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Lamberto Mattei: La fideiussione bancaria nelle locazioni immobiliari

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Roma – La fideiussione bancaria  nei casi di  affitti immobiliari costituisce una misura di sicurezza  per il proprietario al fine di garantirsi  il pagamento del canone di locazione per tutta la durata del contratto, nel caso in cui il conduttore non effettui i versamenti. Si tratta di una formula a cui oggi giorno spesso si ricorre proprio per prevenire l’insorgenza di determinate problematiche. Un tema sul quale il dottore commercialista Lamberto Mattei dello Studio Sarcc di Roma pone molta attenzione.

Si tratta in sostanza di un contratto aggiuntivo a quello proprio di locazione, con il quale il fideiussore si impegna a pagare al creditore i debiti del conduttore, a patto, però, di potersi in seguito rivalere sul garantito inadempiente.

La fideiussione può essere prestata per tutti i debiti che potranno derivare dal mancato pagamento del canone di affitto oppure solo per alcuni di essi (ad esempio, solo per i canoni non pagati). Può anche essere fissato nel contatto l’importo massimo oltre il quale il fideiussore non sarà tenuto a pagare. E’ il caso in cui ad esempio un genitore, decida di prestare fideiussione a favore del figlio per un importo massimo stabilito. In questo modo il proprietario è comunque garantito.

Il contratto di fideiussione bancaria nelle locazioni non è  gratuito e ha dei costi importanti.  A fronte della garanzia ottenuta dalla banca , infatti, il garantito deve a sua volta  pagare una somma alla banca per i servizi erogati.   Il costo della fideiussione bancaria per locazione immobiliare è variabile e più sono le garanzie offerte, più alto è il costo da pagare,  con particolare attenzione se si intenda inserire in fideiussione anche i possibili danni arrecabili all’immobile durante la conduzione, oppure comprendere anche  il pagamento delle spese condominiali.

Per procedere ufficialmente alla richiesta di fideiussione bancaria necessitano alcuni  documenti quali identità, codice fiscale del richiedente, reddituali.  Nel caso in cui a fare richiesta sia una società, servirà il documento di identità e il codice fiscale del legale rappresentante ed oltre agli ultimi bilanci d’esercizio, la situazione contabile attuale e lo stato patrimoniale.

Per acconsentire a prestare la fideiussione di solito la banca chiede al conduttore di vincolare a scopo cautelativo alcune somme di denaro e controlla che non ci siano segnalazioni a suo carico presso il CRIF (Centrale Rischi Finanziari).

La durata di una fideiussione bancaria per un contratto di locazione può variare in base alle esigenze delle parti coinvolte e alle specifiche condizioni pattuite tra locatore, locatario e banca.
In genere, la fideiussione bancaria ha una durata pari alla durata del contratto di locazione, ma può essere anche inferiore o superiore in base alle clausole contrattuali. Ad esempio, se il contratto di locazione ha una durata di tre anni, la fideiussione potrebbe coincidere con il medesimo periodo.

Va anche evidenziato che la fideiussione bancaria può essere rilasciata con una scadenza anticipata rispetto alla fine del contratto di locazione. Ciò può accadere se il locatore ritiene che il rischio di insolvenza del locatario sia diminuito o se il locatario fornisce una nuova garanzia per il pagamento del canone di locazione. Il caso in cui il conduttore nelle more sia ad esempio in grado di fornire prove reddituali a tempo indeterminato o certe rispetto al periodo di locazione.

Una volta sottoscritta la fideiussione per il garante diventa molto difficile recedere, anche se ciò non è specificamente impossibile. Anche questa formula va disciplinata in contratto, o per accordo tra le parti o per sostituzione di persona garante fideiussoria.

Il garante assume un rischio importante e l’impegno di fideiussione può ovviamente incidere sulla capacità di restituzione delle somme nel caso di  richiesta di altri prestiti o mutui. Si tratta in sostanza di un impegno ideale da una parte, ma ben concreto dall’altra.

In ogni caso, è sempre bene prevenire l’insorgenza di problematiche che poi potrebbero costituire seri pericoli per chi presta la propria garanzia. Per cui prima di sottoscrivere alcunchè è bene avvalersi di una consulenza  che segua tutte le fasi. Il nostro studio, ovviamente è a vostra disposizione per ogni esigenza.

Rottamazione quater cartelle, Lamberto Mattei: bene proroga al 30 giugno 2023 ma necessari correttivi

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Roma – I termini per aderire alla cd. “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla riscossione sono prorogati dal 30
aprile al 30 giugno 2023. In questo articolo ripercorriamo la procedura di rottamazione in base alle
disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023 notando come tuttavia siano presenti delle criticità
relativamente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo con riguardo a quei contribuenti
destinatari di ruoli concernenti il solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973,
affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022.

1) La proroga della rottamazione quater 2023
È ormai imminente la proroga dei termini per l’adesione alla cd. “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla
riscossione che, come chiarito nel Comunicato MEF del 21 aprile scorso, passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
La citata proroga non può altro che essere vista con favore da parte di tutti i professionisti ed addetti che si
occupano della materia anche se, va rilevato, permangono delle criticità in relazione alla concreta applicazione
delle norme contenute nella legge di Bilancio 2023, n. 197 del 2022, relative alle procedure di definizione
agevolata in parola, che ben potrebbero essere oggetto di soluzione proprio in occasione degli interventi
normativi in via di apprestamento.

2) La procedura di rottamazione 2023

In base alle disposizioni contenute nei commi 231 e ss., della legge n. 197/2022, i singoli carichi affidati alla
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti, anche a rate, versando solo la
somma dovuta a titolo di capitale e spese esecutive (al netto di sanzioni, interessi, compensi di riscossione).
Ai fini della definizione della suddetta procedura, il contribuente deve presentare, entro il termine prorogato
del 30 giugno p.v., ai sensi del comma 235 della legge di Bilancio, una dichiarazione telematica attraverso
l’apposita procedura predisposta sul sito internet dell’Agenzia entrate riscossione.
In tale dichiarazione il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi che
intende definire, impegnarsi a rinunciare a tali giudizi e depositare tale dichiarazione al giudice
competente al fine di ottenere la sospensione e la successiva estinzione del giudizio al termine dei
pagamenti dovuti (vgs comma 236).
3) Le criticità rilevate con riguardo alle iscrizioni a ruolo parziali in pendenza di giudizio
Orbene, è emerso che la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, come introdotta dalle norme sopra
richiamate, non possa trovare piena applicazione con riguardo a quei contribuenti destinatari di ruoli
concernenti il solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973, affidati alla riscossione
entro il 30 giugno 2022, in quanto l’esistenza del carico residuo dei due terzi, relativo al medesimo contesto
accertativo ed eventualmente affidato alla riscossione dopo la scadenza del 30 giugno 2022, pone degli
ostacoli concreti alla reale concretizzazione della definizione agevolata in parola.
È noto, infatti, come in base alla disciplina che regola la riscossione in pendenza di giudizio, all’atto della
presentazione del ricorso tributario di primo grado, l’ente creditore è obbligato a iscrivere a ruolo (vgs art. 15
D.P.R. n. 602/1973) solo un terzo delle maggiori imposte, contributi e premi dovuti, mentre la restante parte
delle somme dovute (comprese tutte le sanzioni) viene iscritta a ruolo (vgs art. 68 D.Lgs. n. 546/1992),
in epoca successiva, in concomitanza con le sentenze sfavorevoli al contribuente emesse in primo, secondo e
terzo grado di giudizio, ovvero con la definitività delle stesse a seguito della mancata impugnazione da parte
del contribuente stesso.
Ne deriva che tali contribuenti, pur avendo eventuali carichi iscritti a ruolo entro la data del 30 giugno 2022,
ove si tratti di riscossione parziale del primo terzo delle somme dovute in pendenza di giudizio, sebbene
possano procedere con la compilazione della dichiarazione sul sito della riscossione (che espressamente
contempla anche dette cartelle esattoriali), non potranno vedersi estinto totalmente il giudizio in ragione
del fatto che la presentazione della dichiarazione di definizione relativa solamente al primo terzo non
consente al giudice competente di poter dichiarare la totale estinzione del giudizio.
La questione, poi, assume connotati paradossali, ove si consideri l’ipotesi di chi, pur essendo stato destinatario
di iscrizioni a ruolo relative al primo terzo entro la predetta data del 30 giugno 2022 per aver prodotto un
ricorso di primo grado, non abbia poi appellato la sentenza sfavorevole eventualmente emessa dal competente
giudice di primo grado che, nel frattempo, abbia peraltro assunto carattere definitivo.
In via di sintesi, nelle descritte ipotesi, i soggetti interessati, pur potendo formalmente avviare la procedura di
definizione dei carichi pendenti sul sito della riscossione (ciò, in quanto, il software appositamente predisposto
contempla, come detto, anche le partite debitorie relative al primo terzo delle somme dovute
indipendentemente dagli esiti dei relativi giudizi):
potrebbero avere scarso interesse a definire detti carichi pendenti ex commi 231 e ss., in ragione del
fatto che risulta preclusa, come visto, la possibilità di sanare l’intero contesto in sede giudiziaria e
tenuto conto, soprattutto, della circostanza che la procedura di definizione in rassegna consentirebbe ai

medesimi di risparmiare solo gli interessi in quanto la cartella di pagamento relativa al primo terzo,
come visto, non reca la somma relativa alle sanzioni che rappresentano, invece, l’aspetto centrale della
definizione di maggior vantaggio economico;
non possono aderire nemmeno alla definizione delle controversie pendenti di cui all’art. 1, commi
186 e ss., della citata legge n. 197/2022 che è espressamente esclusa (cfr., in tal senso, Agenzia entrate,
circolare n. 2/E del 2023), nelle ipotesi – come quelle descritte – in cui, alla data della presentazione
della domanda, il processo sia concluso con pronuncia definitiva.
La ricostruita situazione, dunque, rischia di creare delle rilevanti storture in ordine alla applicazione della
disciplina della cd. Tregua fiscale nel suo complesso, oltre che delle disparità di trattamento tra contribuenti,
dipendenti esclusivamente dalla tempistica con la quale l’ente competente abbia proceduto ad assumere in
carico la riscossione delle somme dovute oltre il primo terzo, prima o dopo il 30 giugno 2022.
4) Errore già commesso in passato
Si tratta di profili di criticità che ben potevano essere evitati mediante una analisi degli errori già commessi in
occasione delle precedenti edizioni della procedura di rottamazione delle cartelle.
Va rilevato, infatti, come la medesima problematica si sia posta anche in relazione alla “Definizione agevolata
dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016” introdotta a norma dell’art. 6 del D.L. n.
193/2016.
In tale circostanza, l’Agenzia delle entrate, in via meramente interpretativa e, quindi, non certamente in
un’ottica di sostanziale chiarezza a vantaggio della stessa definizione, con la circolare n. 2/E dell’8 marzo
2017, ha sostenuto che:
in riferimento al processo tributario, l’impegno a rinunciare non corrisponde strettamente alla rinuncia al
ricorso di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 546/1992;
si ha la cessazione integrale della materia del contendere, solo qualora il carico definito riguardi l’intera
pretesa oggetto di controversia;
ove il carico affidato all’Agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria, persiste l’interesse
alla decisione nel merito della lite.
Tale interpretazione, al di là delle questioni giuridiche sottese alle soluzioni paventate ha assunto contorni
paradossali laddove, nella stessa circolare (cfr. la nota n. 47) si è affermato che: “Resta inteso che il debitore
ha la possibilità di definire sia il carico affidato in pendenza del giudizio di primo grado, ex art. 15 del D.P.R.
n. 602 del 1973, beneficiando del venir meno dei soli eventuali interessi di mora, sia il carico affidato in
esecuzione della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, nel qual caso beneficia tramite il
perfezionamento della definizione agevolata del venir meno, oltre degli interessi di mora, anche della sanzione.
”.
Ebbene, afferma l’Agenzia, solo nell’ipotesi in cui sia il primo terzo delle somme dovute, sia il carico relativo
alla sentenza non impugnata, fossero stati affidati alla riscossione entro il termine previsto dalla precedente
procedura di rottamazione, il contribuente avrebbe avuto davanti la “difficilissima” scelta tra la possibilità di
risparmiare solo gli interessi o non versare anche le più elevate sanzioni, aggi, ecc…
5) Necessario un passo avanti in termini di coerenza sostanziale
Se la ratio del Legislatore della rottamazione è quella di garantire il maggior livello di adesione conciliativa tra
fisco e contribuenti, appare evidente, in conclusione, come si renda necessaria una modifica tesa ad ammettere
alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex commi 231 e ss. dell’art. 1 della legge n. 197/2022,
per tutto l’importo unitario riferito al medesimo contesto accertativo, anche quei contribuenti destinatari

entro il 30 giugno 2022, delle sole somme riferite al primo terzo di detto contesto debitorio, anche se i restanti
due terzi siano stati affidati alla riscossione successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022 e
indipendentemente dall’esistenza di un giudizio pendente relativo alle partite debitorie interessate dalla
definizione.

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Il Gambling nella la revisione del sistema impositivo

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Roma – In piu occasioni, si e avuto modo di ribadire che le diffi­colta che si incontrano approcciando la materia del gam­bling sono principalmente dovute ad una frammentaria  normativa costituita da un’infinita di regole. Motivo per cui un amplissimo successo ha fatto riscontrare il libro pubblicato dal dott. Lamberto Mattei unitamente ai dott.ri Ricciardi e Sacchetti (clicca qui per info)

II tentativo di ordinare la materia si scontra anche con il riscontro di  interessi eterogenei, spes­so tra loro confliggenti, scontando l’alone oscuro che  tradizionalmente circonda l’ambito del gambling.  “Tra le numerose criticità si legge in una ricerca del team Sarcc –  che richiedono un intervento rifor­matore oramai non piu procrastinabile, va annoverata la lotta alla raccolta illegale del gioco, che non puo essere risolta senza garantire una maggiore effettivita al principio di lealta fiscale nel settore del gioco, al precipuo fine di eliminare le distorsioni concorrenziali e recuperare base imponibile e get­ tito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore.

Occorre, insomma pensare a strumenti piu efficaci, giustifi­cati appunto dall’esigenza di effettivita del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragione­ vole esenzione da imposte per gli operatori che si pongono al di fuori del sistema concessorio, i quali finiscono per essere favoriti (soprattutto dal punto di vista economico) per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione. E evi­ dente, infatti, che dal punto di vista economico l’operatore di gioco “illegale” puo offrire delle condizioni di gioco, in termini di payout, piu concorrenziali rispetto ad un concessionario del gioco pubblico che deve tarsi carico dei tributi e dei gra­ vosi oneri di natura convenzionale (canone di concessione, spese di garanzia, costo dei diritti di gioco ecc).

Appare chiaro che in questo settore possano celarsi insidie, come quelle di infiltrazioni della criminalità, molto attenta al gioco.

Un approccio piu rispettoso dei principi costituzionali evite­rebbe o, quantomeno, ridurrebbe il numero di contestazioni sollevate dai CTD legati a bookmaker privi di concessione, i quali, chiamati a versare le imposte sui giochi a titolo principale, tendono ad azionare automaticamente la leva giudiziale nella consapevolezza che l’attuale assetto re­ golamentare, nonostante gli ultimi arresti giurisprudenziali, continua a presentare evidenti criticita.

Con particolare riferimento all’annosa questione della sog­gettivita dei CTD all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98,  nonostante abbia superato indenne la questione di illegittimita costituzionale, essa si riproporrà, tornando di attualita, in virtu della riforma del meccanismo impositivo applicabile alle scommesse a quota fissa, intro­ dotta dall’articolo 1, comma 945, della Legge 28 dicembre.

e un rappresentante fiscale in Italia, al fine di contemperare l’interesse fiscale alla sicura e rapida esazione dell’imposta con gli obblighi di non discriminazione di derivazione comunitaria.

In quest’ottica d’idee si potrebbe pensare anche ad obbligare i CTD, in sede di inoltro delle somme riscosse al bookmaker di riferimento, a “splittare” la ritenuta d’acconto dalle somme “bonificate” sulla falsariga dell’analogo istituto confezionato in materia di IVA per i pagamenti della pubblica amministra­ zione (c.d. split payment).

In questo modo, anche agli occhi del singolo ricevitore che opera per un bookmaker estero privo dei titoli abilitativi, la ritenuta d’acconto non apparirebbe cosl ingiusta come ri­ tengono che sia l’obbligo di versamento dell’imposta unica a titolo principale, essendo evidente che l’obbligazione tri­butaria che gli verrebbe imposta – sotto forma di ritenuta d’acconto – e un tributo proprio del gestore per ii quale rac­colgono le scommesse in Italia.

L’intervento riformatore assumerebbe maggior efficacia de­ terrente se fosse affiancata da un ripensamento complessivo del modello teorico di gambling taxation assegnando priorita al modello impositivo del margine lordo del concessionario. Tale sistema appare piu rispettoso del principio di capacita contributiva (del concessionario) e in grado di assicurare la coerenza della base imponibile con la ricchezza tassata.

Giochi e scommesse, recensito su Italia Oggi il libro di Mattei, Riccardi e Sacchetti

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ROMA 3 DIC 2022 – E’ stato recensito sul quotidiano economico nazionale il libro “Giochi e scommesse – discplina e adempimenti normativi“. Si tratta di uno strumento ricognitivo su questo settore particolarmente delicato che è stato apprezzato anche durante la presentazione avvenuta lo scorso 30 Novembre 2022 presso la Camera dei Deputati  a Palazzo San Macuto nel corso di un importante convegno sullo sport. “Siamo soddisfatti – commenta Mattei – soprattutto del fatto che il lavoro in sinergia delle nostre professionalità come autori, costituisca uno stato dell’arte da cui ripartire e porre le basi per nuove opportunità di settore. I continui apprezzamenti che ci arrivano da ogni dove, ci ripagano del forte impegno profuso per realizzare il libro”.

 

 

Sport ma anche “giochi e scommesse”, in Camera dei Deputati Lamberto Mattei presenta il libro di successo

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ROMA 28 nov 2022 – Nel corso del convegno organizzato dal Dott. Lamberto Mattei presso la Camera dei Deputati  c’è grande attesa per un ulteriore approfondimento su un libro che ha suscitato grande interesse in campo nazionale ed estero. L’appuntamento è per Mercoledì prossimo 30 novembre alle ore 15.00 a Palazzo San Macuto – via del Seminario 76 in Roma. In questa sede autorevoli convenuti discuteranno del riordino dello sport in tutte le sue forme (clicca qui per leggere i dettagli sull’ evento). Ma in considerazione del successo che ha fatto riscontrare il libro “Giochi e scommesse – Disciplina e adempimenti amministrativi e fiscali”, scritto dallo stesso dott. Lamberto Mattei unitamente ai professionisti dott.ri Stefano Riccardi e Lorenzo Sacchetti.

All’evento si accede tramite accredito preventivo, ed i posti sono già al completo. “Segno – spiega Mattei – che c’è grande interesse nei settori in trattazione, queste occasioni di confronto tra professionisti accreditati, operatori di settore costituisce una crescita sociale per il nostro territorio. L’analisi normativa ci consente inoltre di esaminare criticità elaborando però relative proposte di soluzione. Il riordino nel settore sportivo è indispensabile, ma anche il settore giochi e scommesse presentava una necessità di focalizzarne determinati ed importanti aspetti. Noi ci siamo”

La pubblicazione prestigiosa curata dalla casa editrice Maggioli, verrà discussa, approfondita. La stessa  raccoglie in maniera esaustiva tutta una serie di aspetti analitici ed applicativi in un contesto particolarmente delicato quello dei giochi e delle scommesse che rappresenta una realtà da considerare con attenzione.

 

Clicca qui per leggere l’abstract di presentazione 

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Rivalutazione beni immateriali con ricavi fiscali del 25%, in azione lo Studio Sarcc di Roma

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Roma – Prosegue l’attività di supporto intrapresa dallo Studio Sarcc di Roma. Si tratta di Format specifici dedicati ai vari settori applicativi a cui sono dedicati:

“La Legge di Bilancio 2021 – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei   estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

In sostanza si tratta di beni che hanno un valore importante nelle aziende e che spesso non sono computabili se non attraverso una ricognizione accurata, verificando nei dettagli la struttura dell’impresa. I beni immateriali, come le opere creative, possono formare oggetto di diritti anche se sono caratterizzati dall’assenza di una dimensione concreta. Non tutti i beni, però, possono propriamente essere definiti come “cose”: infatti, rientrano nel novero dei beni giuridici anche i c.d. beni immateriali, come le opere dell’ingegno e tanti altri contest delle aziende.

Nella tabella sottostante, si focalizzano le caratteristiche principali delle richiamate rivalutazioni.

Regime Rivalutazione ex Legge di Bilancio 2020 prolungata Rivalutazione ex Decreto Agosto Rivalutazione beni settore alberghiero e termale
Soggetti ammessi Imprese Oic adopter Imprese Oic adopter Imprese Oic adopter operanti nel settore alberghiero o termale
Beni rivalutabili Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate
Esercizio di rivalutazione 2020, 2021, 2022 2020 2020, 2021
Modalità di rivalutazione Categorie omogenee Singolo bene Categorie omogenee
Riconoscimento fiscale maggior valore Automatico e oneroso Facoltativo e oneroso Automatico e Gratuito
Imposta sostitutiva 12% beni ammortizzabili/10 % beni non ammortizzabili 3% Non dovuta
Decorrenza effetti fiscali Terzo esercizio successivo Esercizio successivo a quello di rivalutazione Immediato

 

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Riduzione del debito, Mattei (Sdebitalia): “nuove modifiche della Legge 3/2012 nel decreto ristori”

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ROMA 30 DIC 2020 – La correlazione tra situazioni difficili e debitorie con la pandemia Covid presenta aspetti particolarmente critici. Ci sono però alcune novità che sono state inserite nel DL Ristori riguardanti questo settore sul quale Sdebitalia è impegnata a tutto campo.

“L’esdebitazione cosiddetta “senza utilità” – spiega Lamberto Mattei, in qualità di tesoriere del Movimento Sdebitalia segue da vicino le nuove modifiche sulla Legge 3/2012(*)  che verrà promulgata con la pubblicazione del Decreto Ristori –   riguarda gli incapienti e rappresenta senza dubbio la novità più importante fra quelle previste dalla nuova disciplina del sovraindebitamento, di cui la Legge di conversione del D.L. Ristori ha previsto lo scorporo dal Codice della crisi e l’immediata entrata in vigore.

In pratica – prosegue Mattei – si tratta di una forma di liberazione dai debiti riservata alle persone fisiche sovraindebitate (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori o imprenditori agricoli) che potranno goderne, al di fuori del ricorso a qualunque procedura, anche in assenza della benché minima contropartita da offrire ai creditori.

I debiti potrebbero essere stati contratti, ad esempio, per l’effetto di un licenziamento o per far fronte a spese mediche: non sono previste esclusioni ma in questi casi  sarà il giudice a decidere se il soggetto è meritevole”.

Tra le altre novità spiegate da Mattei il progetto unico di esdebitazione per i membri della stessa famiglia e l’accesso alla procedura consentito anche ai soci illimitatamente responsabili. Il commercialista inoltre sta organizzando un osservatorio sulla crisi di impresa e sovraindebitamneto che avrà come obiettivo un monitoraggio con raccolta di una banca dati volta ad assistere i singoli casi individuando le varie fasi di soluzione.

Sdebitalia inoltre, si pone come un organismo di natura analitico-propositiva. “Non bisogna solo contestare – spiega Mattei – ma abbiamo il dovere attraverso le nostre competenze organizzative di presentare proposte che se fondate trovano un sicuro accoglimento da parte del legislatore, come abbiamo potuto riscontrare in altre situazioni. Con Sdebitalia intendiamo assicurare una presenza costante che si rivolge a persone purtroppo dimenticate e che hanno a che fare con protesti, pignoramenti. Procedure che con l’insorgenza epidemica in atto hanno finito ancorpiu’ per gravare le condizioni economiche di tante famiglie, con ricadute anche sugli stati di salute di persone in preda a crisi depressive. Noi – conclude Mattei – dobbiamo intervenire per proteggere queste categorie”.  Mattei, inoltre ha posto l’attenzione su questa legge che esiste e che ora verrà integrata nel Decreto ristori, con l’effetto che gli effetti potranno riguardare soggetti non fallibili .

“Per il 2021 – chiarisce Mattei – abbiamo stilato già una serie di punti programmatici chiari ed articolati che trasmetteremo di volta in volta alle autorità di riferimento. Questo poichè essendo le norme in continua evoluzione, e con l’emergenza in atto, si possono ottenere benefici per le categorie in difficoltà ed apportare un aiuto concreto a fatti piu’ che in vuote parole. La situazione ci pone di fronte a nuove sfide, quelle relative all’aiuto reciproco e le situazioni debitorie costituiscono in Italia un tallone d’achille che viene spesso utilizzato per ben altre finalità. Noi vogliamo essere come Sdebitalia garanti di correttezza procedurale assoluta, per noi tutto questo è una missione”.

 

(*)La Legge 3/2012, conosciuta anche come legge “salva suicidi”, permette di tagliare i debiti delle persone che si trovano in gravi difficoltà economiche, ovvero in uno stato definito di “sovraindebitamento”. Una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e per ogni debito con banche, finanziarie, privati ed alcune tipologie di debiti con L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Il messaggio augurale del dott. Lamberto Mattei – Studio Associato Sarcc – Festività 2020-2021

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Roma 24 dic 2020 – Stiamo tutti vivendo un Natale particolarmente difficile per la produttività italiana, l’incertezza, le continue norme, gli interrogativi verso il futuro anche a breve termine non consentono la massima serenità praticamente a nessuno. Il nostro augurio è quello di ogni bene, ai nostri clienti, agli amici, ai nostri estimatori ed ai tanti follower che seguono con i  nostri canali di informazione.
Abbiamo voluto adottare un metodo innovativo, caratterizzare il nostro team analizzando le problematiche facendo corrispondere proposte di soluzione. Durante tutto questo 2020 l’attività è stata dedicata interamente al supporto concreto per le aziende e le imprese e la produttività in generale. Tante iniziative soprattutto concentrate durante il periodo emergenziale e mirate esclusivamente alla tutela dei contribuenti e dei cittadini.

L’assistenza commerciale oggi rappresenta una missione, noi mettiamo a disposizione le nostre competenze per individuare soluzioni, per portare proposte concrete nei tavoli giusti e con grande soddisfazione siamo stati anche ascoltati ai massimi livelli governativi.

Ed anche in vista del nuovo anno, delle opportunità come il Superbonus, la trattazione di una molteplicità di aspetti correlati all’emergenza covid che servono dei piani specifici sui quali stiamo lavorando. Ringrazio pertanto tutto lo staff dello Studio Sarcc Associati per l’impegno di ogni giorno, spasmodico e concreto.

L’auspicio di cuore per tutti è che il nuovo anno ci porti gradualmente alla nostra normalità di vita e che il tessuto produttivo economico italiano possa riprendere il suo cammino.

Con amicizia e stima per tutti

Dott. Lamberto Mattei

 

Decreto Ristori quater: rate facili per debiti entro i 100mila euro

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Roma – Con lo scopo di  venire incontro ai contribuenti in difficoltà economica per via della pandemia, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 30 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2o21 il limite della soglia di debito è stato elevato a 100mila euro (ordinariamente la soglia era fissata a 60mila euro), che sarà possibile rateizzare fino a 6 anni. Non sarà necessario presentare una documentazione che attesti lo stato di comprovate difficoltà economiche.

“Un risultato sul quale ci siamo particolarmente impegnati in termini propositivi – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – che nei mesi scorsi è stato ricevuto come Federcontribuenti Lazio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte – e che ora consente a molte situazioni debitorie di pianificare con oculatezza nuove rateizzazioni ed aumenta la fascia di casi che possono aderire al beneficio”.

Al via l’expo 2020 Italy-Kuwait, Lamberto Mattei: “l’importanza della sinergia per le piccole e medie imprese”

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Kuwait city – Prima ed intensa giornata per lo Studio Associato Sarcc di Roma, impegnato a tutto campo sul fronte delle sinergie internazionali. Un susseguirsi di eventi ed approfondimenti nella cornice di  Kuwait City, che come noto dal 6 all’8 febbraio ospita l’Expo Kuwait-Italy 2020 dedicato alle eccellenze italiane del Made in Italy. “L’iniziativa – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – si svolge con il patrocinio del Fondo Nazionale del Kuwait, dell’Autorità Nazionale per la Gioventù del Kuwait e dell’Ambasciata d’Italia in Kuwait ed è organizzata da Mia Events Management rappresentata da Salem Al Sheraian e da Alberto Paravia che, con Emanuele Occhipinti, rappresenta la Esmo srl che coorganizza la fiera.

L’evento è il primo tra Italia e Kuwait e gli organizzatori stanno già lavorando per ripetere l’iniziativa il prossimo anno. Il Kuwait è un paese con una moneta molto forte e una volontà di aprirsi a nuovi mercati e soprattutto a importare beni da paesi alternativi alla Cina”.

«All’Expo – dichiara Alberto Paravia – saranno presenti oltre 80 aziende italiane rappresentanti le eccellenze nei vari settori alimentare, lusso, abbigliamento e tecnologia».

“Noi siamo presenti a questo evento di livello internazionale – prosegue Lamberto Mattei – perchè costituisce  una grande opportunità per le aziende italiane che vogliono internazionalizzare in mercati altamente ricettivi e dalle forti disponibilità. Noi siamo costantemente impegnati su questo fronte e l’occasione dell’Expo in Kuwait è importante proprio perchè si esporta in pratica la discussione in uno stato estero molto legato all’Italia. Attraverso le sinergie internazionali, infatti, vogliamo proseguire il nostro apporto come riferimento per le piccole e medie imprese italiane”.

La segreteria organizzativa per lo Studio Associato Sarcc di Roma è curata da Giulia Acri.

The 2020 Italy-Kuwait Expo begins, Lamberto Mattei: “the importance of synergy for small and medium-sized enterprises”

Kuwait city – First and intense day for the Sarcc Associate Studio in Rome, fully committed to international synergies. A succession of events and insights in the frame of Kuwait City, which as known from 6 to 8 February hosts the Kuwait-Italy 2020 Expo dedicated to the Italian excellence of Made in Italy. “The initiative – explains the accountant Lamberto Mattei – takes place with the patronage of the National Fund of Kuwait, the National Youth Authority of Kuwait and the Embassy of Italy in Kuwait and is organized by Mia Events Management represented by Salem Al Sheraian and Alberto Paravia who, with Emanuele Occhipinti, represents Esmo srl who co-organizes the fair.

The event is the first between Italy and Kuwait and the organizers are already working to repeat the initiative next year. Kuwait is a country with a very strong currency and a willingness to open up to new markets and above all to import goods from alternative countries to China “.

“At the Expo – Alberto Paravia declares – over 80 Italian companies will be present representing the excellence in the various food, luxury, clothing and technology sectors”.

“We are present at this international event – continues Lamberto Mattei – because it represents a great opportunity for Italian companies that want to internationalize in highly receptive and highly available markets. We are constantly engaged on this front and the occasion of the Expo in Kuwait is important precisely because the discussion is exported to a foreign country very close to Italy. In fact, through international synergies, we want to continue our contribution as a reference for Italian small and medium-sized enterprises “.

The organizational secretariat for the Sarcc Associate Office in Rome is managed by Giulia Acri.