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Entrate tributarie in forte aumento nel primo semestre 2023

By | Economia e finanza | No Comments

Roma – E’ stato pubblicato il rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-giugno 2023. I primi sei mesi dell’anno, che mostrano una crescita di 13.485 milioni di euro (+3,6%) rispetto allo stesso periodo 2022, riflettono la variazione positiva delle entrate tributarie

I dati del report sono integrati rispetto al bollettino diffuso l’8 agosto scorso, in quanto includono anche i principali tributi degli enti territoriali, le poste correttive e il gettito contributivo. In particolare, gli incassi contributivi nei primi sei mesi del 2023 sono risultati pari a 126.248 milioni di euro, in aumento di 5.465 milioni di euro (+4,5%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
“L’Inps – spiega Lamberto Mattei dottore commercialista – riveste  il ruolo principale, contabilizzando entrate in aumento di 5.169 milioni di euro rispetto al 2022 (+4,7 per cento), per effetto sia dell’andamento dei contributi del settore privato (+5,6%) che di quello degli incassi delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici, i quali fanno segnare un aumento del 2,6% se confrontati con il corrispondente periodo dell’anno precedente.
Le entrate contributive degli enti previdenziali privatizzati, invece, risultano pari a 5.247 milioni di euro, in aumento del 2,9 per cento.

Al link il rapporto del MEF

Rapporto entrate tributarie primo semestre 2023

Didattica nello sport, al via l’esenzione Iva per le attività

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Roma 8 agosto 2023  – Il recente decreto Pa-Sport sul tema della didattica sportiva caratterizza le attività di formazione con esenzione dell’iva. Il provvedimento riguarda enti ed associazioni ed introduce altre novità come il  credito di imposta fino alla fine dell’anno 2023  per gli investimenti in pubblicità ed altre importanti disposizioni inenrenti le Olimpiadi Milano – Cortina del 2026.

Questa decisione mira a ridurre il peso fiscale sulle associazioni e gli enti che offrono formazione e istruzione nel campo dello sport, favorendo così la diffusione della pratica sportiva e il suo valore educativo. Anche se l’impatto normativo necessita di un attento monitoraggio gestionale delle attività contabili.

L’emendamento, approvato in sede in conversione in legge del decreto Pa-bis (articolo 36 bis),risponde in prima battuta all’esigenza di estendere il regime di esenzione Iva alle attività didattiche e formative rese dagli enti sportivi (articolo 6 del Dlgs 36/21). L’inserimento della disposizione normativa ha l’obiettivo di risolvere due principali problematiche: da una parte il superamento di orientamenti eccessivamente restrittivi, che piùvolte ha escluso dalle agevolazioni i corsi di formazioni erogati dagli enti sportivi dilettantistici, dall’altro razionalizza di fatto le revisioni del trattamento Iva dei corrispettivi specifici versati dai soci, associati o tesserati, che dal 1° luglio 2024 passeranno dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva in conseguenza di una procedura di infrazione avviata dalla Ue nel 2009.

Nel caso di specie l’articolo 36 bis ha il pregio di attrarre nel nuovo regime di esenzione oltre alle Asd (Associazioni sportive dilettantistiche) anche le Ssd ( società sportive dilettantistiche) che rischiavano altrimenti di veder confluire tutti i corrispettivi versati dagli sportivi nel regime di piena imponibilità.

Nonostante l’intervento normativo risponda a una esigenza molto sentita  dagli operatori, occorrerà valutarne quindi con attenzione gli effetti in termini di compatibilità con i principi comunitari per non incappare in una successiva revisione da parte del fisco.

“Siamo impegnati in pieno agosto – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – nel seguire le normative emanate e con il nostro team stiamo lavorando in simulazioni sugli effetti applicativi dei vari provvedimenti”.

Welfare aziendale 2023: le news nel decreto lavoro

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Roma – Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. Con la circolare n. 23 di ieri 1° Agosto 2023,  vengono forniti chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 40 del Dl n. 48/2023 (decreto “Lavoro”) in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico. Tale disposizione ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Il documento di prassi precisa che il benefit in esame rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 5/2023. Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente con figli a carico possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3mila euro.

Con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo dell’agevolazione, la circolare chiarisce che il nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera limitatamente al periodo d’imposta 2023 e che, analogamente all’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis”, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Di conseguenza, viene precisato che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, entro il limite 3mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 189, della n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’Agenzia precisa, inoltre, che qualora il valore dei beni ceduti o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Come già precisato con la circolare n. 35/2022, il nuovo documento di prassi chiarisce che, al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione del citato articolo 12 del decreto “Aiuti-bis” – non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione di cui all’articolo 40 del decreto “Lavoro”.

Quanto ai requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 40 richiamato, la circolare specifica che beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente aventi figli fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir (che abbiano, cioè, un reddito non superiore a 4mila euro ovvero a 2.840,51 euro in caso di età superiore a ventiquattro anni, al lordo degli oneri deducibili).

Al riguardo, la circolare in commento chiarisce che:

  • la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023 e il superamento o meno del limite reddituale va verificato alla data del 31 dicembre 2023
  • l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi e anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del Tuir poiché, ad esempio, per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (Auu)
  • qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta comunque a entrambi poiché il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non aventi l’ulteriore requisito soggettivo relativo a figli che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuirla circolare stabilisce, in linea col dettato normativo, che continua ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir (soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, non estensibile ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente).

Per quanto riguarda le modalità applicative dell’agevolazione in discorso, il documento di prassi ricorda la necessità, prevista dalla norma, di una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
La dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. Si chiarisce, inoltre, che i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo procede al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Infine, con riguardo all’obbligo per il datore di lavoro di procedere, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in discorso, alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti, la circolare prescrive che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Sport, al via la procedura per il credito d’imposta 2022

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Roma 1 ago 2023 – L’articolo 9 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, ha esteso anche per l’anno di imposta 2022, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ed ha quindi concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo deve essere effettuata in modalità on line in specifica piattaforma che verrà attivata dal Dipartimento per lo sport il giorno 1° agosto 2023; non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa da quella prevista e al di fuori dei termini stabiliti (ovvero dal 1-8-2023  al 29-09-2023).

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29 settembre 2023.

Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2023, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista in questa sede per il 2022.

Arriva l’assegno di inclusione, sostituirà il reddito di cittadinanza: tutte le info!

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ROMA 1 AGO 2023 – Il c.d. “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l’Assegno di inclusione.


Cos’è

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.


A chi è destinato

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.


I diversi requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

Requisiti economici

Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Elementi che determinano il reddito familiare

Scheda ADI per gli elementi del reddito familiare

Requisiti patrimoniali

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

Ulteriori condizioni

Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.


La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, di cui all’art. 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:

Scala equivalenza scheda ADI

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.


Beneficio economico

L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.


Carta di inclusione

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“, con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.


Come richiederlo

L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l’INPS.


Variazione per attività lavorativa

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all’INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è comunicato all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.  Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.


Altre variazioni

È fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficioentro quindici giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.


Obblighi percorso scolastico

Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Tale disposizione riguarda i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione.


Patto di attivazione digitale

L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.


Percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (di cui all’art. 6 del Decreto Lavoro), vengono avviati ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale.

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.


Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Incentivi per chi assume

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesil’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.


Sanzioni e decadenza

Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l’Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni. È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione.

In sintesi, il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all’art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
  • non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Corsi in piscina, con tariffario l’attività dell’Asd diventa commerciale

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Altro indizio dirimente, il versamento delle quote sociali in ragione del diverso utilizzo, da parte dei soci, dei servizi forniti dall’associazione sportivo dilettantistica

Roma 31 lug 2023  – All’associazione sportiva dilettantistica che adotta un tariffario per le diverse attività proposte, con indicati, per la piscina, prezzi diversi per i vari corsi di nuoto offerti, deve essere riconosciuta la natura commerciale. La presenza, infatti, di detto tariffario costituisce una prova inconfutabile che la gestione dell’attività associativa avviene secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro un corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto.

Conseguenza di ciò è che all’ente, come detto, va riconosciuta una natura commerciale e, pertanto, lo stesso è soggetto all’applicazione del regime fiscale ordinario (ex articolo 80 del Tuir), in luogo di quello maggiormente favorevole previsto dalla legge n. 398/1991 per gli enti sportivi non commerciali.
È quanto ha affermato, con la decisione n. 1506 del 23 maggio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, accogliendo le tesi dell’amministrazione finanziaria.

Il caso e il ricorso in primo grado
L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, un avviso di accertamento, con il quale rideterminava la base imponibile della stessa secondo i regimi contabili per le imprese, non riconoscendole il più favorevole regime tributario previsto, per gli enti non commerciali, dalla legge n. 398/1991.
Ad avviso infatti dell’amministrazione finanziaria, l’associazione sportiva doveva essere qualificata come ente commerciale per la natura dell’attività svolta e comprovata dalla riscontrata presenza di un “tariffario piscina comunale”, dal quale si evinceva chiaramente che i prezzi variavano a seconda delle discipline praticate, e nel quale era prevista anche una scontistica tipica delle attività commerciali.

Non condividendo l’operato dell’ufficio, l’associazione sportiva dilettantistica impugnava l’avviso di accertamento dinanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, che respingeva il ricorso confermando il buon operato dell’Agenzia.
Avverso la determinazione dei primi giudici, l’associazione proponeva quindi appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, chiedendo, ancora una volta, l’annullamento dell’accertamento emesso dall’ufficio.

Le agevolazioni “mancate”
Per quanto concerne i benefici riconosciuti dalla legge n. 398/1991 a favore degli enti non commerciali, segnaliamo come la stessa abbia  normato i regimi fiscali e contabili delle associazioni, in particolare di quelle di natura sportivo-dilettantistica, introducendo un regime fiscale agevolato per le Asd che non hanno scopo di lucro, che sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva e che svolgono attività sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni, compresa l’attività didattica.
La disciplina agevolata riguarda sia per le imposte dirette, come Ires e Irap, sia quelle indirette come l’Iva e prevede che le entrate delle attività commerciali vengano assoggettate a tassazione Ires solo per il 3%, con una deduzione del 97% dei proventi derivanti da attività commerciali.
Il regime è applicabile qualora tali enti, durante il periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 400mila euro.
Per usufruire dei benefici previsti dalla legge in argomento, le associazioni interessate devono esercitare l’opzione prevista dall’articolo 1 della stessa, comunicando la scelta agli uffici della Siae e dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti. L’opzione ha effetto a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello in cui è esercitata ed è valida per un quinquennio, sempre che non vengano meno i requisiti previsti dalla legge, ovvero l’assenza del fine di lucro dell’associazione o della società che svolge attività sportiva dilettantistica e l’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

Oltre alle agevolazioni previste in tema di determinazione del reddito imponibile, le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno esercitato l’opzione, sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili (articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del Dpr n. 600/1973) e dalla registrazione delle fatture, dall’emissione di ricevute fiscali e scontrini, dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale, dalla tenuta delle scritture contabili proprie delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati e dalla redazione del bilancio (Titolo II del Dpr n. 633/1972).

La decisione dei giudici tributari d’appello.
Chiamati a pronunciarsi definitivamente nel merito della questione, i giudici tributari calabresi hanno dato ragione al fisco, respingendo l’appello dell’Asd.
La presenza, infatti, di un “tariffario piscina comunale”, dal quale si evince chiaramente che i prezzi variano a seconda delle discipline praticate, e nel quale è prevista anche una scontistica tipica delle attività commerciali, a dispetto di quanto prevede il carattere associativo dell’ente con accesso dei soci, con pari diritti alle attività istituzionali, è, per i magistrati di secondo grado, una prova inconfutabile dell’attività commerciale svolta dall’associazione medesima.

Sul punto, i giudici hanno, infatti, recisamente affermato che “una simile e decisiva circostanza, peraltro pacifica ed incontestata, prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale con lo scopo di offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile, caso per caso, secondo il tipo di prestazione e corso richiesto, con carattere di sistematicità ed organizzazione permanente, dotata di locali adeguati, apparecchiature e personale”.

Discorso similare hanno fatto i giudici di appello per quanto concerne le quote associative. A loro avviso, infatti, le quote in questione assumono valenza commerciale quando sono versate in ragione del diverso utilizzo, da parte dei soci, dei servizi forniti dall’associazione, costituendo in tale ipotesi il sostanziale corrispettivo dovuto in base a un rapporto sinallagmatico che si instaura tra soci ed ente, proprio come è avvenuto per la Asd parte del giudizio.
La previsione di quote sociali così strutturate, ma soprattutto la presenza del citato tariffario hanno fatto propendere i giudici tributari di secondo grado per riconoscere una chiara natura commerciale all’associazione sportiva dilettantistica, confermando così il corretto operato dell’ufficio e respingendo definitivamente nel merito l’appello proposto dalla medesima Asd.

Pubblicato il nuovo Avviso “Sport e Periferie”, anno 2023

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ROMA – E’ stato pubblicato l’Avviso “Sport e Periferie 2023” per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. Dal 1° settembre sarà possibile caricare le proposte progettuali in Piattaforma.

Stanziati 75 milioni di euro destinati a progetti dei Comuni con meno di 100.000 mila abitanti.

A tal proposito il Ministro Abodi dichiara: “Con la pubblicazione dell’avviso Sport e Periferie 2023 da parte del nostro Dipartimento per lo sport offriamo un ulteriore e significativo contributo al miglioramento delle infrastrutture sportive dei comuni italiani sotto i 100.000 abitanti. Le politiche pubbliche sportive partono dalla base, dai luoghi socialmente più esposti, dove maggiore è l’esigenza di riqualificazione dell’impiantistica sportiva, e questa misura rappresenta una grande opportunità di sviluppo sostenibile a favore di una maggiore e migliore pratica sportiva nei territori, a vantaggio di chi pratica lo sport in tutte le sue declinazioni e di chi ci lavora. I 75 milioni di euro stanziati dal Governo per questo bando sono una grande opportunità per rigenerare aree urbane e recuperare quelle disagiate, riqualificando, quindi, anche il tessuto sociale. Lo sport è una delle principali ‘difese immunitarie sociali’, fattore strategico per perseguire l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita ed è, quindi, opportuno per i comuni potersi predisporre con impianti sportivi sempre più adeguati, sicuri, intelligenti tecnologicamente, educati dal punto di vista ambientale e accessibili per tutte le forme di disabilità.”

L’iniziativa mira a valorizzare l’importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città. Attraverso l’assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, l’avviso si propone di raggiungere le seguenti finalità:

  • Ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
  • Migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale
  • Incrementare la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva
  • Diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale

Gli ambiti di intervento riguardano:

  • La realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti
  • Il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale

L’Avviso è aperto a tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, con popolazione fino a 100.000 abitanti (ovvero 7941 Comuni su 7986, secondo l’ultimo aggiornamento ISTAT) che non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022. Per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l’intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti.

Le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700mila euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport

Link all’avviso:

Fondo sport e periferie 2023

Riforma dello sport, approvati dal Cdm alcuni correttivi

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Roma 29 lug 2023 – Durante la conferenza stampa di ieri l’altrosul consiglio dei Ministri è stata annunciata l’approvazione di alcuni correttivi alla riforma dello sport. Il decreto legislativo, di cui si attende ora la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Il testo, prima di ottenere il placet del Governo, ha incassato l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata.

Hanno presentato i provvedimenti approvati, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il consiglio nazionale della FGCI segue costantemente i lavori

Sul tema della riforma del lavoro sportivo, il presidente federale  FGCI Gravina  ha sottolineato la volontà di aggiornare nella riunione del prossimo 4 agosto l’impianto delle nuove norme per affrontare alcune criticità emerse dopo le prime settimane di applicazione. L’obiettivo è creare un nuovo equilibrio del sistema a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021 che ha determinato l’abolizione quasi totale del vincolo sportivo e la conseguente rivisitazione (interna alla Federazione) del meccanismo dei premi di formazione tecnica. Gravina ha ribadito la massima attenzione verso il mondo dei Dilettanti e ha invitato tutte le componenti a riunirsi in maniera permanente per rivisitare al meglio l’impianto normativo (in particolare, la previsione dei premi di formazione tecnica anche per il tesseramento biennale da giovane di serie e la definizione di accordi collettivi in ambito dilettantistico che siano semplici, flessibili e assolutamente rispettosi delle peculiarità dei diversi livelli della LND), a garanzia dell’impegno e dello sforzo che le società dilettantistiche profondono, in particolare per il calcio giovanile.

Sul fronte delle migliorie e degli aspetti attuativi pratici del decreto è in costante attività il dottore commercialista Lamberto Mattei, il quale di recente è stato relatore in Senato su questa delicata tematica. “La riforma del lavoro sportivo – spiega Mattei – produce un impatto economico e nel contempo sociale, la sinergia tra tecnici e politici riesce a produrre degli effetti di proposte pratiche. L’attuazione di norme, deve trovare poi rispondenza nella realtà pratica quotidiana a salvaguardia dello sport in generale, sia per gli operatori di settore che per gli agonisti”.

Lavoro sportivo, al via l’obbligo tracciabilità degli emolumenti

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Roma 27 lugl 2023 – Al via l’obbligo di pagamenti tracciati nel contesto dei compensi sportivi. Una misura che si applica sia al lavoro nello sport in generale e sia per le collaborazioni coordinate continuative, gestionali ed amministrative a vario titolo e ruolo. Non è dunque più possibile – spiega il dottore commercialista Lamberto Mattei – utilizzare pagamenti in contanti, e la misura vale anche per importi al di sotto della soglia dei mille euro. Una situazione che deve essere attentamente monitorata per non incappare in spiacevoli sanzioni i cui importi sono anche rilevanti (da 1.000 a 5.000,00 euro).

Ai sensi del comma 910 e 912 della legge n. 205/2017, l’obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci

Per evitare problemi è necessario pertanto il rispetto della cosiddetta  “tracciabilità piena” di tutte le retribuzioni di lavoro dipendente (ivi comprese le cd. amministrativo-gestionali) e delle co.co.co. (fino a 18/24 ore settimanali), salvo che nel decreto “correttivo-bis” in arrivo non vengano previsti eventuali  esoneri di applicazione della normativa ordinaria.

La tracciabilità può essere garantita con il bonifico, pagamenti elettronici, o pagamenti in contanti presso sportelli ove  dove il datore di lavoro abbia un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

“Oltre agli adempimenti, – spiega ancora Mattei – importanti sono anche le diciture che devono essere riportate nei bonifici indirizzati ai lavoratori”.

Per qualsiasi informazione lo Studio Sarcc di Roma è a disposizione.

 

Riforma lavoro sportivo, Lamberto Mattei: “politica e tecnici insieme per il bene comune”

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ROMA 20 LUG. 2023 – Cresce l’interesse per la riforma del lavoro sportivo, particolare attenzione è stata posta ai lavori organizzati da Studio Sarcc di Roma di cui è owner il dottore commercialista Lamberto Mattei. In particolare il convegno svoltosi presso il Senato della Repubblica lo scorso mercoledì 12 luglio 2023 è stata una occasione importante per mettere a fuoco importanti interventi migliorativi da apportare alla legge di riordino.

La nota rivista “fiscoetasse” ha ripreso le pubblicazioni del dott. Mattei, e riportato anche il video integrale dell’evento dal quale si possono trarre importanti conclusioni sullo stato dell’arte.

“Ci troviamo di fronte ad una importante sfida – spiega il dottore Lamberto Mattei – che è quella di mettere insieme la politica ed i tecnici di settore. Sulla riforma dello sport è stata importante anche la mia audizione alla X commissione in Senato, e tutto l’iter che abbiamo avviato in stretta collaborazione con il governo. Dobbiamo evitare dei gap normativi che vadano a causare serie problematiche ad aziende e fruitori dei servizi sportivi. Perchè dopo può essere molto difficile apportare correttivi e modifiche, bisogna agire in prevenzione ed approfondimento. Il lavoro sportivo interessa una molteplicità di persone che profondono il loro impegno con professionalità, e questo lavoro che è una risorsa per il territorio nazionale deve essere supportato e tutelato. Quello del Senato è stato un evento particolarmente fattivo, che evidenzia un modus operandi recepito dal governo e sul quale siamo in piena attività quotidiana”.