Rottamazione quater cartelle, Lamberto Mattei: bene proroga al 30 giugno 2023 ma necessari correttivi

Roma – I termini per aderire alla cd. “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla riscossione sono prorogati dal 30
aprile al 30 giugno 2023. In questo articolo ripercorriamo la procedura di rottamazione in base alle
disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023 notando come tuttavia siano presenti delle criticità
relativamente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo con riguardo a quei contribuenti
destinatari di ruoli concernenti il solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973,
affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022.

1) La proroga della rottamazione quater 2023
È ormai imminente la proroga dei termini per l’adesione alla cd. “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla
riscossione che, come chiarito nel Comunicato MEF del 21 aprile scorso, passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
La citata proroga non può altro che essere vista con favore da parte di tutti i professionisti ed addetti che si
occupano della materia anche se, va rilevato, permangono delle criticità in relazione alla concreta applicazione
delle norme contenute nella legge di Bilancio 2023, n. 197 del 2022, relative alle procedure di definizione
agevolata in parola, che ben potrebbero essere oggetto di soluzione proprio in occasione degli interventi
normativi in via di apprestamento.

2) La procedura di rottamazione 2023

In base alle disposizioni contenute nei commi 231 e ss., della legge n. 197/2022, i singoli carichi affidati alla
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti, anche a rate, versando solo la
somma dovuta a titolo di capitale e spese esecutive (al netto di sanzioni, interessi, compensi di riscossione).
Ai fini della definizione della suddetta procedura, il contribuente deve presentare, entro il termine prorogato
del 30 giugno p.v., ai sensi del comma 235 della legge di Bilancio, una dichiarazione telematica attraverso
l’apposita procedura predisposta sul sito internet dell’Agenzia entrate riscossione.
In tale dichiarazione il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi che
intende definire, impegnarsi a rinunciare a tali giudizi e depositare tale dichiarazione al giudice
competente al fine di ottenere la sospensione e la successiva estinzione del giudizio al termine dei
pagamenti dovuti (vgs comma 236).
3) Le criticità rilevate con riguardo alle iscrizioni a ruolo parziali in pendenza di giudizio
Orbene, è emerso che la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, come introdotta dalle norme sopra
richiamate, non possa trovare piena applicazione con riguardo a quei contribuenti destinatari di ruoli
concernenti il solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973, affidati alla riscossione
entro il 30 giugno 2022, in quanto l’esistenza del carico residuo dei due terzi, relativo al medesimo contesto
accertativo ed eventualmente affidato alla riscossione dopo la scadenza del 30 giugno 2022, pone degli
ostacoli concreti alla reale concretizzazione della definizione agevolata in parola.
È noto, infatti, come in base alla disciplina che regola la riscossione in pendenza di giudizio, all’atto della
presentazione del ricorso tributario di primo grado, l’ente creditore è obbligato a iscrivere a ruolo (vgs art. 15
D.P.R. n. 602/1973) solo un terzo delle maggiori imposte, contributi e premi dovuti, mentre la restante parte
delle somme dovute (comprese tutte le sanzioni) viene iscritta a ruolo (vgs art. 68 D.Lgs. n. 546/1992),
in epoca successiva, in concomitanza con le sentenze sfavorevoli al contribuente emesse in primo, secondo e
terzo grado di giudizio, ovvero con la definitività delle stesse a seguito della mancata impugnazione da parte
del contribuente stesso.
Ne deriva che tali contribuenti, pur avendo eventuali carichi iscritti a ruolo entro la data del 30 giugno 2022,
ove si tratti di riscossione parziale del primo terzo delle somme dovute in pendenza di giudizio, sebbene
possano procedere con la compilazione della dichiarazione sul sito della riscossione (che espressamente
contempla anche dette cartelle esattoriali), non potranno vedersi estinto totalmente il giudizio in ragione
del fatto che la presentazione della dichiarazione di definizione relativa solamente al primo terzo non
consente al giudice competente di poter dichiarare la totale estinzione del giudizio.
La questione, poi, assume connotati paradossali, ove si consideri l’ipotesi di chi, pur essendo stato destinatario
di iscrizioni a ruolo relative al primo terzo entro la predetta data del 30 giugno 2022 per aver prodotto un
ricorso di primo grado, non abbia poi appellato la sentenza sfavorevole eventualmente emessa dal competente
giudice di primo grado che, nel frattempo, abbia peraltro assunto carattere definitivo.
In via di sintesi, nelle descritte ipotesi, i soggetti interessati, pur potendo formalmente avviare la procedura di
definizione dei carichi pendenti sul sito della riscossione (ciò, in quanto, il software appositamente predisposto
contempla, come detto, anche le partite debitorie relative al primo terzo delle somme dovute
indipendentemente dagli esiti dei relativi giudizi):
potrebbero avere scarso interesse a definire detti carichi pendenti ex commi 231 e ss., in ragione del
fatto che risulta preclusa, come visto, la possibilità di sanare l’intero contesto in sede giudiziaria e
tenuto conto, soprattutto, della circostanza che la procedura di definizione in rassegna consentirebbe ai

medesimi di risparmiare solo gli interessi in quanto la cartella di pagamento relativa al primo terzo,
come visto, non reca la somma relativa alle sanzioni che rappresentano, invece, l’aspetto centrale della
definizione di maggior vantaggio economico;
non possono aderire nemmeno alla definizione delle controversie pendenti di cui all’art. 1, commi
186 e ss., della citata legge n. 197/2022 che è espressamente esclusa (cfr., in tal senso, Agenzia entrate,
circolare n. 2/E del 2023), nelle ipotesi – come quelle descritte – in cui, alla data della presentazione
della domanda, il processo sia concluso con pronuncia definitiva.
La ricostruita situazione, dunque, rischia di creare delle rilevanti storture in ordine alla applicazione della
disciplina della cd. Tregua fiscale nel suo complesso, oltre che delle disparità di trattamento tra contribuenti,
dipendenti esclusivamente dalla tempistica con la quale l’ente competente abbia proceduto ad assumere in
carico la riscossione delle somme dovute oltre il primo terzo, prima o dopo il 30 giugno 2022.
4) Errore già commesso in passato
Si tratta di profili di criticità che ben potevano essere evitati mediante una analisi degli errori già commessi in
occasione delle precedenti edizioni della procedura di rottamazione delle cartelle.
Va rilevato, infatti, come la medesima problematica si sia posta anche in relazione alla “Definizione agevolata
dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016” introdotta a norma dell’art. 6 del D.L. n.
193/2016.
In tale circostanza, l’Agenzia delle entrate, in via meramente interpretativa e, quindi, non certamente in
un’ottica di sostanziale chiarezza a vantaggio della stessa definizione, con la circolare n. 2/E dell’8 marzo
2017, ha sostenuto che:
in riferimento al processo tributario, l’impegno a rinunciare non corrisponde strettamente alla rinuncia al
ricorso di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 546/1992;
si ha la cessazione integrale della materia del contendere, solo qualora il carico definito riguardi l’intera
pretesa oggetto di controversia;
ove il carico affidato all’Agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria, persiste l’interesse
alla decisione nel merito della lite.
Tale interpretazione, al di là delle questioni giuridiche sottese alle soluzioni paventate ha assunto contorni
paradossali laddove, nella stessa circolare (cfr. la nota n. 47) si è affermato che: “Resta inteso che il debitore
ha la possibilità di definire sia il carico affidato in pendenza del giudizio di primo grado, ex art. 15 del D.P.R.
n. 602 del 1973, beneficiando del venir meno dei soli eventuali interessi di mora, sia il carico affidato in
esecuzione della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, nel qual caso beneficia tramite il
perfezionamento della definizione agevolata del venir meno, oltre degli interessi di mora, anche della sanzione.
”.
Ebbene, afferma l’Agenzia, solo nell’ipotesi in cui sia il primo terzo delle somme dovute, sia il carico relativo
alla sentenza non impugnata, fossero stati affidati alla riscossione entro il termine previsto dalla precedente
procedura di rottamazione, il contribuente avrebbe avuto davanti la “difficilissima” scelta tra la possibilità di
risparmiare solo gli interessi o non versare anche le più elevate sanzioni, aggi, ecc…
5) Necessario un passo avanti in termini di coerenza sostanziale
Se la ratio del Legislatore della rottamazione è quella di garantire il maggior livello di adesione conciliativa tra
fisco e contribuenti, appare evidente, in conclusione, come si renda necessaria una modifica tesa ad ammettere
alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex commi 231 e ss. dell’art. 1 della legge n. 197/2022,
per tutto l’importo unitario riferito al medesimo contesto accertativo, anche quei contribuenti destinatari

entro il 30 giugno 2022, delle sole somme riferite al primo terzo di detto contesto debitorio, anche se i restanti
due terzi siano stati affidati alla riscossione successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022 e
indipendentemente dall’esistenza di un giudizio pendente relativo alle partite debitorie interessate dalla
definizione.

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