa ai sistemi di gioco VLT
5.5.3.2 Certificazione dei sistemi di gioco e dei giochi attraverso la valutazione di conformità alle regole tecniche di cui al Decreto Direttoriale 4 aprile 2017
5.5.3.3 Installazione dei videoterminali
5.5.4 Locali pubblici dove è consentita l’installazione delle AWP/VLT. Contingentamento apparecchi da gioco e limiti numerici alla loro installazione
5.6 Divieto di installazione degli apparecchi che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line (c.d. Totem)
5.7 Sanzioni amministrative (art. 110, comma 9, T.U.L.P.S.)
5.7.1 Produzione o importazione di apparecchi non corrispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
5.7.2 Produzione o importazione di apparecchi sprovvisti dei titoli autorizzatori
5.7.3 Distribuzione, installazione o utilizzo di apparecchi non corrispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
5.7.4 Utilizzo di apparecchi conformi alle caratteristiche e prescrizioni, corrispondendo vincite diverse da quelle ammesse
5.7.5 Distribuzione, installazione o utilizzo di apparecchi privi dei titoli autorizzatori
5.7.6 Reiterazione delle violazioni relative alla produzione, importazione, distribuzione, installazione o utilizzo di apparecchi non corrispondenti alle caratteristiche e prescrizioni, alla produzione, importazione, distribuzione, installazione o utilizzo di apparecchi privi dei titoli autorizzatori, all’utilizzo di apparecchi conformi alle caratteristiche e prescrizioni, corrispondendo vincite diverse da quelle ammesse
5.7.7 Mancata apposizione dei titoli autorizzatori sull’apparecchio
5.7.8 Luoghi di gioco sprovvisti delle prescritte autorizzazioni ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.
5.7.9 Distribuzione, installazione o utilizzo di videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
5.7.10 Produzione, distribuzione, installazione o messa a disposizione di apparecchi destinati a qualunque forma di gioco non rispondenti alle caratteristiche
5.7.11 Riepilogo Sanzioni amministrative apparecchi (art. 110, comma 9, T.U.L.P.S.)
5.8 Sanzioni amministrative diverse da quelle contemplate nell’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S
5.8.1 Partecipazione al gioco da parte dei minori di anni 18, utilizzo degli apparecchi AWP e VLT e ingresso dei minori nelle aree dedicato al gioco
5.8.2 Divieto di contrarre con soggetti non iscritti nell’elenco RIES
5.8.3 Superamento dei parametri numerico quantitativi
5.9 La disciplina fiscale degli apparecchi con vincite in denaro. Il regime di esenzione IVA
6. IL PRELIEVO ERARIALE UNICO
6.1 Genesi ed evoluzione storica del tributo
6.2 La natura giuridica del prelievo erariale unico
6.3 La capacità contributiva
6.4 La fattispecie tributaria
6.4.1 Presupposto di fatto
6.5 Il profilo soggettivo della fattispecie tributaria
6.5.1 Il soggetto passivo dell’imposta: il concessionario
6.5.2 Profili soggettivi dei fenomeni patologici. La gestione degli apparecchi da gioco in assenza del prescritto nulla osta
6.5.3 (Segue) La gestione illecita degli apparecchi da gioco muniti del prescritto nulla osta
6.5.4 La solidarietà tributaria nel PREU
6.5.5 (Segue…) La responsabilità patrimoniale dei terzi nella fase attuativa del tributo
6.6 Lo schema impositivo. Modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro
6.7 Termini e modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico (PREU), sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro
6.8 La determinazione dell’imposta tra casi fisiologici e patologici
6.8.1 Le AWP: casi particolari (fisiologici) di determinazione della base imponibile del periodo contabile
6.8.2 (Segue…) Casi particolari (fisiologici) di determinazione della base imponibile dell’anno solare
6.8.3 (Segue…) Le regole di determinazione della base imponibile nei casi patologici
6.8.4 Le VLT
6.9 La fase dinamica dell’imposta
6.9.1 Aspetti del meccanismo applicativo dell’imposta: liquidazione, versamenti, rimborsi e comunicazione
6.9.2 Fase liquidatoria e accertativa
6.10 Il PREU e le imposte sui redditi
7. I GIOCHI A BASE SPORTIVA
7.1 Il modello concessorio in materia di scommesse
7.1.1 Le scommesse offerte nei punti retail distribuiti sul territorio italiano
7.1.2 La raccolta delle scommesse con partecipazione a distanza: il fenomeno dei “punti di vendita ricarica” (PVR)
7.1.3 Divieto di installazione degli apparecchi che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line (c.d. Totem)
7.2 La disciplina delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: le scommesse a quota fissa
7.2.1 Premessa
7.2.2 L’oggetto delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: il palinsesto
7.2.3 Le scommesse a quota fissa ammesse
7.2.4 Le modalità di gioco
7.2.5 Il totalizzatore nazionale
7.2.6 I luoghi di raccolta delle scommesse
7.3 (Segue…) Le scommesse a totalizzatore e i concorsi pronostici
7.3.1 Premessa
7.3.2 Oggetto e modalità di partecipazione dei concorsi pronostici
7.3.4 Modalità di gioco, rimborsi e riscossione delle vincite
7.3.4 Ripartizione della posta di gioco
7.3.5 I luoghi di raccolta delle scommesse
7.3.6 I concorsi pronostici: il Totocalcio
8. I GIOCHI A BASE IPPICA
8.1 La disciplina delle scommesse relative alle corse dei cavalli
8.2 La gestione del settore ippico ed il trasferimento di funzioni dall’UNIRE al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
8.2.1 Nascita e declino dell’UNIRE
8.2.2 Il subentro del MIPAAF
8.3 Le tipologie di scommesse sulle corse dei cavalli effettuabili ed il palinsesto ippico
8.4 L’accettazione delle scommesse
9. L’IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
9.1 Introduzione
9.2 Genesi ed evoluzione storica del tributo. Le contraddizioni e le incoerenze che hanno accompagnato l’istituzione dell’imposta unica sui giochi
9.3 Analisi ragionata sulla natura tributaria dei prelievi erariali applicati sui giochi e sulle scommesse
9.3.1 Brevi considerazioni sulla nozione di tributo e dei suoi elementi fondamentali
9.3.2 La natura giuridica delle quote di prelievo
9.3.3 Per una sicura collocazione dell’imposta unica
9.4 Un tributo dalla duplice ratio
9.5 La capacità contributiva nell’imposta unica
9.5.1 Il profitto delle scommesse
9.5.2 Brevi considerazioni sul principio della capacità contributiva
9.5.3 Un’unica imposta per una duplice capacità contributiva
9.6 L’imposta unica e l’illusione fiscale
9.7 Analisi della struttura del tributo
9.7.1 Il presupposto di fatto
9.7.2 Soggetti del tributo
9.7.3 Base imponibile ed aliquota d’imposta: complessità e contraddizioni dell’imposta
9.8 L’attuazione dell’imposta. Le fasi dell’accertamento e della riscossione nell’imposta sui giochi
9.8.1 I metodi di determinazione dell’imponibile
9.8.2 Riflessi sul sistema tributario in generale della nuova base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica
9.8.3 L’imponibilità dei giochi svolti in violazione della normativa civilistica, amministrativa e penale
9.9 Sanzioni
9.10 L’imposta unica e l’imposta sui redditi
10. I GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA
10.1 I giochi numerici a quota fissa: premessa
10.2 Il gioco del Lotto
10.2.1 Caratteristiche del gioco
10.2.2 La disciplina di riferimento
10.2.3 Il gioco opzionale denominato “Simbolotto”
10.2.4 Il Lotto istantaneo
10.3 Il gioco “10eLOTTO”
10.3.1 Premessa
10.3.2 Caratteristiche e modalità del gioco
10.3.3 Le formule di gioco opzionale
10.3.3.1 La formula di gioco opzionale denominata “NUMERO ORO”
10.3.3.2 La formula di gioco opzionale denominata “DOPPIO ORO”
10.3.3.3 La formula di gioco opzionale denominata “EXTRA”
10.3.4 Le vincite conseguibili
10.3.4.1 Le vincite al 10eLOTTO
10.3.4.2 Le vincite al gioco opzionale “NUMERO ORO”
10.3.4.3 Le vincite al gioco opzionale “DOPPIO ORO”
10.3.4.4 Le vincite al gioco opzionale “EXTRA”
10.4 Il gioco “MillionDAY”
10.4.1 Disciplina e caratteristiche del gioco
10.4.2 Modalità e tipologie di giocata
10.4.3 Vincite conseguibili
10.5 La raccolta delle giocate
10.5.1 I punti di raccolta delle giocate
10.5.2 L’apertura di ricevitorie per la raccolta del gioco del Lotto
10.5.3 Incremento degli utili del gioco del Lotto destinati ai beni culturali
10.5.4 Raccolta on-line delle giocate
10.6 Le modalità di pagamento delle vincite
10.7 Profili di natura tributaria
10.7.1 La fiscalità del gioco del Lotto
10.7.2 Il prelievo alla fonte sulle vincite al Lotto
10.7.3 Le ritenute sulle vincite
10.7.4 Qualificazione tributaria del costo del biglietto di partecipazione al gioco del Lotto
10.7.5 Regime di esenzione IVA delle prestazioni rese da terzi in favore del concessionario necessarie e indispensabili alla raccolta delle giocate
10.7.6 Il pro-rata Iva in caso di esercizio congiunto di attività di rivendita di Tabacchi e giochi
10.7.7 Registrazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per gli aggi relativi al gioco del Lotto
10.7.8 Codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme una tantum e dei diritti di scritturazione in materia di rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del Lotto
11. I GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE
11.1 Premessa
11.2 Il SuperEnalotto
11.2.1 Premessa
11.2.2 Svolgimento del gioco
11.2.3 Procedura per la richiesta dell’autorizzazione alla raccolta
11.2.4 Modalità di pagamento delle vincite
11.3 Il gioco complementare denominato “SuperStar”
11.3.1 Premessa
11.3.2 Disciplina di riferimento
11.4 Il “SiVinceTutto SuperEnalotto”
11.4.1 Premessa
11.4.2 Svolgimento del gioco
11.4.3 Modalità di pagamento delle vincite
11.5 Eurojackpot
11.5.1 Premessa
11.5.2 Modalità di gioco
11.6 Vinci per la vita – WinforLife
11.6.1 Premessa
11.6.2 Vinci per la vita – WinforLife Classico
11.6.3 Vinci per la vita – WinforLife Grattacieli
11.6.4 Vinci per la vita – WinforLife VinciCasa
11.7 Profili di natura tributaria
11.7.1 Notazioni di carattere comune
11.7.2 La “tassa sulla fortuna” o “diritto sulla vincita”
12. IL GIOCO DEL BINGO E LE LOTTERIE NAZIONALI
12.1 Il Bingo
12.1.1 Caratteristiche del gioco in sala
12.1.2 La disciplina normativa
12.1.3 Modalità di svolgimento del gioco in sala
12.1.4 Premi e pagamento delle vincite
12.1.5 Apertura di una ricevitoria e servizi connessi
12.1.6 Il Bingo telematico
12.1.7 Profili fiscali del gioco del Bingo
12.2 Le Lotterie nazionali
12.2.1 Introduzione
12.2.2 Le Lotterie nazionali “ad estrazione istantanea”
12.2.3 Le Lotterie nazionali “ad estrazione istantanea telematiche”
12.2.4 Le Lotterie nazionali “tradizionali”. Cenni regolamentari e disciplina normativa di riferimento
12.2.5 Profili di carattere fiscale
12.2.6 (Segue…) La tassa sulle vincite delle Lotterie
12.2.7 (Segue…) Trattamento ai fini IVA degli aggi dei ricevitori
13. GIOCHI (A DISTANZA) DI ABILITÀ, CARTE, SORTE A QUOTA FISSA
13.1 I giochi di abilità a distanza
13.1.1 Premessa
13.1.2 Disciplina di svolgimento e partecipazione ai giochi a distanza
13.1.3 Trattamento fiscale dei giochi di abilità a distanza
14. L’IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA DEL FENOMENO LUDICO
14.1 Il trattamento fiscale delle vincite da gioco
14.1.1 Introduzione
14.1.2 Il caso delle vincite conseguite all’estero da cittadini residenti su piattaforme di bookmaker esteri
14.1.3 Le vincite conseguite in Case da gioco situate all’estero
14.1.4 Le vincite conseguite fuori dal circuito legale
14.2 Il regime sostitutivo di cui all’art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: l’imposta sulle vincite
14.3 L’imposta sul valore aggiunto in materia di giochi: l’esenzione
14.3.1 Cenni sull’evoluzione storica del regime di esenzione IVA nel mondo dei giochi
14.3.2 Le difficoltà connesse dalla regolamentazione Iva del gioco d’azzardo
14.3.3 L’attuale regime IVA in materia di giochi e scommesse
14.3.4 Il regime Iva degli apparecchi da gioco ex art. 110 T.U.L.P.S.
14.3.5 L’applicabilità dell’esenzione Iva alle attività illegali di raccolta delle giocate tramite gli apparecchi e congegni ex art. 110 T.U.L.P.S.
14.3.6 L’attività di collaborazione nella raccolta di somme di denaro giocate mediante apparecchi da gioco ex art. 110 T.U.L.P.S.
14.3.7 Trattamento Iva dell’attività di procacciamento della clientela e di conclusione di contratti di gioco a distanza
14.3.8 Il regime Iva delle prestazioni di verifica obbligatoria di conformità delle piattaforme di gioco a distanza
14.3.9 Il regime Iva della fornitura di terminali di gioco
14.3.10 Obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi relativi alla vendita di biglietti di lotterie istantanee
14.4 La rilevanza ai fini delle II.DD. e dell’Iva dei valori rilevati in tema di PREU e di Imposta unica
14.4.1 Premessa
14.4.2 Riflessi sul sistema tributario in generale della nuova base imponibile accertata ai fini dell’Imposta unica
14.4.3 (Segue…) Con riguardo alla nuova base imponibile accertata ai fini del PREU
BIBLIOGRAFIA

Descrizione breve

Giochi e scommesse: disciplina e adempimenti amministrativi e fiscali; eBook in pdf di 494 pagine.

Muovendo dalla disamina del complesso quadro giuridico, si è cercato di esaminare in maniera attenta il modello d’imposizione fiscale della raccolta delle giocate allo scopo di evidenziarne i tratti fondamentali e i profili di criticità in rapporto, in particolar modo, ai principi fondamentali della materia tributaria e, in dettaglio, ai principi costituzionalmente sanciti di riserva di legge e capacità contributiva.

Quello che ci interessa nel presente lavoro è di sviluppare un utile approfondimento intorno a tutta la disciplina che regola la tassazione di tali proventi conseguiti attraverso la gestione della raccolta del gioco lecito mettendo anche in evidenza taluni limiti che la normativa di settore purtroppo evidenzia.

Isbn: 9788891660008