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Artigianato a Roma tra criticità ed opportunità, focus del commercialista Lamberto Mattei

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 ROMA 30 MAG 2023 – Si è svolta ieri nel primo pomeriggio la seguitissima trasmissione televisiva Istituzioni e cittadini in diretta sul canale 83 Teleromadue e sui social media. Il dottore commercialista Lamberto Mattei è stato nuovamente ospite del programma nella cui puntata ha anche partecipato l’Architetto Carlo d’Aloisio Mayo. Numerosi collegamenti anche con l’esterno. Il focus su cui si è concentrato Mattei è stato sugli artigiani in relazione alle attività romane. Un quadro a tinte fosche per molte attività, interessate da una quadruplicazione dei costi energetici, oltre a tassi di interesse in salita, inflazione per una situazione che lo stesso Mattei definisce particolarmente critica per un settore così importante che deve essere tutelato. Oltre alla individuazione di specifiche criticità, Mattei si è soffermato sulle proposte solutive parlando di formazione e della necessità di ritrovare nell’artigianato quella qualificazione  professionale e lavorativa che ha fatto grande la capitale romana nel corso della storia. “Occorre emanare nuove norme – ha affermato Mattei – ed intervenire a livello legislativo semplificando soprattutto il contesto contributivo: costi troppo alti impediscono a piccole e medie aziende di assumere personale”. Mattei ha parlato di una sorta di zona franca per i primi due o tre anni di lavoro, e si è anche soffermato sui costi, elevatissimi anche per i giovani artigiani che intendono aprire una partita Iva. “Abbiamo osservato – spiega Mattei alla stampa Nazionale – come i dati relativi alle aperture partite Iva siano in netto calo nel primo trimestre 2023, con particolare riferimento al Lazio che vede un calo del 14%. E la tendenza per i mesi successivi non è certo ottimistica. Vanno quindi intraprese iniziative immediate e concrete a supporto e a tutela del patrimonio lavorativo in contesto artigianale”.

Al link di seguito la trasmissione in streaming:

Giochi e scommesse, intervista al dottor Lamberto Mattei

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ROMA 22 mag 2023- E’ in costante aumento l’attenzione sul volume ““GIOCHI E SCOMMESSE – DISCIPLINA E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI ” di MAGGIOLI Editore e che è stato scritto dai dottori: Lamberto Mattei, Stefano Riccardi e Lorenzo Sacchetti. 

Il dott. Lamberto Mattei è stato intervistato da Uffici Stampa Nazionali:

D. Dott. Mattei, quale è stato l’obiettivo della vostra interessante pubblicazione? 

R.  Abbiamo voluto fornire, oltre che un quadro compessivo della disciplina amministrativa di settore, importanti spunti sul futuro assetto fiscale della materia con particolare riguardo alla individuazione della corretta natura che deve assume la tassazione sui giochi.

D. Tra la molteplicità di questioni affrontate c’è anche quella relativa alla necessità di una riforma organica settoriale

R. Nel volume abbiamo affrontato numerose questio, ma mi preme richiamare l’attenzione su alcune delle più importanti. La prima questione concerne la necessità di una vera riforma del settore del gioco e delle scommesse che è ormai ineludibile, soprattutto per il fatto che il contesto normativo generale che si è venuto a creare è connotato da una mancanza assoluta di coordinamento delle varie leggi speciali approvate nel tempo.

Ogni forma di gioco, infatti, risulta assoggettata a specifiche e variegate forme di “tassazione” e il quadro generale è caratterizzato da un completo caos determinando non solo malcontento tra operatori e addetti di settore, ma anche minori entrate erariali.

D. Bisogna riflettere sulla natura bilateale o plurilaterale per ogni singolo gioco? 

R. Per riscrivere la disciplina impositiva del settore, bisogna indagare sulla natura giuridica di ogni singolo gioco e capire chi se ne avvantaggia in termini di ricchezza e tale indagine deve tener conto della struttura di ogni gioco distinguendo:

  • quelli bilaterali (due parti contrapposte, ogni singolo giocatore verso l’organizzatore che si assume il rischio del gioco);
  • da quelli plurilaterali (tutti i partecipanti versano una somma che costituisce il montepremi e l’organizzore non assume rischi).

Solo così possiamo individuare una corretta tassazione del fenomeno ludico in generale stabilendo che solo per i giochi bilateriali (Lotto, scommesse a quota fissa, newslot, ecc..) è il gestore del gioco che esprime una potenzialità economica che deve essere tassata in quanto si avvantaggia della riserva statale.

Nel giochi plurilaterali, invece, il gestore non è avvantaggiato in quanto percepisce una quota predeterminata e non ha alcun rischio; ma si arricchiscono i giocatori!

D. La questione “IVA” è particolarmente rilevante in questo settore ce ne può parlare?

R. Un rilevante problema nella disciplina dei giochi è rappresentato dalla disciplina delle esenzioni IVA.

Sembra, infatti, che le norme nazionali in tema di esenzione in materia di giochi non siano in linea con la normativa comunitaria visto che non utilizzano la formula “operazione di” scommessa bensì “operazione relativa all’esercizio” delle scommesse; espressione questa che richiama una serie di operazioni anziché una specifica operazione estendendo, quindi, il regime di esenzione per le operazioni di gioco di cui all’art. 10, comma 1, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, anche alla raccolta delle giocate (e non soltanto alle materiali attività di incasso delle somme giocate dagli utenti da parte dei soggetti appositamente delegati).

E tale problema si è acuito anche a seguito di alcune ronunce dell’Agenzia delle entrate (vedi Interpelli nn. 583/2020, 760/2021, 480/2022) che hanno ampliato il novero delle operazioni considerate esenti introducendo il concetto di operazioni “necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta delle giocate a distanza” non contemplato né dalla disciplina nazionale, né da quella unionale.

D. E sull’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse cosa può dirci? 

R.Vi sono su questo fronte,, numerose questioni critiche che riguardano la tassazione delle scommesse raccolte in Italia da soggetti esteri. Allo scopo di contrastare il fenomeno dei CTD illegali e la connessa evasione d’imposta, è necessario cambiare sistema e stabilire un obbligo generalizzato di ritenuta a titolo di acconto sulle somme raccolte dai CTD che verrebero qualificati quali sostituti d’imposta (salvo opzione in capo al bookmaker estero di stabilire la sede legale o nominare un rappresentante fiscale in Italia).

Giochi e scommesse, successo per la relazione in tv di Lamberto Mattei a “Istituzioni e cittadini”

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ROMA 16 MAG 2023 – Ha fatto riscontrare un grande successo la relazione del dottore commercialista Lamberto Mattei ospite nella puntata di ieri di “Istituzioni e cittadini”. La diretta è stata infatti molto seguita sul canale 83 di Teleromadue, ma anche sui social media del format Istituzioni e Cittadini. L’argomento, infatti, è di scottante interesse. Ai microfoni il dottor Mattei è intervenuto spiegando in lungo e largo quella che è una materia particolarmente delicata.

Il  dottore Lamberto Mattei è infatti coautore unitamente ai dott.ri Stefano Riccardi e Lorenzo Sacchetti di una opera letteraria particolarmente importante e di cui c’era sicuramente grande necessità. “Giochi e scommesse – Disciplina e adempimenti amministrativi e fiscali” – Un lavoro intenso ha preceduto la pubblicazione prestigiosa curato dalla casa editrice Maggioli.

E’ inserito nel contest delle guide fisco e tasse ed in 600 pagine  e nella pubblicazione viene fornito un quadro esaustivo su una tematica sulla quale occorreva far luce. “Si tratta in sostanza – spiega il dottore commercialista  Lamberto Mattei – di una raccolta aggiornata con verifiche e riscontri su questo settore che risulta essere estremamente delicato. Il nostro lavoro – prosegue – è centrato sulla necessità di mettere nero su bianco tutti gli aspetti che analizzano il settore dei giochi e delle scommesse, correlando gli stessi alla attuale disciplina ed ai conseguenti adempimenti fiscali ed amministrativi che sono da compiere” .

Al dibattito televisivo ha partecipato anche il dirigente sportivo Dott. Drago Amicarelli, ma durante l’evento, complessivamente andato avanti per un’ora non sono mancate forme di interattività. Infatti nella trasmissione è possibile intervenire in diretta, e diverse ed articolate sono state le domande poste al dottor Mattei sul tema Giochi e scommesse.

Un contesto sul quale girano molti aspetti normativi, ma anche di movimenti importanti di fondi, così come il poter incappare in processi ludopatici che interessano un crescente numero di persone. Con questo lavoro i tre professionisti hanno di fatto colmato quella che è una vera e propria lacuna interpretativo-attuativa delle normative in atto.

 

Giro d’Italia, Lamberto Mattei alla Farnesina per Confimpreseitalia

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ROMA  2 MAG 2023 – Si è svolto questa mattina presso la Sala delle Conferenze internazionali della Farnesina, la presentazione del 106mo giro d’Italia sul tema: “vetrina per il saper fare italiano”. A rappresentare Confimpreseitalia Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese nel prestigioso evento è stato il dottore commercialista Lamberto Mattei su delega del Presidente Nazionale Guido D’Amico.

 I lavori sono stati aperti il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Successivamente sono intervenuti:  il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente di RCS, Urbano Cairo, il presidente di ICE-Agenzia, Matteo Zoppas, e il presidente del Comitato Promotore Expo 2030, ambasciatore Giampiero Massolo.

“L’evento – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – è servito a presentare in grande stile le attività realizzate dal Ministero degli Esteri in collaborazione con ICE-Agenzia per promuovere il “Made in Italy” con particolare riferimento al giro d’Italia quale competizione sportiva di primaria rilevanza internazionale. Una bella vetrina per promuovere il nostro paese Italia con l’occasione di mettere in risalto le eccellenze dei territori interessati al famoso giro ciclistico che da sempre appassiona tutti”.

Lamberto Mattei: La fideiussione bancaria nelle locazioni immobiliari

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Roma – La fideiussione bancaria  nei casi di  affitti immobiliari costituisce una misura di sicurezza  per il proprietario al fine di garantirsi  il pagamento del canone di locazione per tutta la durata del contratto, nel caso in cui il conduttore non effettui i versamenti. Si tratta di una formula a cui oggi giorno spesso si ricorre proprio per prevenire l’insorgenza di determinate problematiche. Un tema sul quale il dottore commercialista Lamberto Mattei dello Studio Sarcc di Roma pone molta attenzione.

Si tratta in sostanza di un contratto aggiuntivo a quello proprio di locazione, con il quale il fideiussore si impegna a pagare al creditore i debiti del conduttore, a patto, però, di potersi in seguito rivalere sul garantito inadempiente.

La fideiussione può essere prestata per tutti i debiti che potranno derivare dal mancato pagamento del canone di affitto oppure solo per alcuni di essi (ad esempio, solo per i canoni non pagati). Può anche essere fissato nel contatto l’importo massimo oltre il quale il fideiussore non sarà tenuto a pagare. E’ il caso in cui ad esempio un genitore, decida di prestare fideiussione a favore del figlio per un importo massimo stabilito. In questo modo il proprietario è comunque garantito.

Il contratto di fideiussione bancaria nelle locazioni non è  gratuito e ha dei costi importanti.  A fronte della garanzia ottenuta dalla banca , infatti, il garantito deve a sua volta  pagare una somma alla banca per i servizi erogati.   Il costo della fideiussione bancaria per locazione immobiliare è variabile e più sono le garanzie offerte, più alto è il costo da pagare,  con particolare attenzione se si intenda inserire in fideiussione anche i possibili danni arrecabili all’immobile durante la conduzione, oppure comprendere anche  il pagamento delle spese condominiali.

Per procedere ufficialmente alla richiesta di fideiussione bancaria necessitano alcuni  documenti quali identità, codice fiscale del richiedente, reddituali.  Nel caso in cui a fare richiesta sia una società, servirà il documento di identità e il codice fiscale del legale rappresentante ed oltre agli ultimi bilanci d’esercizio, la situazione contabile attuale e lo stato patrimoniale.

Per acconsentire a prestare la fideiussione di solito la banca chiede al conduttore di vincolare a scopo cautelativo alcune somme di denaro e controlla che non ci siano segnalazioni a suo carico presso il CRIF (Centrale Rischi Finanziari).

La durata di una fideiussione bancaria per un contratto di locazione può variare in base alle esigenze delle parti coinvolte e alle specifiche condizioni pattuite tra locatore, locatario e banca.
In genere, la fideiussione bancaria ha una durata pari alla durata del contratto di locazione, ma può essere anche inferiore o superiore in base alle clausole contrattuali. Ad esempio, se il contratto di locazione ha una durata di tre anni, la fideiussione potrebbe coincidere con il medesimo periodo.

Va anche evidenziato che la fideiussione bancaria può essere rilasciata con una scadenza anticipata rispetto alla fine del contratto di locazione. Ciò può accadere se il locatore ritiene che il rischio di insolvenza del locatario sia diminuito o se il locatario fornisce una nuova garanzia per il pagamento del canone di locazione. Il caso in cui il conduttore nelle more sia ad esempio in grado di fornire prove reddituali a tempo indeterminato o certe rispetto al periodo di locazione.

Una volta sottoscritta la fideiussione per il garante diventa molto difficile recedere, anche se ciò non è specificamente impossibile. Anche questa formula va disciplinata in contratto, o per accordo tra le parti o per sostituzione di persona garante fideiussoria.

Il garante assume un rischio importante e l’impegno di fideiussione può ovviamente incidere sulla capacità di restituzione delle somme nel caso di  richiesta di altri prestiti o mutui. Si tratta in sostanza di un impegno ideale da una parte, ma ben concreto dall’altra.

In ogni caso, è sempre bene prevenire l’insorgenza di problematiche che poi potrebbero costituire seri pericoli per chi presta la propria garanzia. Per cui prima di sottoscrivere alcunchè è bene avvalersi di una consulenza  che segua tutte le fasi. Il nostro studio, ovviamente è a vostra disposizione per ogni esigenza.

Lavoro, Lamberto Mattei: “ripartire da formazione strutturata”

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Roma 1 Mag 2023 – Nella giornata dedicata alla festa del lavoro il primo maggio, il focus del dottore commercialista Lamberto Mattei che interviene in una nota:

“Il lavoro è un diritto costituzionale, e come tale deve essere garantito. Vanno quindi attualizzate le modalità di analisi rispetto alle effettive esigenze delle imprese. Servono sgravi, semplificazione e soprattutto occorre procedere anche ad un monitoraggio di esigenze aziendali e conseguente struttura formativa che passi attraverso le scuole, gli indirizzi al termine dei vari cicli di studio. Le professionalità ci sono, ma troppi sono costretti a recarsi a lavorare all’estero, e l’Italia continua a perdere risorse importanti. Bene che il governo proprio in questa giornata abbia deciso di emanare un decreto ad hoc. Per il lavoro però serve che ognuno faccia la sua parte, noi nel nostro contesto economico-finanziario ci siamo a supporto di aziende, imprese, lavoratori per la crescita in generale del tessuto economico e sociale italiano“.

Rottamazione quater cartelle, Lamberto Mattei: bene proroga al 30 giugno 2023 ma necessari correttivi

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Roma – I termini per aderire alla cd. “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla riscossione sono prorogati dal 30
aprile al 30 giugno 2023. In questo articolo ripercorriamo la procedura di rottamazione in base alle
disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023 notando come tuttavia siano presenti delle criticità
relativamente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo con riguardo a quei contribuenti
destinatari di ruoli concernenti il solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973,
affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022.

1) La proroga della rottamazione quater 2023
È ormai imminente la proroga dei termini per l’adesione alla cd. “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla
riscossione che, come chiarito nel Comunicato MEF del 21 aprile scorso, passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
La citata proroga non può altro che essere vista con favore da parte di tutti i professionisti ed addetti che si
occupano della materia anche se, va rilevato, permangono delle criticità in relazione alla concreta applicazione
delle norme contenute nella legge di Bilancio 2023, n. 197 del 2022, relative alle procedure di definizione
agevolata in parola, che ben potrebbero essere oggetto di soluzione proprio in occasione degli interventi
normativi in via di apprestamento.

2) La procedura di rottamazione 2023

In base alle disposizioni contenute nei commi 231 e ss., della legge n. 197/2022, i singoli carichi affidati alla
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti, anche a rate, versando solo la
somma dovuta a titolo di capitale e spese esecutive (al netto di sanzioni, interessi, compensi di riscossione).
Ai fini della definizione della suddetta procedura, il contribuente deve presentare, entro il termine prorogato
del 30 giugno p.v., ai sensi del comma 235 della legge di Bilancio, una dichiarazione telematica attraverso
l’apposita procedura predisposta sul sito internet dell’Agenzia entrate riscossione.
In tale dichiarazione il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi che
intende definire, impegnarsi a rinunciare a tali giudizi e depositare tale dichiarazione al giudice
competente al fine di ottenere la sospensione e la successiva estinzione del giudizio al termine dei
pagamenti dovuti (vgs comma 236).
3) Le criticità rilevate con riguardo alle iscrizioni a ruolo parziali in pendenza di giudizio
Orbene, è emerso che la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, come introdotta dalle norme sopra
richiamate, non possa trovare piena applicazione con riguardo a quei contribuenti destinatari di ruoli
concernenti il solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973, affidati alla riscossione
entro il 30 giugno 2022, in quanto l’esistenza del carico residuo dei due terzi, relativo al medesimo contesto
accertativo ed eventualmente affidato alla riscossione dopo la scadenza del 30 giugno 2022, pone degli
ostacoli concreti alla reale concretizzazione della definizione agevolata in parola.
È noto, infatti, come in base alla disciplina che regola la riscossione in pendenza di giudizio, all’atto della
presentazione del ricorso tributario di primo grado, l’ente creditore è obbligato a iscrivere a ruolo (vgs art. 15
D.P.R. n. 602/1973) solo un terzo delle maggiori imposte, contributi e premi dovuti, mentre la restante parte
delle somme dovute (comprese tutte le sanzioni) viene iscritta a ruolo (vgs art. 68 D.Lgs. n. 546/1992),
in epoca successiva, in concomitanza con le sentenze sfavorevoli al contribuente emesse in primo, secondo e
terzo grado di giudizio, ovvero con la definitività delle stesse a seguito della mancata impugnazione da parte
del contribuente stesso.
Ne deriva che tali contribuenti, pur avendo eventuali carichi iscritti a ruolo entro la data del 30 giugno 2022,
ove si tratti di riscossione parziale del primo terzo delle somme dovute in pendenza di giudizio, sebbene
possano procedere con la compilazione della dichiarazione sul sito della riscossione (che espressamente
contempla anche dette cartelle esattoriali), non potranno vedersi estinto totalmente il giudizio in ragione
del fatto che la presentazione della dichiarazione di definizione relativa solamente al primo terzo non
consente al giudice competente di poter dichiarare la totale estinzione del giudizio.
La questione, poi, assume connotati paradossali, ove si consideri l’ipotesi di chi, pur essendo stato destinatario
di iscrizioni a ruolo relative al primo terzo entro la predetta data del 30 giugno 2022 per aver prodotto un
ricorso di primo grado, non abbia poi appellato la sentenza sfavorevole eventualmente emessa dal competente
giudice di primo grado che, nel frattempo, abbia peraltro assunto carattere definitivo.
In via di sintesi, nelle descritte ipotesi, i soggetti interessati, pur potendo formalmente avviare la procedura di
definizione dei carichi pendenti sul sito della riscossione (ciò, in quanto, il software appositamente predisposto
contempla, come detto, anche le partite debitorie relative al primo terzo delle somme dovute
indipendentemente dagli esiti dei relativi giudizi):
potrebbero avere scarso interesse a definire detti carichi pendenti ex commi 231 e ss., in ragione del
fatto che risulta preclusa, come visto, la possibilità di sanare l’intero contesto in sede giudiziaria e
tenuto conto, soprattutto, della circostanza che la procedura di definizione in rassegna consentirebbe ai

medesimi di risparmiare solo gli interessi in quanto la cartella di pagamento relativa al primo terzo,
come visto, non reca la somma relativa alle sanzioni che rappresentano, invece, l’aspetto centrale della
definizione di maggior vantaggio economico;
non possono aderire nemmeno alla definizione delle controversie pendenti di cui all’art. 1, commi
186 e ss., della citata legge n. 197/2022 che è espressamente esclusa (cfr., in tal senso, Agenzia entrate,
circolare n. 2/E del 2023), nelle ipotesi – come quelle descritte – in cui, alla data della presentazione
della domanda, il processo sia concluso con pronuncia definitiva.
La ricostruita situazione, dunque, rischia di creare delle rilevanti storture in ordine alla applicazione della
disciplina della cd. Tregua fiscale nel suo complesso, oltre che delle disparità di trattamento tra contribuenti,
dipendenti esclusivamente dalla tempistica con la quale l’ente competente abbia proceduto ad assumere in
carico la riscossione delle somme dovute oltre il primo terzo, prima o dopo il 30 giugno 2022.
4) Errore già commesso in passato
Si tratta di profili di criticità che ben potevano essere evitati mediante una analisi degli errori già commessi in
occasione delle precedenti edizioni della procedura di rottamazione delle cartelle.
Va rilevato, infatti, come la medesima problematica si sia posta anche in relazione alla “Definizione agevolata
dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016” introdotta a norma dell’art. 6 del D.L. n.
193/2016.
In tale circostanza, l’Agenzia delle entrate, in via meramente interpretativa e, quindi, non certamente in
un’ottica di sostanziale chiarezza a vantaggio della stessa definizione, con la circolare n. 2/E dell’8 marzo
2017, ha sostenuto che:
in riferimento al processo tributario, l’impegno a rinunciare non corrisponde strettamente alla rinuncia al
ricorso di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 546/1992;
si ha la cessazione integrale della materia del contendere, solo qualora il carico definito riguardi l’intera
pretesa oggetto di controversia;
ove il carico affidato all’Agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria, persiste l’interesse
alla decisione nel merito della lite.
Tale interpretazione, al di là delle questioni giuridiche sottese alle soluzioni paventate ha assunto contorni
paradossali laddove, nella stessa circolare (cfr. la nota n. 47) si è affermato che: “Resta inteso che il debitore
ha la possibilità di definire sia il carico affidato in pendenza del giudizio di primo grado, ex art. 15 del D.P.R.
n. 602 del 1973, beneficiando del venir meno dei soli eventuali interessi di mora, sia il carico affidato in
esecuzione della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, nel qual caso beneficia tramite il
perfezionamento della definizione agevolata del venir meno, oltre degli interessi di mora, anche della sanzione.
”.
Ebbene, afferma l’Agenzia, solo nell’ipotesi in cui sia il primo terzo delle somme dovute, sia il carico relativo
alla sentenza non impugnata, fossero stati affidati alla riscossione entro il termine previsto dalla precedente
procedura di rottamazione, il contribuente avrebbe avuto davanti la “difficilissima” scelta tra la possibilità di
risparmiare solo gli interessi o non versare anche le più elevate sanzioni, aggi, ecc…
5) Necessario un passo avanti in termini di coerenza sostanziale
Se la ratio del Legislatore della rottamazione è quella di garantire il maggior livello di adesione conciliativa tra
fisco e contribuenti, appare evidente, in conclusione, come si renda necessaria una modifica tesa ad ammettere
alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex commi 231 e ss. dell’art. 1 della legge n. 197/2022,
per tutto l’importo unitario riferito al medesimo contesto accertativo, anche quei contribuenti destinatari

entro il 30 giugno 2022, delle sole somme riferite al primo terzo di detto contesto debitorio, anche se i restanti
due terzi siano stati affidati alla riscossione successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022 e
indipendentemente dall’esistenza di un giudizio pendente relativo alle partite debitorie interessate dalla
definizione.

rottamazione-quater-cartelle-bene-la-proroga-al-30-giugno-2023-necessari-dei-correttivi.html

Microcredito, sottoscritto importante protocollo. Mattei: “opportunità di crescita e ripresa”

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ROMA 27 gen 2023 – E’ stato sottoscritto a Roma un importante protocollo per la realizzazione di programmi di microcredito e lo sviluppo e la diffusione della cultura della microfinanza tra l’Ente Nazionale per il Microcredito. A sottoscriverlo il presidente, Dott. Mario Baccini, unitamente alla dott.ssa Sabrina Diamanti presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 

  • Promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB.
  • Promozione delle attività di finanziamento alle microimprese agricole attraverso lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia ISMEA e dalla garanzia MCC.
  • Promozione delle opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani.
  • Attivazione di Sportelli territoriali per il microcredito (di seguito “Sportelli”).
  • Promozione del microcredito sociale a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità.
  • Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni.
  • Educazione finanziaria, sviluppo della cultura imprenditoriale, divulgazione dei principi solidali e dell’etica del profitto.
  • Attività di formazione

L’evento si è svolto presso il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord a Fiumicino (Maccarese),  ed è stato modreato dal consigliere segretario tesoriere Conaf Mauro Uniformi. Si sono susseguiti interventi di saluto istituzionale del presidente CBLN, dei presidenti firmatari il protocollo, oltre a Flavio Pezzoli (presidente Odaf – Roma). Il protocollo nella sua articolazione è stato presentato ai presenti in un clima di grande interesse dal consigliere Conaf Gianluca Buemi e da Marco Paoluzzi per l’Ente Nazionale del Microcredito.

Nel corso dell’evento, particolare interesse ha fatto registrare l’intervento del Dottore Commercialista  Lamberto Mattei, revisore contabile ODCEC, il quale si è soffermato sulle caratteristiche peculiari dello strumento di microcredito imprenditoriale e sociale.

“Il microcredito – ha spiegato Mattei ad Uffici Stampa Nazionali – costituisce una importantissima risorsa per lo sviluppo del settore imprenditoriale sociale, molte sono le norme non conosciute e dietro le quali si celano peraltro molte opportunità di crescita ma soprattutto di ripresa per le aziende. E’ un settore sul quale siamo fortemente impegnati da tempo nello studio, approfondimento, ricerca. La sottoscrizione di questo protocollo assume una connotazione molto importante poichè nei contenuti stessi sono riassunti i pricipi fondanti di azione necessaria, che si rende molto più proficua attraverso questa collaborazione che prende ufficialmente il via”.

Le conclusioni dell’evento sono state poi affidate al vice presidente Conaf Marcella Cipriani, la quale ha ringraziato tutti i partecipanti per il loro fattivo contributo apportato.

 

 

 

Il Gambling nella la revisione del sistema impositivo

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Roma – In piu occasioni, si e avuto modo di ribadire che le diffi­colta che si incontrano approcciando la materia del gam­bling sono principalmente dovute ad una frammentaria  normativa costituita da un’infinita di regole. Motivo per cui un amplissimo successo ha fatto riscontrare il libro pubblicato dal dott. Lamberto Mattei unitamente ai dott.ri Ricciardi e Sacchetti (clicca qui per info)

II tentativo di ordinare la materia si scontra anche con il riscontro di  interessi eterogenei, spes­so tra loro confliggenti, scontando l’alone oscuro che  tradizionalmente circonda l’ambito del gambling.  “Tra le numerose criticità si legge in una ricerca del team Sarcc –  che richiedono un intervento rifor­matore oramai non piu procrastinabile, va annoverata la lotta alla raccolta illegale del gioco, che non puo essere risolta senza garantire una maggiore effettivita al principio di lealta fiscale nel settore del gioco, al precipuo fine di eliminare le distorsioni concorrenziali e recuperare base imponibile e get­ tito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore.

Occorre, insomma pensare a strumenti piu efficaci, giustifi­cati appunto dall’esigenza di effettivita del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragione­ vole esenzione da imposte per gli operatori che si pongono al di fuori del sistema concessorio, i quali finiscono per essere favoriti (soprattutto dal punto di vista economico) per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione. E evi­ dente, infatti, che dal punto di vista economico l’operatore di gioco “illegale” puo offrire delle condizioni di gioco, in termini di payout, piu concorrenziali rispetto ad un concessionario del gioco pubblico che deve tarsi carico dei tributi e dei gra­ vosi oneri di natura convenzionale (canone di concessione, spese di garanzia, costo dei diritti di gioco ecc).

Appare chiaro che in questo settore possano celarsi insidie, come quelle di infiltrazioni della criminalità, molto attenta al gioco.

Un approccio piu rispettoso dei principi costituzionali evite­rebbe o, quantomeno, ridurrebbe il numero di contestazioni sollevate dai CTD legati a bookmaker privi di concessione, i quali, chiamati a versare le imposte sui giochi a titolo principale, tendono ad azionare automaticamente la leva giudiziale nella consapevolezza che l’attuale assetto re­ golamentare, nonostante gli ultimi arresti giurisprudenziali, continua a presentare evidenti criticita.

Con particolare riferimento all’annosa questione della sog­gettivita dei CTD all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98,  nonostante abbia superato indenne la questione di illegittimita costituzionale, essa si riproporrà, tornando di attualita, in virtu della riforma del meccanismo impositivo applicabile alle scommesse a quota fissa, intro­ dotta dall’articolo 1, comma 945, della Legge 28 dicembre.

e un rappresentante fiscale in Italia, al fine di contemperare l’interesse fiscale alla sicura e rapida esazione dell’imposta con gli obblighi di non discriminazione di derivazione comunitaria.

In quest’ottica d’idee si potrebbe pensare anche ad obbligare i CTD, in sede di inoltro delle somme riscosse al bookmaker di riferimento, a “splittare” la ritenuta d’acconto dalle somme “bonificate” sulla falsariga dell’analogo istituto confezionato in materia di IVA per i pagamenti della pubblica amministra­ zione (c.d. split payment).

In questo modo, anche agli occhi del singolo ricevitore che opera per un bookmaker estero privo dei titoli abilitativi, la ritenuta d’acconto non apparirebbe cosl ingiusta come ri­ tengono che sia l’obbligo di versamento dell’imposta unica a titolo principale, essendo evidente che l’obbligazione tri­butaria che gli verrebbe imposta – sotto forma di ritenuta d’acconto – e un tributo proprio del gestore per ii quale rac­colgono le scommesse in Italia.

L’intervento riformatore assumerebbe maggior efficacia de­ terrente se fosse affiancata da un ripensamento complessivo del modello teorico di gambling taxation assegnando priorita al modello impositivo del margine lordo del concessionario. Tale sistema appare piu rispettoso del principio di capacita contributiva (del concessionario) e in grado di assicurare la coerenza della base imponibile con la ricchezza tassata.

Roma, il dott. Lamberto Mattei diventa componente dell’Istituto Nazionale Revisori legali

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ROMA 9 gen 2023 – Il dottore commercialista Lamberto Mattei, owner dello Studio Associato Sarcc di Roma (Monteverde), è stato nominato componente dell’Istituto Nazionale dei Revisori Legali. Il provvedimento a firma del Presidente Nazionale dott. Ciriaco Monetta, e dal segretario generale dott.ssa Katia Zaffonato è stato notificato al diretto interessato in osservanza del Decreto Ministeriale 1999-11-17.

“Accolgo questo incarico – ha spiegato Mattei – con grande senso di responsabilità, cosciente della particolare importanza del settore legale nel contesto della revisione contabile”