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Novembre 2023

Lamberto Mattei nominato revisore unico del Cral Città giudiziaria di Roma

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Roma – Il dottore commercialista Lamberto Mattei è stato nominato Revisore Unico del CRAL Città Giudiziaria di Roma. Una importante organizzazione che agisce con concretezza sin dal 2014, data della sua costituzione. “Ringrazio il presidente ed il direttivo per la fiducia riposta nella mia persona – ha affermato Mattei – garantirò il massimo impegno professionale per il Cral, in piena consapevolezza del ruolo che riveste la Città Giudiziaria capitolina”.

Presidente è Franco Filoni, vice presidente Silvia Aceto, Segretario Anna Rita Benevento, Rolando Mangoni, Raffaele Cascino, Sonia Angeloni, Giuseppe Parise.

LA STORIA DEL CRAL – Il Cral venne istituito nel 2014 per iniziativa dell’attuale presidente,  quasi per sfida e sulla scia di esigenze avanzate dagli appartenenti alla Cittadella di ottenere nella sede lavorativa servizi ottimali ed esternamente momenti d’incontro. In poco tempo si costituisce un direttivo formato anche da altri  autorevoli magistrati.
Sin dall’inizio lo scopo del CRAL è stato quello di promuovere ed attuare tra gli associati, nell’ ambito delle proprie disponibilità finanziarie, attività concernenti l’espansione del tempo libero con facoltà di assumere, per conto e nell’ interesse degli associati medesimi, iniziative per scopi e finalità istituzionali che comunque non hanno comportato finalità di lucro.
Le prime iniziative di opportunità di incontri culturali , sportivi e ludici e l’organizzazione di viaggi di gruppo, mettono le basi di attività improntate alla solidarietà e al pluralismo, si pensa di mettere a disposizione degli associati diversificazione di servizi, nascono le collaborazioni nel tempo presso le sedi Cral con l’ Agenzia di viaggi Travelreview , il Patronato Epas, il CAF, il consulente medico legale Valentino Soranna e le società di assicurazione, si organizzano corsi di lingua Inglese e le attività sportive organizzando tornei di calcetto e di tennis. Ogni convenzione è pensata per rendere disponibile all’associato diverse forme di promozione : assistenziale, culturale , formative, e di tutela della salute ed in questa ottica si stipulano convenzioni ed accordi mettendoli a disposizione dei propri associati.
Il Cral dalla Città Giudiziaria, in breve tempo,  ebbe a raggiungere tutti gli uffici giudiziari di Roma al fine di ampliare la rete di associati, dando la possibilità di accesso alle convenzioni e servizi anche a persone esterne sia per familiarità che per attinenza lavorativa.
Il Direttivo Cral a coronamento del lavoro svolto fino ad ora istituisce momenti di incontri ed aggregazione e principalmente calendarizza due eventi ormai diventati appuntamenti fissi: la Festa di Natale e la Festa d’ Estate, permettendo agli associati dei vari uffici di incontrarsi e di relazionarsi in un clima di serenità e familiarità..
Il CRAL offre un’opportunità a chiunque ne avverta l’esigenza di mettere in campo le proprie energie, infatti per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati , si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti che anzi, intende ampiamente stimolare.
Siamo convinti che con il sostegno di idee e di fattiva operosità di tutti gli associati possiamo solo migliorare quanto da noi iniziato in questi ultimi cinque anni, offrendo iniziative sempre più diversificate fino al raggiungimento di nuovi condivisibili obiettivi.

 

Femminicidi e violenze, Lamberto Mattei: “urgono leggi severe per contrastare il grave fenomeno”

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Roma 19 nov 2023 – Urgono leggi severe per contrastare la violenza e i femminicidi, lo afferma il dottore commercialista Lamberto Mattei: “Siamo attoniti nel dover registrare ancora una tragedia come quella accaduta ieri nel Veneto. Una giovane ragazza in procinto di laurearsi ha visto spezzata brutalmente la sua vita, ed era in procinto di laurearsi.

La violenza di genere e i femminicidi rappresentano una piaga sociale diffusa in tutto il mondo, un fenomeno che colpisce le donne in maniera indiscriminata, trasgredendo i confini culturali, economici e sociali. Per affrontare questa emergenza, è imperativo che le istituzioni adottino leggi severe che fungano da deterrente e garanzia per la protezione delle vittime. In questo contesto, l’importanza di normative rigorose diventa cruciale per porre fine a un ciclo di violenza che continua a mietere vittime ogni giorno.

  1. Contesto attuale: La crescente consapevolezza riguardo alla violenza di genere ha portato molte società a riconoscere l’urgenza di affrontare questo problema con azioni concrete. Tuttavia, la realtà ci mostra che le leggi attualmente in vigore spesso risultano insufficienti nell’assicurare la giustizia e prevenire nuovi atti di violenza. Il fenomeno dei femminicidi richiede un intervento normativo immediato e incisivo.
  2. La necessità di leggi severe: L’adozione di leggi più severe è essenziale per creare un deterrente efficace contro la violenza di genere e i femminicidi. Le normative dovrebbero prevedere pene più severe per chi compie questi reati, garantendo che i responsabili affrontino le conseguenze delle proprie azioni in modo proporzionato alla gravità del crimine commesso.
  3. Protezione delle vittime: Le leggi devono anche concentrarsi sulla protezione delle vittime, offrendo misure di sicurezza adeguate e un sostegno psicologico tempestivo. È fondamentale creare un ambiente in cui le vittime si sentano incoraggiate a denunciare i crimini subiti, senza timore di rappresaglie o di essere ignorate dalle autorità competenti.
  4. Educazione e sensibilizzazione: Parallelamente all’implementazione di leggi più severe, è necessario investire in programmi educativi mirati a sensibilizzare la società sulla gravità della violenza di genere. La sensibilizzazione è fondamentale per promuovere una cultura di rispetto reciproco e per sradicare gli stereotipi di genere che alimentano comportamenti violenti.
  5. Collaborazione internazionale: La lotta contro la violenza di genere e i femminicidi richiede un impegno globale. La collaborazione internazionale può contribuire a condividere buone pratiche, esperienze e risorse, facilitando la creazione di normative più efficaci e una risposta più coordinata a livello mondiale.
  6. Monitoraggio e applicazione: L’efficacia delle leggi dipende anche dalla loro corretta applicazione e dal monitoraggio costante. È fondamentale garantire che le forze dell’ordine e il sistema giudiziario siano adeguatamente preparati per gestire casi di violenza di genere in modo sensibile e tempestivo.

In sintesi, l’urgente necessità di leggi severe per contrastare la violenza di genere e i femminicidi è un passo essenziale per proteggere le donne e porre fine a un problema che ha radici profonde nella società. Solo attraverso un impegno concreto da parte delle istituzioni e della società nel suo complesso sarà possibile creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, contribuendo così a costruire una società più equa e giusta per le generazioni future.

Igienisti dentali, Lamberto Mattei: “convegno Sidi occasione di crescita professionale”

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Roma 15 nov. 2023 – E’ stato organizzato dal S.I.D.I. coordinato dal dott. Gianfranco Sorgente un interessante convegno- congresso di formazione sul tema  “Evoluzione della professione dell’Igienista Dentale. Cosa c’è di nuovo” . L’appuntamento è per sabato 2 dicembre 2023 per una intera giornata di approfondimento nella prestigiosa sede del Green Park Hotel Pamphili, in Largo Lorenzo Mossa 4 a Roma.

“Il nostro Studio Associato Sarcc di Roma è partner di questo evento – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – che si inserisce a pieno titolo con le attività Sidi per la formazione e la crescita nel settore degli igienisti dentali. Da anni il dott. Sorgente è impegnato su questo fronte riuscendo ad ottenere brillanti risultati per la caratterizzazione di questa imporante professione. Nel corso del convegno gli autorevoli e qualificati relatori forniranno ai partecipanti, una serie di spunti normativi, ma anche teorico-pratici di formazione clinica specifica. Questa professione, infatti, deve essere valorizzata sempre di più in relazione al ruolo che riveste nel settore professionale odontoiatrico.  Gli igienisti dentali – prosegue Mattei – svolgono un ruolo chiave nella prevenzione delle malattie orali. Attraverso l’istruzione dei pazienti sul corretto regime di igiene orale, la pulizia professionale dei denti e la promozione di pratiche sane, contribuiscono a ridurre il rischio di carie, malattie gengivali e altri problemi dentali.”

La salute orale. infatti è strettamente collegata alla salute generale del corpo. Le infezioni orali possono avere impatti su altre parti del corpo, come il cuore e i polmoni. Gli igienisti dentali aiutano a prevenire queste complicazioni contribuendo a mantenere la bocca sana e riducendo il rischio di malattie sistemiche associate.

“E sono proprio loro – riprende Mattei – i professionisti che trascorrono più tempo con i pazienti durante le visite. Questo tempo extra consente  di instaurare relazioni più strette con i pazienti, ascoltarli attentamente e rispondere alle loro domande. Questo supporto si rivela  essere sempre di piu’ fondamentale per rassicurare i pazienti, incoraggiarli a mantenere una corretta igiene orale e affrontare eventuali preoccupazioni”.

Durante le pulizie e gli esami, gli igienisti dentali possono anche  individuare segnali precoci di problemi dentali, come la formazione di placca, il deterioramento dello smalto o l’infiammazione gengivale. Il rilevamento precoce consente un intervento tempestivo per prevenire lo sviluppo di condizioni più gravi.

Gli igienisti dentali sono spesso impegnati nell’aggiornare costantemente le proprie conoscenze e competenze per rimanere al passo con le ultime scoperte e metodologie nel campo dell’odontoiatria. Questa educazione continua è essenziale per fornire ai pazienti le informazioni più aggiornate e le migliori pratiche per mantenere la salute orale.

 

 

La partecipazione all’evento del 3 dicembre è prevista previo accredito, ulteriori informazioni possono essere richieste alla seguente mail: segreteriasidi@gmail.com

 

Questo il programma della giornata:
Ore 08:45-09:00 Registrazione partecipanti
Ore 09.00 – 09.15 Saluto ai partecipanti Presidenti
del Congresso ed Autorità
Moderatori:
Ore 09.15 – 10.15 Prof. Adriano Piattelli
Dott. Alessandro Cipollina
“ Biofisica e risposta tissutale: evidenza e clinica
sui tessuti parodontali e perimplantari ”
Ore 10.15 – 10.30 Dott. Piero Trabalza
La prevenzione obiettivo presente e futuro
Ore 10.30 – 11.00 Prof. Francesca Riva
“Una diagnostica semplice, una terapia sicura”
Ore 11.00– 11.30 Coffe break libero
Moderatori:
Ore 11.30 – 12.15 Prof. ssa Loredana Cerroni
Effetto della terapia parodontale non chirurgica sul
profilo lipidico:
supporto degli integratori alimentari.
Ore 12.15 – 12.30 Dott.ssa Laura Vecchione
“Implant&Perio Protection Plan”.
Ore 12.30 – 13.00 Alberto Scudier
“Esigenze ed evoluzione delle polveri”
Ore 13.00 – 14.00 Pranzo offerto da SIDI
Moderatori:
Ore 14.00 – 14.40 Prof. ssa Iva Milinkovic
Uso aggiuntivo degli antimicrobici nel trattamento
parodontale
Ore 14.40 – 15.10
Dott.ssa Elisa Pierozzi
”La gestione non chirurgica del paziente affetto da
parodontite di stadio 1-3”
Moderatori:
Ore 15.10 – 15.40 Dott. Alessandro Salucci
Effetto di materiali remineralizzanti su denti
decidui
Ore 15.40 – 16.10 Dott. Francesco Costa
Terapia parodontale non chirurgica: l’evoluzione
strumentale fino ai giorni nostri”
Ore 16.10 – 16.40 Dott. Alberto Castaldo
La parodontologia del III millennio: siamo
realmente all’inizio di una nuova era….oppure no!?
Ore 16,40 Fine lavori e consegna attestati
Ore 16.40 Bingo con omaggi offerto dalla aziende
Buono acquisto di €300,00 offerto da LDA- Frosinone
Corso per ASO in sala parallela 9-13:
0re 8.30 Accoglienza
0re 9.00 Presentazione
Ore 9.30-11.00 Assistenza in implantologia
Maurizio Di Santo (Sweden e Martina)
Ore 11.30-13.00 Manutenzione autoclave ed importanza della
Rintracciabilità
Dott. Pierangel Russo (W&H Italia srl)
Ore 14.00- 16.30 Il ruolo dell’ASO nell’Odontoiatria
Pediatrica ed estetica
Dott.ssa Maria Grazia Marchesi

 

Partite Iva, pubblicato il report del terzo trimestre 2023

By | Economia e finanza | No Comments

Nuove attivazioni registrate soprattutto in Lombardia (+11,2%), nella provincia di Trento (+9,7%) e in Sardegna (+8,6%). Viceversa, valori in calo in Puglia (-7,7%), Veneto (-4,3%) e Molise (-3,1%)

roma – E’ stato publicato il report delle nuove partite Iva aperte nel terzo trimestre del 2023. Complessivamente sono state 97.145 le neonate attivazioni, con un aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal consueto aggiornamento dei dati elaborato dall’Osservatorio sulle partite Iva e riportato nella sintesi disponibile in rete.

La natura giuridica delle nuove partite Iva mette al primo posto le persone fisiche artefici del 70% delle attivazioni, la metà di queste sono state richiesta da giovani fino a 35 anni. Seguono da lontano le società di capitali, con il 22% del totale, in fondo le società di persone che non superano il 2,7 per cento.
I “non residenti” (soprattutto società di commercio online) e quella delle “altre forme giuridiche”, rappresentano complessivamente il 5,3% del totale delle nuove aperture. Il confronto con il terzo trimestre del 2022 mostra che le persone fisiche (+3,2%) e le società di capitali (+4%), registrano un moderato incremento mentre scendono le rimanenti forme giuridiche.

Il focus sulla ripartizione geografica, evidenzia che quasi la metà delle richieste sono arrivate dalle regioni del Nord, che ottengono il 49,2% del totale, seguono il Sud e le Isole, con il 29,3%, sul terzo gradino del podio il Centro con il 21,1 per cento.
Gli aumenti maggiori si sono registrati in Lombardia (+11,2%), nella provincia di Trento (+9,7%) e in Sardegna (+8,6%). Viceversa, valori in calo soprattutto in Puglia (-7,7%), Veneto (-4,3%) e Molise (-3,1%).

Nessuna sorpresa dall’analisi sull’andamento per settore produttivo. Il commercio continua a essere il comparto più vivace, con il 19,2% del totale delle neonate partite Iva, seguito dalle attività professionali (16,4%) e dall’edilizia (10,1%). Rispetto allo stesso trimestre del 2022, i maggiori incrementi si notano nell’istruzione (+128,3%), alloggio e ristorazione (+10,6%) e nei servizi residuali (+7,6%). Richieste in calo, invece, soprattutto nei settori dell’agricoltura (-21,8%), attività manifatturiere (-8,8%) e commercio (-2%).

Nulla di nuovo anche nella ripartizione per genere delle persone fisiche. Come di consueto le nuove aperture sono state richieste in prevalenza dagli uomini (61%). La metà del totale è stata attribuita a giovani fino a 35 anni e il 31% a persone con età compresa tra i 36 e i 50 anni. L’aumento è generalizzato per tutte le fasce di età rispetto al trimestre luglio-settembre 2022, ma più evidente per la classe 36-50 anni (+5,7%).
Prendendo in considerazione il Paese di nascita è emerso che il 22,2% dei nuovi avvii sono stati conferiti a soggetti nati all’estero, in linea con quanto registrato nello stesso periodo del 2022.

Infine, 48.192 dei nuovi arrivati, pari al 49,6% del totale, hanno aderito al regime fiscale forfetario.

Trust, Lamberto Mattei: “se costuituito all’estero trascrivibile in Italia solo con deposito notarile”

By | Approfondimenti | No Comments

Roma – Qualora l’atto istitutivo di un trust sia stato stipulato all’estero, in difetto di deposito di detto atto presso un archivio notarile o presso un notaio italiano, non è trascrivibile nei registri immobiliari l’atto stipulato in Italia per identificare gli immobili devoluti in trust.

E’ quanto ritenuto dal tribunale di Firenze con uno specifico  decreto del 31 ottobre 2023 che così si è espresso: “l’art. 106 n. 4 della Legge notarile stabilisce che nell’archivio notarile sono depositati e conservati gli originali e le copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; la norma persegue il fine che l’atto formato all’estero, prima di essere utilizzato in Italia, sia assoggettato ad un controllo di legalità formale e sostanziale da parte di un notaio (o di un conservatore di un archivio notarile, n.d.r.); è pacifico che l’atto istitutivo del trust cui fa riferimento l’Atto identificativo in questione non è stato depositato in Italia; non vi è quindi ragione di trascrivere un atto quale quello di cui al reclamo che non ha una sua autonoma individualità e che è finalizzato esclusivamente ad individuare i beni oggetto di devoluzione con un atto istitutivo di trust che al momento non può essere usato in Italia“.

Ai fini di un’adeguata comprensione della decisione si ricostruiscono di seguito la vicenda che ha portato alla pronuncia e il quadro normativo in cui la stessa si inserisce.

I fatti in narrazione: 
Un cittadino italiano, residente a Firenze e proprietario di immobili siti in Firenze, ha istituito un trust – e a tale trust ha devoluto gli immobili di cui è proprietario – con atto autenticato nelle firme da un notaio di Lugano (Confederazione Elvetica) e regolarmente munito di apostille, per il suo utilizzo al di fuori della Confederazione Elvetica, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Ha richiesto quindi ad un notaio di Cremona di ricevere un “Atto identificativo di immobili devoluti in trust” con il quale individuare ai fini della trascrizione gli immobili dallo stesso devoluti nel predetto trust.

Il notaio ha manifestato al richiedente dubbi circa la trascrivibilità di un atto del genere, ma alla fine lo ha comunque ricevuto, avendo tuttavia cura di precisare nell’atto stesso che lo stipulante ha dichiarato:
“- di essere stato esaustivamente edotto da me notaio circa le argomentazioni giuridiche a sostegno della possibilità di non ottenere la trascrizione del presente atto;
– di aver pienamente compreso quanto da me notaio spiegato, senza riserva o eccezione alcuna, dispensandomi sia da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo sia dal richiedere la relativa trascrizione e facendo sin da ora istanza, quale richiedente autonomo ed in proprio della formalità derivante dal presente atto, di eseguire detta formalità con riserva ex art. 2674-bis c.c.”;
tale precisazione è stata riportata nella Sezione D della nota di trascrizione.
La trascrizione dello “Atto identificativo di immobili devoluti in trust” è stata quindi richiesta direttamente dalla parte.

A fronte di tale istanza il Conservatore dei registri immobiliari di Firenze ha rilevato, ai sensi dell’articolo 2674-bis cc, l’esistenza di gravi e fondati dubbi circa la “… trascrivibilità di un mero atto identificativo di immobili devoluti in trust non essendo una tale trascrizione prevista da alcuna norma” (così testualmente nella motivazione dell’esecuzione della formalità con riserva).

Tuttavia stante la richiesta, fatta in atto e riportata nella sezione D della nota, di esecuzione della formalità con riserva, la trascrizione è stata eseguita con riserva.
Avverso tale riserva è stato proposto reclamo al tribunale di Firenze ai sensi degli articoli 2674-bis codice civile e 113 ter disposizioni attuative.

La decisione del Tribunale di Firenze
Con il reclamo è stato chiesto al tribunale di rendere definitiva la trascrizione eseguita con riserva in quanto l’istituto del trust è stato recepito in Italia con la convenzione dell’Aja dell’1° luglio 1985, ratificata con legge n. 364/1989, “trattasi, dunque, di istituto che gode di piena cittadinanza nel nostro ordinamento, del quale consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale afferma la trascrivibilità, in particolare laddove abbia ad oggetto beni immobili, ai sensi dell’art. 12 della citata convenzione”.

Il Conservatore ha evidenziato al giudice adito che, come emerge chiaramente dalla motivazione formulata al momento dell’esecuzione con riserva della formalità, i dubbi manifestati non attengono alla trascrivibilità degli atti di devoluzione di beni in trust, la cui trascrivibilità è ormai pacifica, ma alla trascrivibilità “… di un mero atto identificativo di immobili devoluti in trust non essendo una tale trascrizione prevista da alcuna norma”.

Infatti, quello presentato per la trascrizione non era l’atto con cui i beni sono stati devoluti nel trust, ma un diverso atto che provvede unicamente alla loro identificazione. L’atto con cui il trust è stato istituito – e con il quale allo stesso sono stati devoluti i beni immobili indicati nella nota di trascrizione – è stato invece autenticato dal un notaio di Lugano (Confederazione Elvetica) e munito di apostille secondo la Convenzione de l’Aja del 5 ottobre 1961, per il suo utilizzo al di fuori della Confederazione Elvetica, ma non è stato depositato né presso un archivio notarile né presso un notaio italiano.

Al riguardo è necessario precisare che perché un atto notarile estero sia utilizzabile in Italia, quindi anche per l’aggiornamento dei pubblici registri, deve preventivamente essere depositato presso un archivio notarile o presso un notaio italiano.
Difatti l’articolo 106, n. 4, della legge n. 89/1913 (legge notarile) dispone che nell’archivio notarile sono depositati e conservati gli originali o le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in paese estero prima di farne uso nello Stato, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia.

Inoltre l’archivio notarile o il “notaio dovrà procedere alla verifica della sua correttezza formale e sostanziale, al fine di poterlo ricevere in deposito e renderlo così utilizzabile nel nostro ordinamento; un atto che non superi tale controllo non può essere oggetto di deposito”.

L’atto istitutivo del trust non essendo stato depositato presso un archivio notarile o presso un notaio italiano non solo non è utilizzabile in Italia, ma non è neanche stato assoggettato al previo controllo di legalità da parte di un pubblico ufficiale italiano imposto dalla legge notarile, controllo necessario anche al fine di rendere l’atto titolo idoneo per la trascrizione.

La previsione della Legge notarile è infatti in piena sintonia con il dettato dell’articolo 2657 codice civile – che nell’individuare nella sentenza, nell’atto pubblico e nella scrittura privata autenticata i titoli in forza dei quali può essere eseguita la trascrizione – assicura che gli atti che veicolano le informazioni nei registri immobiliari abbiano superato il vaglio di legittimità operato da un pubblico ufficiale italiano (normalmente il giudice o il notaio), all’evidente fine di tutelare chi su detti registri fa affidamento.

Secondo il Conservatore quindi poiché con l’atto di cui è stata chiesta la trascrizione si procede esclusivamente all’identificazione dei beni immobili devoluti nel trust con l’atto formato all’estero e non depositato presso un archivio notarile o presso un notaio, tale atto non è certamente trascrivibile in quanto:

  • è “attuativo” di una devoluzione realizzata con un atto non utilizzabile in Italia
  • non rientra in nessuna delle previsioni di cui agli articoli 2643 e seguenti del codice civile, in quanto non costituisce, non trasferisce, non modifica diritti reali e non costituisce vincoli di destinazione gravanti su beni immobili.

Alla luce di tale ultimo rilievo, quand’anche l’atto fosse “attuativo” di una devoluzione fatta con atto formato o depositato in Italia non sarebbe comunque trascrivibile, stante il principio di tipicità che informa il sistema della pubblicità immobiliare e che consente la trascrizione dei soli atti per i quali tale adempimento è previsto.

Il tribunale di Firenze ha “ritenuto che le argomentazioni del Conservatore sono senz’altro condivisibili” e ha concluso, come già avanti anticipato, affermando che “non vi è quindi ragione di trascrivere un atto quale quello di cui al reclamo che non ha una sua autonoma individualità e che è finalizzato esclusivamente ad individuare i beni oggetto di devoluzione con un atto istitutivo di trust che al momento non può essere usato in Italia.

La pronuncia – spiega il Fisco – salvaguarda il principio che emerge dall’articolo 2657 cc, secondo il quale la trascrizione può eseguirsi in forza di atti che abbiano superato un controllo di legalità effettuato da un pubblico ufficiale italiano e finalizzato all’accertamento della loro conformità all’ordinamento interno a garanzia dell’affidabilità dei registri immobiliari.”