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Novembre 2021

Sconti fiscali per l’edilizia, correlati alla spesa subito sostenuta e non alla ultimazione lavori

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Roma 24 nov 2021  – I bonus legati al Sal (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti. Lo ha chiarito direttamente il Ministero delle Finanze, includendo implicitamente anche il bonus facciate.

In particolare, tale pronuncia giunge in relazione al fatto che taluni interroganti hanno chiesto di chiarire se il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30%, come previsto dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali.

In materia di Superbonus, rispondono dal Mef, i benefici sono correlati al “sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”, l’importante è che vengano effettivamente completati. La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito fissato dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 472/1997, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Pertanto, è possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, anche l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto “Rilancio”, in relazione a un acconto corrispondente a un Sal non inferiore al 30% dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione.

Imposta sui giochi, spunti e riflessioni sulla struttura giuridica più adeguata

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Roma – Un tema di scottante attualità quello relativo al tema delle imposte sui giochi. Pubblichiamo questa interessante informativa che contiene spunti, riflessioni ed approfondimenti. “In questi casi – spiega il dott. Lamberto Mattei – è importante concentrarsi soprattutto analizzando le normative da applicare per una struttura giuridica maggiormente adeguata al tipo di attività intrapresa”

Di seguito la relazione in formato PDF scaricabile o consultabile:

Spunti e riflessioni intorno alla struttura giuridica più adeguata a un’…

Mobilità sostenibile, tre anni di tempo per spendere il bonus monopattini

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Possono beneficiare del credito imposta le persone fisiche che hanno acquistato un veicolo, nuovo o usato, a bassa emissione di Co2 e rottamato, contestualmente, un’altra vettura

Roma 3 novembre 2021 – Sono pronte le regole attuative della misura agevolativa finalizzata a incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto che consentono di diminuire le emissioni di Co2. Il decreto Mef del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 ottobre, definisce infatti le modalità per l’accesso al credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” (articolo 44, comma 1-septies) per le spese sostenute dal 1° agosto al  31  dicembre  2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile . Il bonus può essere utilizzato entro tre anni, a decorrere dal 2020, nella misura massima di 750 euro, nei limiti di spesa previsti.

Possono usufruire del credito d’imposta le persone  fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). L’auto rottamata doveva essere intestata da almeno un anno all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente alla data di acquisto della stessa vettura, oppure, in caso di locazione finanziaria, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o a uno dei familiari.

Per ottenere il bonus le persone fisiche dovranno inoltrare per via telematica, all’amministrazione finanziaria, un’istanza entro il termine e secondo lo schema definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare quanto hanno speso nel 2020 per l’acquisto dei veicoli agevolabili (monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibili).

L’Agenzia, sulla base del fondo stanziato e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, determinerà, con provvedimento del direttore, la percentuale di credito attribuibile a ogni richiedente.
L’incentivo non è cumulabile con altri benefici fiscali riconosciuti per le stesse spese.

Il credito d’imposta, stabilisce il decreto, è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi 2023).