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Contributi edilizi, focus con il commercialista Lamberto Mattei

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ROMA – Per quanto riguarda gli  interventi edilizi realizzati nel 2023 è possibile richiedere entro il 31 ottobre 2023 un contributo a fondo perduto. Esattamente, chi può presentare la richiesta e in quale misura viene concesso il contributo? Una domanda che molti utenti pongono e alla quale risponde il dottore Lamberto Mattei:

Il contributo a fondo perduto in questione  è quello previsto dal decreto legge n. 176/2022.  Consiste nell’erogazione di una deeterminata somma da corrispondere in  favore dei contribuenti che nel 2023 hanno sostenuto spese per interventi edilizi detraibili dall’Irpef con la percentuale del 90% (Superbonus), a condizione però che si trovino in determinate condizioni reddituali.

I requisitisono stati stabiliti con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023. In pratica, il contributo spetta alle persone fisiche che:

  1. al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi indicati nell’art. 119 del decreto legge n. 34/2020 (comma 8-bis, primo e terzo periodo)
  2. hanno avuto un reddito nel 2022 non superiore a 15.000 euro (per la sua determinazione va fatto riferimento a quanto indicato nel comma 8-bis.1 dello stesso articolo 119)
  3. sono titolari (alla data di inizio dei lavori), anche per quota, del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento (per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio).

L’immobile oggetto di intervento deve peraltro  essere adibito (alla stessa data di avvio dei lavori o, al più tardi, alla data di termine dei lavori) ad abitazione principale.

Aumentano le entrate tributarie e contributive: nei primi otto mesi 2023 +4,1%

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Roma 18 ott 2023  – Il dipartimento delle Finanze e la Ragioneria generale dello Stato, hanno redatto, il rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-agosto 2023. I primi otto mesi dell’anno, che mostrano una crescita di 21.659 milioni di euro (+4,1%) rispetto allo stesso periodo 2022, riflettono la variazione positiva delle entrate tributarie, già rilevata nel bollettino diffuso lo scorso 6 ottobre.

I dati del report, rispetto al richiamato bollettino, come di consueto, includono anche i principali tributi degli enti territoriali, le poste correttive e il gettito contributivo. In particolare, gli incassi contributivi nei primi otto mesi del 2023 sono risultati pari a 174.667 milioni di euro, in aumento di 5.181 milioni (+3,1%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

L’Inps gioca il ruolo principale, contabilizzando entrate in aumento di 4.759 milioni di euro rispetto al 2022 (+3,1%), per effetto sia dell’andamento dei contributi del settore privato (+3,8%) che di quello degli incassi delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici, i quali fanno segnare un aumento dell’1,9% se confrontati con il corrispondente periodo dell’anno precedente.

Le entrate contributive degli enti previdenziali privatizzati, invece, risultano pari a 7.213 milioni di euro, in aumento del 2,4 per cento.

Il grafico ascendente delle entrate tributarie e contributive, fanno sapere dal dipartimento delle Finanze, è in linea con quanto già indicato nella Nadef (Nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza) e incorporato nel calcolo dei tendenziali contenuti nello stesso documento.

Artigianato a Roma, Lamberto Mattei: “urge attuazione di progetti di riscoperta e valorizzazione”

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ROMA 16 OTT 2023 – FaròArte ha proposto la modifica della Legge Regionale del Lazio n.3/2015 concernente la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’Artigianato nel Lazio.

Il  Consorzio Cooperativo si è costituito  nel 2011 intorno ad un nucleo selezionato di Operatori dell’Eccellenza Artigiana – rappresentativo di oltre 30 Discipline Artistiche e Creative, dalla Pittura alla Scultura, dall’Oreficeria alla Ceramica, dal Mosaico all’Affresco, dal Design alla Fotografia, … –  e della Comunicazione Culturale, ha tra le finalità quella di sviluppare un Polo aperto, progressivo e partecipato di aggregazione e di avanguardia dei Maestri Artigiani e dei Nuovi Talenti per promuovere in chiave di Tradizione@Innovazione – contaminazione feconda a ciclo storico continuo – la piena valorizzazione del Saper Fare Artigiano, Artistico, Creativo ed Etno-Culturale.

 

 

 

Di seguito al link il testo originale con le proposte di modica, consultabile o scaricabile in PDF

Proposte-di-Modifica-L.R.-3_2015 Scaricabile eo consultabile

Roma, Lamberto Mattei: “momento storico assurdo urge rilancio dell’artigianato con idee innovative”

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ROMA – Interessante trasmissione quella di ieri su Istituzioni e Cittadini, dove il dottore commercialista è stato ancora una volta ospite protagonista, unitamente agli architetti Carlo D’Aloisio Mayo e Nisio Magni. Diretta anche sul canale 83 di Teleromadue. Il noto commercialista romano Lamberto Mattei, ha esordito nel suo primo intervento con una relazione realista rispetto alla storia di Roma, evoluzioni nel centro storico e la situazione attuale delle attività produttive.Il settore dell’artigianato è in crisi, ma servono nella capitale azioni di forte rilancio. “Stiamo vivendo un momento storico assurdo, urge un serio rilancio dell’artigianato con l’attuazione di idee innovative, e consentire soprattutto ai giovani di imprendere e di aprire nuove attività”.

 Il centro storico ha perso moltissime attività di settore, molti titolari sono andati in quiescenza e non sono stati sostituiti da subentri. I dati, illustrati poi dagli architetti hanno evidenziato con l’ausilio di specifiche slide. 

Mattei ha centrato anche l’esigenza di riportare l’arte, attraverso la creazione di un contenitore unico, che sia riferimento per  l’attuazione di  idee innovative. Di seguito al link si può comunque seguire lo streaming della trasmissione che vede Roma protagonista, sotto una angolazione diversa. “Noi tecnici – spiega Lamberto Mattei durante una intervista rilasciata agli Uffici Stampa Nazionali – abbiamo il dovere non solo di parlare di questi argomenti, ma di proporre concrete forme attuative. Serve una sinergia con le istituzioni le quali devono recepire le esigenze rappresentate analiticamente e con dati alla mano, solo in questo modo riusciremo a dare un contributo fattivo, anche piccoli tasselli che messi insieme però potranno costituire un nuovo mosaico per il futuro”.

 

 

 

 

Extraprofitti, rimodulata la tassa con la modifica al decreto Omnibus

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Roma – La modifica più significativa, rispetto al Dl n. 104/2023 (decreto” Omnibus”), arrivata con legge n. 136 del 2023, di conversione del decreto legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, riguarda la tassa sugli extraprofitti delle banche, che viene rimodulata in modo che gli istituti di credito possano evitare di pagarla, destinando un importo pari a due volte e mezzo il valore dell’imposizione per rafforzare il proprio patrimonio. L’importo massimo del tributo passa dallo 0,1% allo 0,26% degli attivi, ma sono esclusi i titoli di Stato. Infine, i servizi erogati ai clienti non potranno subire rincari per effetto dell’adempimento del detto onere.

Articolo 5 – Credito d’imposta R&S nel settore della microelettronica
La legge non apporta modifiche di rilievo rispetto al decreto legge e riconosce un credito d’imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. La nuova norma dispone che il credito può essere (e non deve essere, come prevedeva il Dl n. 104/2022) certificato adottando le stesse regole che si applicano al “bonus ricerca e innovazione” (articolo 23, Dl n. 73/2022).
I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il titolare del dicastero dell’Economia e delle Finanze.
La disposizione di nuovo conio prevede, inoltre, l’istituzione, presso il Mimit, di un comitato tecnico permanente per la microelettronica, che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare eventuali crisi di approvvigionamento.

Articolo 24 – Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica
La disposizione contenuta nella legge conferma lo slittamento dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 del Superbonus 110% per i soli interventi effettuati da persone fisiche, su unità immobiliari unifamiliari, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, computo nel quale possono essere compresi anche i lavori “non agevolati”.

Articolo 25 – Crediti d’imposta non utilizzati derivanti da cessioni o sconti in fattura
La norma non subisce sostanziali modifiche rispetto al Dl e dispone che i titolari di crediti non ancora utilizzati, che derivino da cessioni o dallo “sconto in fattura” (articolo 121, comma 1, lettere a) e b) Dl n. 34/2020), siano tenuti, dal 1° dicembre 2023, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate – con modalità stabilite dal direttore dell’Agenzia – entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La disposizione precisa che, qualora la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.
Viene prevista anche la sanzione amministrativa tributaria di 100 euro, per il mancato adempimento comunicativo di cui sopra.

Articolo 26 – Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse
La legge modifica profondamente la tassa sugli extraprofitti delle banche.
La nuova norma introdotta, in particolare, prevede che l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale (nella versione del decreto “Omnibus” vi era il riferimento allo 0,1% del totale dell’attivo) con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.
Ciò posto, la novità probabilmente di maggiore portata applicativa, disposta dalla legge di conversione, è contenuta nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 26, che prevede che le banche, in luogo del versamento della tassa, possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta.
Qualora la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, la banca subirebbe una penale ossia dovrebbe versare l’imposta, maggiorata di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.
Infine, la norma dispone (altra novità rispetto al Dl n. 104/2023) che è fatto divieto alle banche di traslare nei confronti di imprese e clienti finali gli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata imposizione, spettando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilare sulla puntuale osservanza del divieto. L’Antitrust potrà operare anche con accertamenti a campione e dovrà riferire annualmente alle Camere, con apposita relazione (cfr articolo 26, comma 6-bis).

Mancata emissione di scontrini, al via la regolarizzazione a sanzione ridotta

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Roma – Con la pubblicazione del decreto “Energia” nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 settembre e in vigore dal 30 settembre, diventa operativa la norma che consente ai soggetti Iva di regolarizzare l’omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale (articolo 4, Dl n. 131/2023). Potrà beneficiare dell’opportunità, ad esempio, il commerciante che ha ricevuto il pagamento senza emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta.
La regolarizzazione riguarda le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997.Più nello specifico, la disposizione agevolativa può essere applicata alle irregolarità già constatate fino al 31 ottobre 2023 a patto che il ravvedimento sia effettuato entro il prossimo 15 dicembre. Restano fuori, invece, quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.
C’è da aggiungere, infine, che le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

Arte e Sport su Istituzioni e cittadini, focus di Lamberto Mattei: aiuti all’artigianato e contratti sportivi

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ROMA – Un focus sulle opportunità nel settore dell’arte, seguito da aggiornamenti e confronti sulla riforma dello sport. Il dottore Lamberto Mattei (owner dello Studio Sarcc di Roma), torna protagonista ad “Istituzioni e cittadini”, trasmissione seguitissima sul canale 83 Teleroma due. Ieri in apertura l’Arch. Carlo D’Aloisio, che ha illustrato il progetto “Fare Arte” con tutte le sue potenzialità.

A tal proposito il dott. Mattei è intervenuto con chiare proposte per dare spazio all’espressione artistica nel settore dell’artigianato creando una filiera di opportunità da rivolgere ai giovani per l’apertura di attività settoriali. Poi Mattei è intervenuto nuovamente sul contest dello sport parlando del “contratto sportivo” e delle sue implicazioni.

Molti gli ospiti intervenuti, di seguito al link la trasmissione integrale:

 

Tax credit videogiochi, pubblicati gli elenchi dei beneficiari

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L’accesso al bonus presuppone, prevede la norma agevolativa, il riconoscimento del marchio “made in Italy” e il valore culturale dell’opera presentata dall’impresa

Roma  27 sett 2023 – E’ stato Pubblicato ieri , il decreto direttoriale , che comunica l’esito dell’istruttoria conclusiva sull’ammissibilità delle richieste definitive (a consuntivo) riguardanti l’attribuzione del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana e di valore culturale. .

Nel documento oltre ai nominativi dei beneficiari, sono stati resi noti anche il credito d’imposta definitivo riconosciuto. La pubblicazione del decreto sul sito del ministero della Cultura costituisce comunicazione ufficiale dell’assegnazione del contributo anche con riferimento alla procedura di cedibilità del tax credit come previsto dall’articolo 21 della legge n. 220/2016. Non sarà, quindi, inviato alcun ulteriore messaggio Pec che notifica singolarmente l’attribuzione del bonus.
Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento dell’agevolazione.

Il Dd non contiene le domande per le quali l’istruttoria è tutt’ora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della Dg Cinema e Audiovisivo.

Spese edilizie, contributi al 90%: entro ottobre l’invio delle istanze

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Roma – Giunge al termine l’iter attuativo dell’articolo 9, comma 3, del Dl n. 176/2022, istitutivo di un contributo a fondo perduto destinato alle persone fisiche con limitata capacità economica, che nell’anno 2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%, effettuati sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
A stretto giro, dopo l’emanazione del decreto Mef del 31 luglio 2023, pubblicato nella GU dello scorso 25 agosto, che ha individuato i possibili beneficiari e fissato i requisiti per l’accesso al contributo, arriva il provvedimento del 22 settembre 2023 firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, contenente  ogni dettaglio relativo alla gestione delle domande e all’erogazione dei contributi da parte dell’Agenzia.

Salvo alcune eccezioni – stabilite da ultimo con il Dl n. 104/2023 – la percentuale di detrazione dall’Irpef delle spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119 (istitutivo del Superbonus), comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge n. 34/2020 (il “Rilancio”), dal 1° gennaio 2023 è passata dal 110 al 90 per cento.
Con la norma in questione, il Governo ha inteso rifondere, almeno in parte, ai contribuenti che hanno sostenuto tali spese, la quota rimasta a loro carico in quanto non coperta dalla detrazione. A tal fine, sono state stanziate risorse finanziarie per 20 milioni di euro, che verranno ripartite tra gli aventi diritto in base alle istanze di richiesta del contributo da loro validamente presentate.

Per poter concludere l’erogazione dei contributi a fondo perduto entro la fine dell’anno in corso, il decreto Mef del 31 luglio ha stabilito che ai fini del contributo è possibile considerare le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al contributo, lo stesso decreto ha esteso quelli previsti per gli interventi detraibili al 90% di cui al terzo periodo dell’articolo 119, comma 8-bis, del Dl “Rilancio”, anche agli interventi di cui al primo periodo, escludendo al contempo dalla platea dei possibili beneficiari i contribuenti diversi dalle persone fisiche.

Il primo requisito riguarda l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la quale deve essere posseduta, almeno in quota, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e deve essere destinata a propria abitazione principale. Sono oggetto di contributo anche le spese relative a interventi edilizi detraibili al 90% effettuati su parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’abitazione principale fa parte e a questa attribuite in base ai millesimi.

Il secondo requisito riguarda la capacità economica del contribuente, che ha sostenuto la spesa: il reddito di riferimento dell’anno 2022 non deve superare 15mila euro.
Il provvedimento richiama, su questo, il comma 8-bis 1 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, che ha stabilito il meccanismo di determinazione del reddito di riferimento: dapprima occorre sommare il reddito complessivo (più precisamente, il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali) del richiedente e di alcuni familiari ivi individuati e poi dividere il risultato per un “numero delle parti”, ottenuto in base alla tabella 1-bis allegata al medesimo decreto legge.
In questo modo, si ottiene dunque una sorta di reddito medio del nucleo familiare del richiedente, che per poter ottenere il contributo non deve superare 15mila euro.

I familiari, i cui redditi vanno considerati, sono quelli previsti all’articolo 433 del codice civile. Indipendentemente se a carico del richiedente o meno, dovranno sempre essere considerati il coniuge e il componente dell’unione civile, anche se non facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e il convivente di fatto di cui alla legge Cirinnà. Per quanto riguarda gli altri familiari indicati al citato articolo (genitori, figli, suocera e suocero, generi e nuore, sorelle e fratelli), dovranno essere considerati solo se facenti parte del nucleo familiare del richiedente e solo se a suo carico.

Per quanto riguarda le spese detraibili al 90%, la cui quota non oggetto di detrazione (ossia il 10%) costituisce il contributo da richiedere, è necessario conteggiare – nei limiti degli importi massimi previsti dalle norme sulla detrazione Irpef per le diverse tipologie di interventi edilizi – gli importi pagati dal richiedente con il cosiddetto “bonifico parlante”, quelli degli sconti in fattura applicati dalle imprese a fronte della cessione del corrispondente credito d’imposta e gli importi pagati con bonifico dal condominio e attribuiti al richiedente in base ai millesimi dell’unità immobiliare.

In merito ai requisiti da possedere, le motivazioni del provvedimento richiamano i chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia con la circolare n. 13/2023 (punto 1.1.3).

Altro aspetto importante fissato dal decreto Mef del 31 luglio scorso è il limite massimo di spesa che può essere considerata ai fini del contributo: la spesa sostenuta tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, detraibile al 90% fino agli importi massimi fissati per i diversi interventi, potrà essere oggetto del contributo fino a un massimo di 96mila euro.
Se la spesa relativa agli interventi edilizi è stata sostenuta anche da altri soggetti comproprietari o titolari di altro diritto reale, il limite massimo di spesa che il richiedente potrà far valere deve essere ridotto in proporzione, moltiplicando il limite di 96mila euro per il rapporto tra la spesa da lui sostenuta e quella sostenuta complessivamente da tutti i soggetti.

Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti previsti, il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica di accesso al contributo: la finestra di trasmissione si aprirà il 2 ottobre e si concluderà il 31 ottobre 2023.
Solamente dopo il 31 ottobre 2023, l’Agenzia procederà alla ripartizione dei fondi stanziati in base ai contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate.

Se i contributi complessivamente richiesti con le istanze saranno inferiori ai fondi disponibili, tutti i richiedenti otterranno l’intero contributo richiesto.
Qualora, invece, i contributi richiesti fossero superiori ai fondi, due sono le situazioni che potranno presentarsi: se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma pari al contributo richiesto moltiplicato la percentuale determinata; se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente in base alla data del primo bonifico di sostenimento delle spese e, iniziando dalle istanze riportanti un bonifico disposto il 1° gennaio 2023, l’Agenzia procederà a erogare per ciascuna istanza una somma pari al 10% del contributo richiesto, fino a esaurire i fondi.
In prossimità dell’esaurimento dei fondi, se con il residuo non fosse possibile erogare il 10% dei contributi richiesti, con l’ultimo lotto di istanze riportanti la stessa data di primo bonifico, limitatamente a quel lotto, si procederà in ordine di presentazione delle istanze, fino al completo esaurimento dei fondi.

La percentuale stabilita con la ripartizione dei fondi verrà pubblicata entro il 30 novembre 2023, con provvedimento del direttore dell’Agenzia, e il pagamento dei contributi spettanti verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente, che i beneficiari avranno indicato nell’istanza.

Alla luce del meccanismo illustrato, non è quindi necessario affrettarsi a presentare la domanda; al contrario, poiché la verifica dei requisiti (in particolare, il reddito di riferimento), la determinazione della spesa oggetto del contributo e l’applicazione del limite massimo sono articolati e prevedono di acquisire diversi dati (ad esempio, dall’amministratore del condominio per le spese su parti comuni), è bene prendersi il giusto tempo e dedicare, poi, la massima attenzione nel compilare l’istanza, in modo da assicurarsi un’elaborazione positiva e senza intoppi.

Lo Sport entra nella costituzione italiana, Mattei: “fatto positivo, ma urge approfondire la riforma”

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ROMA 21 SETT. 2023 – Il 20 settembre 2023 è una data storica per lo Sport. Con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei deputati, è terminato l’iter legislativo per l’approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione.

La Camera ha approvato all’unanimità la modifica all’art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

“Si tratta – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – di un fatto indubbiamente molto positivo, ma dobbiamo concentrarci sugli effetti e sui correttivi necessari alla riforma dello sport un tema che ci vede impegnati quotidianamente”-.